{"id":912,"date":"2012-01-21T20:46:10","date_gmt":"2012-01-21T18:46:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/durc-documento-unico-di-regolarita-contributiva-chiarimenti\/"},"modified":"2012-01-21T20:46:10","modified_gmt":"2012-01-21T18:46:10","slug":"durc-documento-unico-di-regolarita-contributiva-chiarimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/durc-documento-unico-di-regolarita-contributiva-chiarimenti\/","title":{"rendered":"DURC &#8211; Documento Unico di Regolarit\u00e0 Contributiva: chiarimenti"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Chiarimenti sull&#8217;autocerticifazione con la nota ministeriale del 16 gennaio 2012<\/p>\r\n<p><br \/>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota  del 16 gennaio 2012, ribadisce l&#8217;orientamento secondo il quale il  Documento Unico di Regolarit&agrave; Contributiva (DURC) non &egrave; soggetto ad  autocertificazione, in quanto lo stesso non consiste nella mera  certificazione dell&#8217;effettuazione di una somma a titolo di contribuzione  ma una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza  della posizione contributiva di una realt&agrave; aziendale effettuata dopo  complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla  applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali&nbsp; 16 gennaio 2012<br \/>Oggetto: Documento Unico di Regolarit&agrave; Contributiva (DURC) &#8211; art. 44-bis DPR 445\/2000 &#8211; non autocertificabilit&agrave;<\/strong><\/p>\r\n<p>La  legge 183\/2011 ha recentemente introdotto alcune novit&agrave; in materia di  Documento Unico di Regolarit&agrave; Contributiva (DURC), introducendo l&#8217;art.  44-bis nel corpo del DPR n. 445\/2000.<\/p>\r\n<p>Tale disposizione stabilisce  che &#8220;le informazioni relative alla regolarit&agrave; contributiva sono  acquisite d&#8217;ufficio, ovvero controllate ai sensi dell&#8217;art. 71, dalle  pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica  normativa di settore&#8221;.<\/p>\r\n<p>La norma &#8211; inserita nell&#8217;ambito della  sezione che disciplina i &#8220;certificati&#8221; e rispetto ai quali l&#8217;art. 40 del  DPR citato ne prevede una utilizzabilit&agrave; solo nei rapporti tra privati &#8211;  disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine  all&#8217;utilizzo del Documento Unico di Regolarit&agrave; Contributiva (DURC)  rispetto al quale, come evidenziato anche in passato da questa Direzione  generale (v. lettera circolare 14 luglio 2044), rimane assolutamente  impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarit&agrave;  contributiva da parte del soggetto interessato.<br \/>Va infatti  sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall&#8217;art. 40  citato fa sempre e comunque riferimento a &#8220;stati, qualit&agrave; personali e  fatti&#8221; come oggetto di certificazione e di autocertificazione.<br \/>In  tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti  alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura  conoscenza.<br \/>Proprio sulla base di tale principio, infatti si basa  l&#8217;autocertificabilit&agrave; di detti elementi e la conseguente sanzionabilit&agrave;  penale in casi di mendaci dichiarazioni.<\/p>\r\n<p>Cosa del tutto diversa,  invece, &egrave; la certificazione relativa al regolare versamento della  contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non &egrave; la mera  certificazione dell&#8217;effettuazione di una somma a titolo di contribuzione  (come lascia intendere l&#8217;art. 46 lett. p del DPR n. 445\/2000) ma una  attestazione dell&#8217;Istututo previdenziale circa la correttezza della  posizione contributiva di una realt&agrave; aziendale effettuata dopo complesse  valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione  di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.<\/p>\r\n<p>Ci&ograve;  premesso l&#8217;art. 44-bis del DPR n. 445\/2000 stabilisce semplicemente le  modalit&agrave; di acquisizione e gestione del DURC senza per&ograve; intaccare in  alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un  Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziali o  assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da un  autodichiarazione, che non insiste evidentemente n&egrave; su fatti, n&egrave; su  &#8220;status&#8221; n&egrave; tantomeno su qualit&agrave; personali.<\/p>\r\n<p>Pertanto il  riferimento, nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 44-bis, ad un controllo delle  informazioni relative alla regolarit&agrave; contributiva &#8220;ai sensi dell&#8217;art.  71&#8221; lascia intendere la possibilit&agrave;, da parte delle P.A. di acquisire un  DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i  cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalit&agrave;  previste per la verifica delle autocertificazioni.<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ribadisce l&#8217;orientamento secondo il quale il DURC non \u00e8 soggetto ad autocertificazione.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-912","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/912","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=912"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/912\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=912"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=912"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=912"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}