{"id":931,"date":"2012-03-08T12:24:59","date_gmt":"2012-03-08T10:24:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/schemi-tipo-per-la-redazione-e-la-pubblicazione-del-programma-triennale-e-dellelenco-annuale\/"},"modified":"2012-03-08T12:24:59","modified_gmt":"2012-03-08T10:24:59","slug":"schemi-tipo-per-la-redazione-e-la-pubblicazione-del-programma-triennale-e-dellelenco-annuale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/schemi-tipo-per-la-redazione-e-la-pubblicazione-del-programma-triennale-e-dellelenco-annuale\/","title":{"rendered":"Schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale  e dell&#8217;elenco annuale"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012 il decreto  ministero delle infrastrutture 11 novembre 2011 recante &#8220;<em>Procedura e  schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma  triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell&#8217;elenco annuale dei  lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma  annuale per l&#8217;acquisizione di beni e servizi<\/em> &#8220;<\/p>\r\n<p>Il decreto &egrave; emanato ai sensi <strong>dell&#8217;art. 128 del DLgs 12 aprile 2006, n.&nbsp; 163<\/strong> e degli articoli <strong>13 e 271 del&nbsp; DPR 5 ottobre 2010, n.&nbsp; 207<\/strong><\/p>\r\n<p>Ricordiamo che <strong>l&#8217;art. 128 del DLgs 12 aprile 2006, n.&nbsp; 163<\/strong> dispone che l &#8216;attivit&agrave; di realizzazione dei lavori di singolo importo  superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e  di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici  predispongono ed approvano, unitamente all&#8217;elenco dei lavori da  realizzare nell&#8217;anno stesso.<br \/>L&#8217;art. 128, dispone, inoltre, che le <strong>Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale<\/strong> e gli elenchi annuali dei lavori <strong>sulla base degli schemi tipo, definiti<\/strong> con decreto del Ministro delle infrastrutture.<\/p>\r\n<p>Le disposizioni del decreto si applicano ai fini della <strong>predisposizione del programma triennale 2013\/2015<\/strong> e dei suoi aggiornamenti annuali e dell&#8217;elenco annuale dei l<strong>avori pubblici<\/strong>, e per la predisposizione del programma annuale per l&#8217;acquisizione di<strong> beni e servizi a partire dall&#8217;anno 2013.<\/strong><\/p>\r\n<p><br \/><strong>Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011.<br \/>Procedura  e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma  triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell&#8217;elenco annuale dei  lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma  annuale per l&#8217;acquisizione di beni e servizi ai sensi dell&#8217;art. 128 del  dlgs 12 aprile 2006, n.&nbsp; 163 e successive modificazioni e degli articoli  13 e 271 del dpr 5 ottobre 2010, n.&nbsp; 207<br \/><\/strong>(GU n.&nbsp; 55 del 6-3-2012 )<\/p>\r\n<p><br \/><strong>Art. 1 Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell&#8217;elenco annuale dei lavori. <br \/><\/strong>1.&nbsp;  Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all&#8217;art. 3, comma 25, del DLgs  12 aprile 2006, n.&nbsp; 163 e successive modificazioni fatte salve le  competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province  autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con  altri soggetti, per lo svolgimento di attivit&agrave; di realizzazione di  lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali  dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto. <br \/>2.&nbsp;  I limiti di cui all&#8217;art. 128, commi 1 e 6 del DLgs 12 aprile 2006. n.&nbsp;  163 sono riferiti all&#8217;importo complessivo dell&#8217;intervento comprensivo  delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui  all&#8217;art. 16 del DPR 5 ottobre 2010, n.&nbsp; 207. <br \/>3.&nbsp; Entro 90 giorni  dall&#8217;approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato  procedono all&#8217;aggiornamento definitivo del programma triennale  unitamente all&#8217;elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai  sensi dell&#8217;art. 13, comma 3, del DPR 5 ottobre 2010. n.&nbsp; 207. Gli altri  soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti  unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante  ai sensi dell&#8217;art. 128, comma 9 del DLgs 12 aprile 2006, n.&nbsp; 163 e  dell&#8217;art. 13, comma 1, del DPR 5 ottobre 2010, n.&nbsp; 207. <br \/>4.&nbsp; Per la  redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione  triennale e l&#8217;elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni  individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti  internet di cui al successivo art. 5, comma 3, competenti  territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e  delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza  l&#8217;accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti. <br \/>5.&nbsp; Presso i siti internet di cui al  precedente comma 4 &egrave; disponibile il supporto informatico per la  compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 2 Attivit&agrave; preliminari alla redazione del programma triennale dei lavori <br \/><\/strong>1.&nbsp;  In relazione alle disponibilit&agrave; finanziarie previste nei documenti di  programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la  realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto  suscettibili di gestione economica ai sensi dell&#8217;art. 128, comma 2 del  DLgs 12 aprile 2006, n.&nbsp; 163, nonch&egrave; tramite beni immobili che possono  essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell&#8217;art. 53, comma 6 del  DLgs 12 aprile 2006. n.&nbsp; 163, il quadro delle disponibilit&agrave; finanziarie  &egrave; riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono  indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente  destinate all&#8217;attuazione del programma.Nella scheda 2, sezione B, sono  riportate le indicazioni relative all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 128, comma 4  del DLgs 12 aprile 2006. n.&nbsp; 163. <br \/>2.&nbsp; Per l&#8217;inserimento nel  programma di ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni  di euro i soggetti di cui all&#8217;art. 1, comma 1 provvedono a redigere  sintetici studi ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 1 del DPR 5 ottobre 2010,  n.&nbsp; 207 nei quali sono riportate le prime indicazioni con riferimento a  quanto previsto dall&#8217;art. 14, comma 1, del medesimo decreto. Gli studi  approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva  natura dell&#8217;intervento di cui si prevede la realizzazione. <br \/>3.&nbsp; Per  gli interventi di importo superiore a 10 milioni di curo i soggetti di  cui all&#8217;art. 1, comma 1 provvedono alla redazione di studi di  fattibilit&agrave;, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 4 della legge 17 maggio  1999 n.&nbsp; 144 ed in conformit&agrave; alle disposizioni di cui all&#8217;art. 14 del  DPR 5 ottobre 2010, n.&nbsp; 207. <br \/>4.&nbsp; Per i lavori di manutenzione &egrave;  sufficiente l&#8217;indicazione degli interventi accompagnata dalla stima  sommaria dei costi; per i lavori di cui all&#8217;art. 153 del DLgs 12 aprile  2006, n.&nbsp; 163 &egrave; sufficiente lo studio di fattibilit&agrave;.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 3 Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell&#8217;elenco annuale dei lavori <br \/><\/strong>1.&nbsp;  Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti sono riportati  gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la  localizzazione dell&#8217;intervento, la stima dei costi, la tipologia e la  categoria recate nelle tabelle 1 e 2 allegate, gli apporti di capitale  privato indicati nella tabella 3 allegata. <br \/>2.&nbsp; Nella scheda 3 &egrave;  contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell&#8217;anno cui l&#8217;elenco  si riferisce, il responsabile del procedimento, lo stato della  progettazione come da tabella 4 allegata, le finalit&agrave; secondo la tabella  5 allegata, la conformit&agrave; urbanistica che deve essere perfezionata  entro la data di approvazione del programma triennale e relativo elenco  annuale, la verifica dei vincoli ambientali e l&#8217;ordine di priorit&agrave; in  conformit&agrave; all&#8217;art. 128, comma 3 del DLgs 12 aprile 2006, n.&nbsp; 163,  secondo una scala di priorit&agrave; espressa in tre livelli.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 4 Redazione dell&#8217;elenco dei lavori da realizzare nell&#8217;anno e adeguamento dell&#8217;elenco annuale a flussi di spesa <br \/><\/strong>1.&nbsp;  L&#8217;inclusione di un lavoro nell&#8217;elenco annuale &egrave; subordinata alla previa  approvazione di uno studio di fattibilit&agrave; o della progettazione almeno  preliminare secondo quanto disposto dall&#8217;art. 128, comma 6, del DLgs 12  aprile 2006, n.&nbsp; 163. <br \/>2.&nbsp; Per i lavori di manutenzione &egrave; sufficiente  l&#8217;indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei  costi, ai sensi dell&#8217;art. 128 comma 6 del DLgs 12 aprile 2006, n.&nbsp; 163;  per i lavori di cui all&#8217;art. 153 del medesimo decreto &egrave; sufficiente lo  studio di fattibilit&agrave;. <br \/>3.&nbsp; Fermo restando quanto previsto dall&#8217;art.  128 comma 1 del DLgs 12 aprile 2006, n.&nbsp; 163, le disposizioni, relative  ai lavori in economia, di cui all&#8217;art. 125, comma 7, ultimo periodo. del  medesimo decreto sono attuate attraverso la predisposizione di un  apposito elenco da allegare alla scheda dell&#8217;elenco annuale. <br \/>4.&nbsp; Ove  necessario, l&#8217;elenco annuale &egrave; adeguato in fasi intermedie. attraverso  procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in  relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi  flussi di spesa. <br \/>5.&nbsp; Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le<br \/>amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i<br \/>diversi  interventi e in caso di impossibilit&agrave; sopravvenuta a realizzare un  lavoro inserito nell&#8217;elenco annuale procedono all&#8217;adeguamento dello  stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale. <br \/>6.&nbsp;  Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell&#8217;osservanza  delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.<\/p>\r\n<p><strong>Art.  5 Pubblicit&agrave; e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi  aggiornamenti annuali e dell&#8217;elenco annuale dei lavori da realizzare  nell&#8217;anno stesso. <br \/><\/strong>1.&nbsp; Le amministrazioni aggiudicatrici,  relativamente agli schemi dei programmi triennali e dei relativi elenchi  annuali, oltre a quanto previsto dall&#8217;art. 128, comma 2, ultimo  periodo, del DLgs 12 aprile 2006, n.&nbsp; 163, prima dell&#8217;approvazione degli  stessi, possono adottare ulteriori forme di pubblicit&agrave;, purch&egrave; queste  siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui  all&#8217;art. 1 comma 3. <br \/>2.&nbsp; Quando il programma dell&#8217;amministrazione &egrave;  redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici  periferici, la pubblicit&agrave; &egrave; effettuata anche presso le sedi dei predetti  uffici. <br \/>3.&nbsp; Il programma triennale, l&#8217;elenco annuale dei lavori  pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati, dopo  l&#8217;approvazione, tempestivamente sui siti informatici predisposti  rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  dalle Regioni e Province autonome di cui al decreto ministeriale 6  aprile 2001, n.&nbsp; 20, e per estremi sul sito informatico presso  l&#8217;Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture. <br \/>4.&nbsp; La pubblicit&agrave; degli adeguamenti dei programmi  triennali, dell&#8217;elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso  del primo anno di validit&agrave; degli stessi &egrave; assolta attraverso la  pubblicazione dell&#8217;atto che li approva sul profilo di committente per  almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l&#8217;obbligo di aggiornamento  delle schede gi&agrave; pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente  comma 3.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 6 Programmazione annuale dell&#8217;attivit&agrave; contrattuale per l&#8217;acquisizione di beni e servizi <br \/><\/strong>1.&nbsp;  Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all&#8217;art. 3, comma 25, del DLgs  12 aprile 2006, n.&nbsp; 163 e successive modificazioni fatte salve le  competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province  autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con  altri soggetti, per l&#8217;acquisizione di beni e servizi, possono adottare  il programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo  allegati al presente decreto. <br \/>2.&nbsp; L&#8217;inclusione nell&#8217;elenco annuale &egrave;  subordinata alla previa approvazione della progettazione secondo quanto  disposto dall&#8217;art. 279 del DPR 5 ottobre 2010, n.&nbsp; 207. <br \/>3.&nbsp; In  relazione alle disponibilit&agrave; finanziarie previste nei documenti di  programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite  l&#8217;impiego di capitale privato ai sensi dell&#8217;art. 278 del DPR 5 ottobre  2010, n.&nbsp; 207, il quadro delle disponibilit&agrave; finanziarie &egrave; riportato  secondo lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le  diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all&#8217;attuazione  del programma annuale. <br \/>4.&nbsp; Nella scheda 4 &egrave; contenuta la distinta  dei beni e servizi da realizzarsi nell&#8217;anno successivo, la stima dei  costi, la tipologia del bene o servizio, nonch&egrave; l&#8217;indicazione del  responsabile del procedimento. <br \/>5.&nbsp; Si applicano in quanto compatibili l&#8217;art. 1, commi 3, 4 e 5, l&#8217;art. 4, commi 4, 5 e 6 e l&#8217;art. 5.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 7 Applicazione e aggiornamento <br \/><\/strong>1.&nbsp;  Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui  all&#8217;art. 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun anno, al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti &#8211; Direzione generale per  la regolazione e i contratti pubblici, eventuali proposte di  integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l&#8217;esigenza, provvede ad  approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova  pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale. <br \/>2.&nbsp; Il presente  decreto con le relative schede allegate sostituisce il decreto  ministeriale 9 giugno 2005, n.&nbsp; 1021\/IV del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti. <br \/>3.&nbsp; Le disposizioni di cui al  presente decreto si applicano ai fini della predisposizione del  programma triennale 2013\/2015 e dei suoi aggiornamenti annuali e  dell&#8217;elenco annuale dei lavori pubblici, nonch&egrave; per la predisposizione  del programma annuale per l&#8217;acquisizione di beni e servizi a partire  dall&#8217;anno 2013. Il presente decreto &egrave; inviato alla Corte dei conti per  la registrazione.<\/p>\r\n<p>Il presente decreto &egrave; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012 il decreto ministero delle infrastrutture 11 novembre 2011 recante &#8220;Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell&#8217;elenc<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-931","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=931"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/931\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=931"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}