{"id":926,"date":"2012-03-02T11:27:02","date_gmt":"2012-03-02T09:27:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/umbria-semplificazione-delle-procedure-per-interventi-in-zone-sismiche\/"},"modified":"2012-03-02T11:27:02","modified_gmt":"2012-03-02T09:27:02","slug":"umbria-semplificazione-delle-procedure-per-interventi-in-zone-sismiche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/umbria-semplificazione-delle-procedure-per-interventi-in-zone-sismiche\/","title":{"rendered":"Umbria &#8211; semplificazione delle procedure per interventi in zone sismiche"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Approvate dalla Giunta regionale le nuove procedure per la semplificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli uffici provinciali e la vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche per gli interventi da realizzare nel territorio regionale.<\/p>\r\n<p>Le nuove procedure sono attuative della Legge 27 gennaio 2010, n. 5  (Disciplina delle modalit&agrave; di vigilanza e controllo su opere e  costruzioni in zone sismiche), cos&igrave; come modificata con legge del 16  settembre 2011, n. 8 recante &#8220;Semplificazione amministrativa e normativa  dell&#8217;ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali, e sono  state approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell&#8217;Assessore  Stefano Vinti.<\/p>\r\n<p><em>&#8220;Per velocizzare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sismiche<\/em> -ha affermato Vinti &#8211; <em>&egrave;  stato irrobustito l&#8217;elenco delle opere &#8220;prive di rilevanza&#8221;,  strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio  sismico, per le quali non &egrave; richiesto il rilascio dell&#8217;autorizzazione  ovvero il deposito dei progetti presso le Province competenti. Il  committente dell&#8217;opera &egrave; tenuto a conservare la documentazione  progettuale ed a esibirla in caso di controlli in corso d&#8217;opera, assieme  alla &#8220;asseverazione&#8221; di rispetto della normativa tecnica vigente a  firma del progettista e al &#8220;certificato di rispondenza&#8221; delle opere  eseguite al progetto redatto, a firma del direttore dei lavori&#8221;.<\/em><\/p>\r\n<p><em>&#8220;Nel  contempo, ha aggiunto l&#8217;Assessore, abbiamo introdotto l&#8217;elenco dei  lavori &#8220;di minore rilevanza&#8221; per la pubblica incolumit&agrave; ai fini sismici,  ovvero di quegli interventi ritenuti strutturalmente meno rilevanti  agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili sia ai  casi di nuove costruzioni che agli interventi su costruzioni  esistenti&#8221;.<\/em><\/p>\r\n<p>Per questi lavori, tra i quali sono comprese  tutte le opere che riguardano le costruzioni con presenza solo  occasionale di persone, edifici agricoli e quelle che riguardano edifici  il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti per l&#8217;ambiente  e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali (limitatamente ai 500  mc con un massimo di due piani) nonch&eacute; per tutti gli interventi locali  su costruzioni esistenti, &egrave; previsto il controllo a campione sia del  progetto preventivamente depositato in Provincia che dell&#8217;esecuzione di  opere.<\/p>\r\n<p>Tale facilitazione non si applica agli interventi su opere  &#8220;strategiche&#8221; o &#8220;rilevanti&#8221;, e nemmeno su quelli ricadenti in aree  esposte a rischio idrogeologico da frana.<br \/>&#8220;In ogni modo &#8211; precisa  Vinti &#8211; i suddetti interventi dovranno essere progettati ed eseguiti nel  rispetto della normativa tecnica vigente in materia antisismica.<\/p>\r\n<p>Allo  stesso modo si &egrave; operata una profonda riorganizzazione anche in merito  alle &#8220;varianti strutturali&#8221; non sostanziali, per le quali non &egrave;  richiesto il deposito preventivo della documentazione progettuale o  l&#8217;autorizzazione sismica preventiva in quanto non introducono  modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il  progetto originario.<\/p>\r\n<p>I procedimenti in corso all&#8217;entrata in vigore  dei provvedimenti regionali, cio&egrave; quelli per i quali a questa data sia  stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture per  l&#8217;autorizzazione sismica o sia stata rilasciata l&#8217;attestazione di  avvenuto deposito del progetto medesimo, sono completati e producono i  loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.<\/p>\r\n<p>In  aggiunta la Regione, oltre ad aggiornare la classificazione degli  interventi nonch&eacute; la modulistica per l&#8217;istanza di autorizzazione o  deposito, individua una nuova procedura anche per il &#8220;certificato di  rispondenza&#8221; che prevede in capo al Direttore dei lavori la redazione e  il deposito del Certificato presso le amministrazioni competenti e che  l&#8217;eventuale collaudatore acquisisca il suddetto certificato e lo  alleghi, citandolo, al proprio atto di collaudo.<\/p>\r\n<p>Nel contempo,  anche i certificati sui materiali ed i certificati di prova saranno  sempre depositati presso la pubblica amministrazione competente, per  completezza documentale e nell&#8217;ottica di garantire un effettivo supporto  a verifiche e controlli successivi.<\/p>\r\n<p>In ultimo, la Regione detta  le regole con le quali le Province, congiuntamente, adottano gli importi  del &#8220;rimborso forfettario per le attivit&agrave; istruttorie, di conservazione  dei progetti e per i controlli&#8221;, sulla base di principi di equit&agrave;, di  adeguatezza e di commisurazione delle funzioni, delle attivit&agrave; e  dell&#8217;impegno effettivamente impiegati nonch&eacute; di economicit&agrave;, semplicit&agrave;  ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa.<\/p>\r\n<p>Gli importi saranno  differenziati, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di  classi di volumi con importi progressivamente decrescenti e sono stati  previsti numerosi casi di esenzione o riduzione. La diminuzione di spesa  che ne conseguir&agrave; &egrave; altro forte segnale ed impulso per tutti gli  operatori del settore nonch&eacute; per gli stessi cittadini.<\/p>\r\n<p><em>&#8220;L&#8217;enorme  lavoro svolto dagli esperti regionali, conclude Vinti, tende cos&igrave;  all&#8217;obbiettivo di semplificare le autorizzazioni, venendo incontro alle  esigenze di professionisti, imprenditori e cittadini senza per&ograve;  abbassare l&#8217;asticella della sicurezza ma cercando di concentrare  l&#8217;operato di controllo laddove &egrave; pi&ugrave; necessario ed auspicabile&#8221;.<\/em><\/p>\r\n<p><em><br \/><\/em>(Fonte: regione Umbria)<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Approvate dalla Giunta regionale le nuove procedure per la semplificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli uffici provinciali e la vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche per gli interventi da realizzare nel territorio regionale.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-926","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/926","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=926"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/926\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=926"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=926"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=926"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}