{"id":944,"date":"2012-03-28T10:40:52","date_gmt":"2012-03-28T08:40:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/durc-istruzioni-operative-dellinail-sullintervento-sostitutivo-della-stazione-appaltante\/"},"modified":"2012-03-28T10:40:52","modified_gmt":"2012-03-28T08:40:52","slug":"durc-istruzioni-operative-dellinail-sullintervento-sostitutivo-della-stazione-appaltante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/durc-istruzioni-operative-dellinail-sullintervento-sostitutivo-della-stazione-appaltante\/","title":{"rendered":"DURC: istruzioni operative dell&#8217;Inail sull&#8217;intervento sostitutivo della stazione appaltante"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>L&#8217;INAIL fornisce le istruzioni operative da seguire in sede di prima  applicazione della circolare n. 3\/2012 del Ministero del Lavoro<\/p>\r\n<p>Ricordiamo che l&#8217;articolo 4 del Regolamento attuativo del Codice dei  contratti pubblici, rubricato &#8220;Intervento sostitutivo della stazione  appaltante in caso di inadempienza contributiva dell&#8217;esecutore e del  subappaltatore&#8221; dispone, al comma 2, che &#8220;<em>Nelle ipotesi previste  dall&#8217;articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del  responsabile del procedimento del documento unico di regolarit&agrave;  contributiva che segnali un&#8217;inadempienza contributiva relativa a uno o  pi&ugrave; soggetti impiegati nell&#8217;esecuzione del contratto, il medesimo  trattiene dal certificato di pagamento l&#8217;importo corrispondente  all&#8217;inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze  accertate mediante il documento unico di regolarit&agrave; contributiva e&#8217;  disposto&nbsp; dai&nbsp; soggetti&nbsp; di&nbsp; cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera&nbsp; b),  direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei  lavori, la cassa edile<\/em>&#8220;.<\/p>\r\n<p>Sul punto, il <a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4024&amp;Itemid=2\" target=\"_blank\">Ministero del lavoro e delle politiche sociali<\/a>,  a seguito di approfondimenti congiunti anche con l&#8217;Autorit&agrave; di  Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha emanato la circolare n. 3\/2012.<\/p>\r\n<p>L&#8217;INAIL&nbsp;  illustra gli aspetti dell&#8217;intervento sostitutivo che interessano  direttamente l&#8217;Istituto, e le istruzioni operative da seguire in sede di  prima applicazione della norma.<\/p>\r\n<p><strong>1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL&#8217;INTERVENTO SOSTITUTIVO <br \/><\/strong>L&#8217;intervento  sostitutivo nei contratti pubblici si concretizza nel pagamento da  parte della stazione appaltante, direttamente a INAIL, INPS e Casse  Edili, dell&#8217;importo corrispondente all&#8217;inadempienza contributiva  segnalata nel DURC.<\/p>\r\n<p>Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;intervento sostitutivo si ricorda che:<br \/>&#8211;  l&#8217;inadempienza contributiva indicata nel DURC riguarda un determinato  &#8220;operatore economico&#8221;, termine con cui si intende qualsivoglia soggetto,  sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un  rapporto contrattuale soggetto alla disciplina del Codice dei contratti  pubblici e che, ai fini del DURC, sia tenuto all&#8217;obbligo assicurativo  nei confronti di INAIL ed INPS3 e, nel caso di imprese edili, anche nei  confronti della Cassa Edile<br \/>&#8211; il termine &#8220;contratto pubblico&#8221;  comprende tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le  attivit&agrave; in convenzione e\/o concessione, nonch&eacute; tutti gli altri  contratti, assoggettati ad una procedura di evidenza pubblica e  disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un  dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e\/o di un  vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo.<\/p>\r\n<p><strong>1.1. Soggetti nei cui confronti deve essere attivato l&#8217;intervento sostitutivo.<br \/><\/strong>L&#8217;intervento  sostitutivo trova applicazione nel caso di inadempienze contributive  segnalate nel DURC&nbsp; relative &#8220;a uno o pi&ugrave; soggetti impiegati  nell&#8217;esecuzione del contratto&#8221;, pertanto &egrave; attivabile in relazione ad  ogni operatore economico, sia esso appaltatore che subappaltatore, per  il quale, in occasione del pagamento delle relative prestazioni, la  stazione appaltante abbia acquisito un DURC attestante l&#8217;irregolarit&agrave;.<\/p>\r\n<p><strong>1.2. Soggetti tenuti ad attivare l&#8217;intervento sostitutivo<br \/><\/strong>L&#8217;articolo  4 fa esplicito riferimento ai soggetti di cui all&#8217;articolo 3 lett. b)  del Regolamento. Pertanto, l&#8217;intervento sostitutivo deve essere attivato  da tutte le stazioni appaltanti e, dunque, non solo dalle  amministrazioni aggiudicatrici e dagli organismi di diritto pubblico &#8211;  di cui all&#8217;art. 3, commi 25 e 26, del Codice &#8211; ma anche dagli enti  aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e gli altri soggetti  aggiudicatori indicati rispettivamente dall&#8217;articolo 3, commi 29, 31, 32  e 33, del Codice.<\/p>\r\n<p><strong>1.3. Oggetto dell&#8217;intervento sostitutivo <br \/><\/strong>Oggetto  dell&#8217;intervento &egrave; il pagamento diretto agli Enti di quanto dovuto per  le &#8220;inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarit&agrave;  contributiva&#8221; nei confronti dell&#8217;operatore economico.<br \/>Si ricorda che,  come precisato anche nella circolare del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali n. 5\/2008 (par. &#8220;requisiti di regolarit&agrave;  contributiva&#8221;), il DURC attesta la correntezza nei pagamenti e negli  adempimenti riferita all&#8217;intera situazione aziendale e che, prima di  attestare l&#8217;irregolarit&agrave;, la Sede deve sempre invitare l&#8217;interessato a  regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, ai  sensi dell&#8217;art. 7, comma 3, del D.M. 24.10.2007.<\/p>\r\n<p>La somma che la  stazione appaltante deve versare agli Enti deve essere trattenuta dal  corrispettivo dovuto all&#8217;operatore economico, al netto delle ritenute di  cui all&#8217;articolo 4, comma 3, del Regolamento4. <br \/>Secondo le  indicazioni ministeriali, l&#8217;intervento sostitutivo pu&ograve; operare anche  quando detto corrispettivo sia in grado solo in parte di &#8220;colmare&#8221; il  debito contributivo indicato nel DURC. In questo caso, la stazione  appaltante attiver&agrave; l&#8217;intervento sostitutivo nei limiti del minor  importo disponibile.<\/p>\r\n<p>Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;inadempienza accertata  nel DURC riguardi pi&ugrave; Enti e l&#8217;importo disponibile per l&#8217;intervento  sostitutivo sia inferiore, come esplicitato dal Ministero, il pagamento  nei confronti di ciascun Ente deve essere effettuato in proporzione alle  rispettive irregolarit&agrave;.<\/p>\r\n<p>Una volta effettuato il versamento nei  confronti degli Enti, la stazione appaltante non deve richiedere un  nuovo DURC5 per il pagamento dell&#8217;eventuale somma residua all&#8217;operatore  economico.<\/p>\r\n<p><strong>2. INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI SUBAPPALTO<br \/><\/strong>In  base alle indicazioni ministeriali, l&#8217;intervento sostitutivo da parte  della stazione appaltante per le inadempienze contributive dei  subappaltatori ha come limite il valore del debito che l&#8217;appaltatore ha  nei confronti del subappaltatore.<br \/>Una volta soddisfatta, anche solo  parzialmente, la pretesa creditoria degli Enti nei confronti del  subappaltatore, la stazione appaltante potr&agrave; effettuare il pagamento  all&#8217;appaltatore regolare. <br \/>Anche nel caso del subappaltatore, qualora  l&#8217;importo dell&#8217;irregolarit&agrave; indicata sul DURC sia superiore alla somma a  disposizione della stazione appaltante, ai fini del pagamento agli Enti  deve applicarsi il criterio proporzionale.<\/p>\r\n<p><strong>3. INTERVENTO SOSTITUTIVO E PROCEDIMENTO EX ART. 48 bis DPR 602\/1973 <br \/><\/strong>In  base alle indicazioni ministeriali, il procedimento previsto dall&#8217;art.  48-bis del D.P.R. n. 602\/19737 e dal D.M. n. 40\/2008 non sembra poter  &#8220;interferire&#8221; con l&#8217;intervento sostitutivo ex art. 4 del D.P.R. n.  207\/2010, che deve pertanto ricevere &#8220;prioritaria applicazione&#8221;.<\/p>\r\n<p><strong>4. MODALITA&#8217; DI PAGAMENTO<br \/><\/strong>Come  noto, i versamenti per premi assicurativi e relativi accessori di  competenza dell&#8217;INAIL gi&agrave; da tempo devono essere effettuati tramite il  modello F24 (o tramite modello F24EP per gli enti e le amministrazioni  pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica).<br \/>L&#8217;utilizzo  di detto modello consente all&#8217;Istituto di avvalersi di sistemi  telematici e di ricondurre automaticamente l&#8217;incasso al titolo o alla  richiesta corrispondenti.&nbsp; <br \/>Per quanto riguarda l&#8217;intervento  sostitutivo, sono in corso contatti con l&#8217;Agenzia delle Entrate per  includere nella &#8220;Tabella dei codici identificativi&#8221; &#8211; relativa alla  sezione &#8220;Contribuente&#8221; dell&#8217;attuale modello di pagamento unificato F24 &#8211;  un nuovo apposito codice.<br \/>Nel fare riserva di successive  comunicazioni, nel frattempo le stazioni appaltanti devono effettuare  all&#8217;INAIL i versamenti a titolo di intervento sostitutivo tramite  accredito sul conto corrente bancario della Sede che ha attestato  l&#8217;irregolarit&agrave;.<\/p>\r\n<p><strong>5. CASI PARTICOLARI<\/strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br \/>Eventuali  interventi sostitutivi riguardanti, in ipotesi, codici ditta per i  quali risultino procedure concorsuali o crediti iscritti a ruolo esulano  dalle modalit&agrave; di pagamento descritte al paragrafo precedente e devono  essere gestiti alla luce della rispettiva normativa di riferimento, in  relazione alla specificit&agrave; del caso concreto.<\/p>\r\n<p><strong>6. FLUSSO OPERATIVO<br \/><\/strong>Si  ricorda che le Sedi devono indicare sul DURC l&#8217;importo  dell&#8217;irregolarit&agrave; contributiva, ponendo particolare attenzione alla sua  esatta quantificazione, fermo restando che la verifica &egrave;&nbsp; effettuata  allo stato degli atti e delle registrazioni presenti nel fascicolo  informatico e cartaceo del codice ditta interessato al momento di  conclusione dell&#8217;istruttoria.<br \/>Poich&eacute; dette registrazioni sono  soggette a continuo aggiornamento, in dipendenza sia del flusso dei  pagamenti sia di eventuali sistemazioni contabili effettuate dalle Sedi,  pu&ograve; verificarsi che tra l&#8217;attestazione dell&#8217;irregolarit&agrave; e  l&#8217;attivazione dell&#8217;intervento sostitutivo da parte della stazione  appaltante ovvero il pagamento da parte di quest&#8217;ultima l&#8217;importo  dell&#8217;inadempienza contributiva sia divenuto inferiore a quello attestato  nel DURC.<\/p>\r\n<p>Tale eventualit&agrave; deve essere gestita come di seguito  esposto, nell&#8217;ambito del flusso operativo riguardante l&#8217;intervento  sostitutivo.<\/p>\r\n<p><strong>A. Comunicazione preventiva<br \/><\/strong>Ricevuto  un DURC attestante l&#8217;irregolarit&agrave;, la stazione appaltante deve  comunicare alla Sede INAIL che ha accertato l&#8217;inadempienza, per posta  elettronica o posta elettronica certificata, la volont&agrave; di attivare  l&#8217;intervento sostitutivo.<br \/>Tale &#8220;comunicazione preventiva&#8221; deve essere  effettuata utilizzando il facsimile allegato, predisposto al fine di  facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi, dove la stazione  appaltante deve indicare l&#8217;importo che intende versare all&#8217;INAIL.<\/p>\r\n<p><strong>B. Istruttoria della Sede<br \/><\/strong>Ricevuta la richiesta della stazione appaltante, la Sede deve tempestivamente:<br \/>&#8211;  verificare l&#8217;attualit&agrave; dell&#8217;inadempienza contributiva attestata sul  DURC al fine di tenere conto di eventuali pagamenti o comunque di  variazioni relative al dovuto intervenuti tra la data di emissione del  DURC e la data di ricezione della comunicazione preventiva (vedi par.  &#8220;comunicazione preventiva&#8221; della citata circolare ministeriale)<br \/>&#8211;  comunicare al responsabile del procedimento della stazione appaltante il  codice IBAN della Sede e, se nel frattempo l&#8217;inadempienza INAIL si &egrave;  ridotta rispetto all&#8217;importo indicato dalla stazione appaltante nella  &#8220;comunicazione preventiva&#8221;, comunicare anche il minor ammontare del  debito contributivo che deve essere versato all&#8217;INAIL. <br \/>Al fine di  agevolare le Strutture, &egrave; stato predisposto un facsimile di  comunicazione12, che potr&agrave; essere personalizzato in base al caso  concreto, da inviare tempestivamente alla stazione appaltante.<br \/>Rispetto  ad uno stesso codice ditta, infatti, possono essere attivati pi&ugrave;  interventi sostitutivi da parte di stazioni appaltanti diverse, pertanto  le Sedi devono porre particolare attenzione nell&#8217;esame delle  comunicazioni pervenute dalle stazioni appaltanti e trattarle nel minor  tempo possibile secondo l&#8217;ordine&nbsp; cronologico, verificando ogni volta  l&#8217;attualit&agrave; dell&#8217;importo dell&#8217;irregolarit&agrave; al fine di evitare che siano  acquisiti incassi non dovuti, che andrebbero necessariamente restituiti  alla stazione appaltante.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>C. Pagamento da parte della stazione appaltante<br \/><\/strong>Fermo  restando quanto esposto al paragrafo 4, sulla base del prospetto  comunicato dalla Sede, la stazione appaltante, nei limiti dell&#8217;importo  disponibile gi&agrave; comunicato all&#8217;INAIL, deve provvedere al pagamento  tramite accredito sul conto corrente della Sede che ha attestato  l&#8217;irregolarit&agrave;.<br \/>&Egrave; opportuno che il pagamento sia effettuato con la  massima tempestivit&agrave;, al fine di favorire la migliore&nbsp; gestione di  eventuali ulteriori interventi da parte di altre stazioni appaltanti.<br \/>&Egrave;  necessario, inoltre, inviare con tempestivit&agrave; alla Sede gli estremi del  pagamento, per consentire a quest&#8217;ultima di &#8220;normalizzare&#8221; l&#8217;incasso,  attribuendolo al codice ditta interessato, con le consuete modalit&agrave;.<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Istruzioni operative Inail da seguire in sede di prima applicazione della circolare n. 3\/2012 del Ministero del Lavoro.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-944","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/944","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=944"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/944\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=944"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=944"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=944"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}