{"id":947,"date":"2012-04-10T17:08:31","date_gmt":"2012-04-10T15:08:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/vincoli-paesaggistici-competenza-esclusiva-dello-stato\/"},"modified":"2012-04-10T17:08:31","modified_gmt":"2012-04-10T15:08:31","slug":"vincoli-paesaggistici-competenza-esclusiva-dello-stato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/vincoli-paesaggistici-competenza-esclusiva-dello-stato\/","title":{"rendered":"Vincoli paesaggistici: competenza esclusiva dello Stato"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Con  la sentenza n. 66 del 23 marzo 2012 la Corte Costituzionale ha  ribadito  che spetta allo Stato in via esclusiva disciplinare la materia  dei  vincoli paesaggistici ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 2, lettera s)<\/p>\r\n<p>La Corte Costituzionale ha ribadito che la legislazione regionale pu&ograve;  solo dettare norme che garantiscano un livello di tutela del paesaggio  maggiore di quello minimo stabilito dal D.lgs. 42\/2004 &#8220;Codice dei beni  culturali e del paesaggio&#8221;.<\/p>\r\n<p>Pertanto la Consulta ha dichiarato  l&#8217;illegittimit&agrave; costituzionale dell&#8217;art. 45 decies della Legge del  Veneto n. 10\/2011 poich&egrave; tale norma introduce deroghe al regime  vincolistico delle aree &#8221;ex Galasso&#8221;, ora disciplinate dall&#8217;art. 142  del Codice.<\/p>\r\n<p>Si ricorda infatti che l&#8217;art. 142 del Codice, dopo  aver elencato una serie di aree (comma 1: territori costieri, territori  contermini ai laghi, fiumi, montagne, zone di interesse archeologico,  ecc.) soggette a vincolo paesaggistico a prescindere dall&#8217;intervento di  un atto amministrativo e quindi solo perche&#8217; individuate dalla legge,  prevede alcune esclusioni dal vincolo stesso (comma 2: aree che alla  data del 6 settembre 1985 erano ricomprese dagli strumenti urbanistici  comunali nelle zone territoriali omogenee A e B del DM 1444\/1968).<br \/>(Fonte: ANCE)<br \/><br \/><br \/><strong>Sentenza 66\/2012<br \/>GIUDIZIO DI LEGITTIMIT&Agrave; COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE<br \/>Udienza Pubblica del 22\/02\/2012 Decisione del 19\/03\/2012<br \/>Deposito del 23\/03\/2012 Pubblicazione in G. U. <br \/>Art. 12 della legge della Regione Veneto 26\/05\/2011, n. 10.<br \/><br \/>SENTENZA N. 66 <br \/>ANNO 2012 <\/strong><br \/>nel  giudizio di legittimit&agrave; costituzionale dell&#8217;articolo 12 della legge  della Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10 (Modifiche alla legge  regionale 23 aprile 2004, n. 11 &#8220;Norme per il governo del territorio&#8221; in  materia di paesaggio), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri con ricorso notificato il 20 luglio 2011, depositato in  cancelleria il 20 luglio 2011, ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi  2011. <br \/>Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Veneto; <br \/>udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi; <br \/>uditi  l&#8217;avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio  dei ministri e gli avvocati Bruno Barel e Luigi Manzi per la Regione  Veneto. <br \/><br \/><strong><br \/>Ritenuto in fatto <\/strong><br \/>1.&mdash; Con atto  depositato il 20 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha proposto  ricorso in via principale per la declaratoria di illegittimit&agrave;  costituzionale &#8211; in riferimento all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera  s), della Costituzione &#8211; dell&#8217;articolo 12 della legge della Regione  Veneto 26 maggio 2011, n. 10, recante &laquo;Modifiche alla legge regionale 23  aprile 2004, n. 11 &#8220;Norme per il governo del territorio&#8221; in materia di  paesaggio&raquo;, nella parte in cui aggiunge l&#8217;art. 45-decies alla legge  regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio).<\/p>\r\n<p>Il  ricorrente sottolinea come, nella giurisprudenza di questa Corte, le  nozioni di tutela dell&#8217;ambiente e di tutela del paesaggio hanno finito  per subire una sostanziale assimilazione semantica, che avrebbe dato  vita ad una sorta di &laquo;osmosi giuridica&raquo;. La &#8220;materia&#8221; della tutela  dell'&#8221;ambiente\/paesaggio&#8221; investirebbe, cos&igrave;, beni di carattere  primario, la cui cura sarebbe affidata in via esclusiva alla potest&agrave;  legislativa dello Stato, senza che questa possa essere scalfita dal  legislatore regionale nell&#8217;esercizio di proprie competenze in materie  quali il governo del territorio. Detta disciplina risulterebbe prevista,  anzitutto, nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei  beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della L. 6  luglio 2002, n. 137), del quale vengono rammentate le principali  disposizioni in tema di beni paesaggistici.<\/p>\r\n<p>In questo contesto si  collocherebbe la norma oggetto di impugnativa, la quale &#8211;  nell&#8217;introdurre, come descritto, l&#8217;art. 45-decies nella legge regionale  n. 11 del 2004 &#8211; prevede, in sintesi, che nei Comuni della Regione  Veneto che, alla data del 6 settembre 1985, risultano dotati di  strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone  territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate nel decreto  ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densit&agrave;  edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi  tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi  pubblici o riservati alle attivit&agrave; collettive, al verde pubblico o a  parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti  urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell&#8217;art. 17  della L. 6 agosto 1967, n. 765), sono assimilate alle aree escluse  dalla tutela ai sensi dell&#8217;art. 142, comma 2, del codice dei beni  culturali quelle aree che, alla data suddetta, presentano determinate  caratteristiche.<\/p>\r\n<p>Pi&ugrave; in particolare, il punto di frizione tra le  normative viene individuato nel fatto che, mentre la lettera a) del  comma 2 dell&#8217;art. 142 del codice dei beni culturali escluderebbe, con  eccezione &laquo;di stretta interpretazione&raquo;, dal regime dei vincoli, di cui  al comma 1, quelle aree &laquo;delimitate negli strumenti urbanistici, ai  sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone  territoriali omogenee A e B&raquo;, la disposizione regionale impugnata  escluderebbe, invece, (al comma 1, lettera a), previa verifica, anche  quelle aree &laquo;comprese in zone urbanizzate con le caratteristiche  insediative e funzionali delle zone A e B&raquo;.<\/p>\r\n<p>Altrettanto sarebbe a  dirsi anche della ipotesi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1  della disposizione censurata, che, con riferimento alle &laquo;aree a  destinazione pubblica, quali strade, piazze ed aree a verde&raquo;,  introdurrebbe ipotesi derogatorie non contemplate dall&#8217;art. 142 del  codice dei beni culturali, solo tralaticiamente richiamato.<\/p>\r\n<p>Ne  deriverebbe, secondo il ricorrente, il contrasto dell&#8217;intero art. 12  denunciato &#8211; ivi compresi i commi 2 e 3, per intima connessione con le  precedenti norme &#8211; con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  perch&eacute; invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di  tutela ambientale e del paesaggio, come puntualizzato dalla  giurisprudenza costituzionale evocata.<\/p>\r\n<p>La norma impugnata  consentirebbe, infatti, che, &laquo;in aree sottoposte a tutela paesaggistica,  siano indiscriminatamente realizzati o mantenuti interventi che  prescindono dalla necessaria autorizzazione paesistica ex art. 142 del  codice dei beni culturali, in tal modo incidendo su materia riservata  alla competenza esclusiva statale ex art. 117 secondo comma lettera s)&raquo;.  Introducendo, in particolare, una deroga alla normativa statale, la  disposizione censurata consentirebbe &laquo;una urbanizzazione non consona  alla disciplina statale paesaggistica&raquo;: nel permettere, infatti, &laquo;la  costruzione o il mantenimento di opere nelle aree interessate&raquo;, non si  osserverebbe la disciplina statale che richiede &laquo;in via obbligatoria,  sussistendo il vincolo paesaggistico, la necessaria autorizzazione da  rilasciarsi entro i limiti prefissati dal legislatore nazionale&raquo;.  Autorizzazione che &#8211; conclude il ricorrente &#8211; costituisce momento  indefettibile per la effettiva tutela delle aree sottoposte a vincolo,  con la conseguenza che &laquo;non pu&ograve; competere alla Regione adottare norme  che, in buona sostanza, eliminando il vincolo paesaggistico, vanifichino  lo strumento autorizzatorio e consentano una urbanizzazione in  violazione degli uniformi standards di protezione validi su tutto il  territorio nazionale&raquo;.<\/p>\r\n<p><br \/>2.&mdash; Costituendosi in giudizio, la Regione Veneto ha concluso per una declaratoria di infondatezza della questione sollevata. <br \/>Dopo  aver sottolineato come la legislazione regionale sia stata sempre  attenta a tutelare i valori dell&#8217;ambiente e del paesaggio, nello spirito  delineato dall&#8217;art. 9 Cost., la Regione ha osservato come la legge  regionale n. 10 del 2011 sia stata emanata proprio per dare attuazione  all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. ed al codice dei beni culturali e del  paesaggio; in tale cornice dovrebbe, dunque, essere interpretata la  disposizione oggetto di censura.<\/p>\r\n<p>La normativa statale avrebbe  esteso, fin dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni  urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale),  convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, il  controllo dello Stato sui beni paesaggistici procedendo alla  individuazione di quelli rientranti nelle categorie generali meritevoli  di tutela; al tempo stesso, avrebbe escluso determinate aree, da  sottrarre a quelle categorie astratte, secondo una linea chiara nei suoi  intendimenti: &laquo;generalizzare la tutela a tutte le aree non ancora  urbanizzate aventi le particolari localizzazioni indicate&raquo;. Non vi  sarebbe dunque &#8211; come lamentato dal Governo &#8211; una regola generale alla  quale si giustappone una eccezione di stretta interpretazione, ma  soltanto una regola generale che &laquo;individua il proprio oggetto in parte  con una definizione in positivo (localizzazione delle aree), in parte  con una definizione in negativo (purch&eacute; non ancora urbanizzate)&raquo;.<\/p>\r\n<p>Per  identificare le aree gi&agrave; urbanizzate, la normativa statale  distinguerebbe a seconda che il Comune disponga o meno di uno strumento  urbanistico: ove ne fosse privo, si farebbe &laquo;riferimento alla nozione di  centro abitato perimetrato, che sostanzialmente circoscrive il tessuto  edilizio esistente e continuo&raquo;; ove, invece, ne fosse dotato, si  escluderebbero dal vincolo le zone A e B (rispettivamente  corrispondenti, secondo la disciplina dettata dal ricordato decreto  ministeriale n. 1444 del 1968, al &#8220;centro storico&#8221; ed al &#8220;tessuto  edilizio consolidato&#8221;). Nella Regione Veneto, peraltro, nel 1985 molti  Comuni dotati di PRG non identificavano centri storici e tessuto  edilizio consolidato come zone formalmente denominate &#8220;A&#8221; e &#8220;B&#8221;, ma  attraverso locuzioni variegate.<\/p>\r\n<p>A differenza di quanto accaduto  in passato (quando nessuno aveva espresso dubbi sulla identificazione  delle aree soggette a vincolo paesaggistico), solo di recente organi  statali avrebbero espresso l&#8217;orientamento secondo cui si potrebbe tenere  conto delle indicazioni dei PRG solo se questi, alla data di  riferimento (1985), abbiano utilizzato formalmente l&#8217;espressione &#8220;zona  A&#8221; o &#8220;zona B&#8221;: in mancanza di tale indicazione, anche le aree  urbanizzate del centro e della citt&agrave; consolidata dovrebbero ritenersi  assoggettate a vincolo paesaggistico generalizzato. Cosicch&eacute;,  &laquo;paradossalmente, se il Comune fosse stato privo di PRG, l&#8217;intero centro  abitato sarebbe stato escluso dal vincolo; col PRG, tutto il centro  abitato sarebbe soggetto a vincolo, nel caso di omesso uso della  terminologia formale &#8220;zona A&#8221; e &#8220;zona B&#8221;&raquo;.<\/p>\r\n<p>Ne deriverebbe  un&#8217;&laquo;estensione amplissima del territorio vincolato, fino a comprendere  qualunque tipo di intervento edilizio anche minore su edifici del  tessuto urbano consolidato&raquo; e, &laquo;dal punto di vista del cittadino&raquo;, un  &laquo;trattamento diseguale di situazioni uguali (zone urbanizzate  oggettivamente omogenee, non sottoposte a vincolo solo se descritte nel  PRG con le parole &#8220;zona A&#8221; e &#8220;zona B&#8221;) e [un] trattamento uguale di  situazioni diseguali (vincolo imposto sia su aree libere che su aree  urbanizzate ed edificate totalmente solo perch&eacute; non etichettate dai PRG  come zona &#8220;A&#8221; o &#8220;B&#8221;)&raquo;.<\/p>\r\n<p>In presenza, dunque, di &laquo;una situazione  lesiva dell&#8217;affidamento riposto dai cittadini su un assetto normativo  consolidatosi per 25 anni&raquo;, la Regione avrebbe introdotto la previsione  censurata, che si limiterebbe a istituire un procedimento attraverso il  quale verificare se le zone non formalmente denominate, nei PRG in  essere nel 1985, come &#8220;zona A&#8221; e &#8220;zona B&#8221; &laquo;soddisfacessero comunque  tutti i criteri indicati dal d.m. n. 1444 del 1968 come atti a  caratterizzare le zone classificabili come A e B&raquo;: la disposizione  avrebbe, dunque, &laquo;natura ricognitiva e tecnica&raquo;, destinata soltanto &laquo;a  supplire alla omessa indicazione delle lettere A e B da parte dei  pianificatori del tempo&raquo; o a &laquo;colmare un gap meramente terminologico&raquo;.  L&#8217;assimilazione verrebbe &laquo;estesa alle aree pubbliche che costituiscono  parte integrante delle zone meritevoli di essere anche formalmente  definite A e B&raquo;, giacch&eacute; &laquo;se il vincolo paesaggistico generalizzato non  ha ragion d&#8217;essere sulla citt&agrave; consolidata&raquo;, &laquo;non l&#8217;ha neppure sulle  strade e piazze e parcheggi che si trovano entro le ridette zone a  formarne parte integrante e inscindibile&raquo;, a prescindere dal simbolo  letterale con cui tali zone sono state indicate nei PRG.<\/p>\r\n<p>3.&mdash; In  prossimit&agrave; dell&#8217;udienza, il ricorrente ha depositato una memoria con la  quale, nell&#8217;insistere nella propria richiesta, ha contrastato  l&#8217;argomento secondo cui, con la disposizione impugnata, &laquo;la Regione si  sarebbe limitata ad una interpretazione sostanziale e non formale  dell&#8217;art. 142 del Codice dei beni culturali&raquo;: una &laquo;interpretazione  autentica&raquo; di quest&#8217;ultima disposizione dovrebbe, infatti, essere  &laquo;rimessa allo Stato&raquo;, risultando eccedente &laquo;una norma regionale che  interpreta una norma statale individuandone l&#8217;ambito di applicazione  sulla base di un&#8217;auto-affermata ipotesi ermeneutica&raquo;. <br \/>D&#8217;altra parte,  la prevista &laquo;equiparazione tra aree omogenee&raquo; &mdash; con &laquo;ulteriore indebita  estensione del giudizio di equiparazione anche agli spazi pubblici  ricompresi&raquo; nel territorio urbanizzato, e &laquo;ci&ograve; malgrado le aree siano  state denominate correttamente con riferimento al d.m. 2 aprile 1968  (aree F)&raquo; &#8211; escluderebbe &laquo;radicalmente a livello amministrativo la  partecipazione delle amministrazioni statali competenti in materia&raquo;,  &laquo;relegando la tutela statale ad una tutela meramente giudiziaria&raquo; e  mirando &laquo;sostanzialmente a restringere l&#8217;ambito applicativo delle misure  di tutela introdotte dalla legge &#8220;Galasso&#8221;&raquo;. <br \/><br \/><strong><br \/>Considerato in diritto <\/strong><br \/>1.&mdash;  Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via  principale, con il quale ha chiesto dichiararsi, in riferimento  all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,  l&#8217;illegittimit&agrave; costituzionale dell&#8217;articolo 12 della legge della  Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 23  aprile 2004, n. 11 &#8220;Norme per il governo del territorio&#8221; in materia di  paesaggio), nella parte in cui aggiunge l&#8217;art. 45-decies alla legge  regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio).<\/p>\r\n<p>Osserva,  al riguardo, il ricorrente che la norma oggetto di impugnativa, in  violazione del parametro costituzionale che assegna alla legislazione  esclusiva dello Stato la tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei  beni culturali, introduce deroghe al regime vincolistico previsto dalla  legislazione dello Stato in materia di aree qualificate di interesse  paesaggistico. In particolare, la disposizione censurata prevede che nei  Comuni della Regione Veneto che, alla data del 6 settembre 1985,  risultassero dotati di strumenti urbanistici generali contenenti  denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle  indicate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti  inderogabili di densit&agrave; edilizia, di altezza, di distanza fra i  fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti  residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit&agrave;  collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della  formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli  esistenti, ai sensi dell&#8217;art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), sono  assimilate alle aree escluse dalla tutela, ai sensi dell&#8217;art. 142, comma  2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della L. 6 luglio  2002, n. 137), quelle aree che, alla data suddetta del 6 settembre 1985,  sono &laquo;a) comprese in zone urbanizzate con le caratteristiche  insediative e funzionali delle zone A e B, previa verifica della loro  corrispondenza ai parametri quantitativi di cui all&#8217;art. 2 del decreto  ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; b) a destinazione pubblica, quali  strade, piazze, ed aree a verde, purch&eacute; incluse nel territorio  urbanizzato individuato ai sensi dell&#8217;art. 142, comma 2, del Codice [dei  beni culturali e del paesaggio] e ai sensi della lettera a)&raquo;. La  disciplina statale, dettata dall&#8217;art. 142, comma 2, del citato d.lgs. n.  42 del 2004, stabilisce, invece &#8211; per quanto qui rileva -, che i  vincoli di cui al comma 1 dello stesso articolo non si applicano alle  aree che, alla data del 6 settembre 1985, &laquo;erano delimitate negli  strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968,  n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B&raquo;. Da ci&ograve; deriverebbe,  secondo il ricorrente, un illegittimo ampliamento dell&#8217;ambito di  applicazione della deroga al regime vincolistico, risultando escluse dal  vincolo paesaggistico ex lege anche aree identificabili con  &laquo;denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle  indicate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444&raquo;, purch&eacute;  comprese, come gi&agrave; precisato, in zone urbanizzate con le caratteristiche  insediative e funzionali delle zone A e B.<\/p>\r\n<p><br \/>2.&mdash; La questione &egrave; fondata.<\/p>\r\n<p>3.&mdash;  Questa Corte ha avuto modo di affermare come la stessa qualificazione  di &laquo;norma di grande riforma economico-sociale&raquo; &#8211; che gi&agrave; designava il  sistema vincolistico in materia di paesaggio introdotto dalla cosiddetta  &#8220;legge Galasso&#8221; &#8211; dovesse essere mantenuta in riferimento, proprio,  all&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, la cui elencazione delle aree  vincolate per legge rappresentava nella sostanza un continuum rispetto  alla precedente disciplina (sentenza n. 164 del 2009).<\/p>\r\n<p>Per altro  verso, a sottolineare l&#8217;assoluta centralit&agrave; di tale disciplina &#8211; ed il  risalto che, sul piano costituzionale, ad essa deve essere  effettivamente riconosciuto -, sta anche l&#8217;osservazione per la quale,  attraverso le disposizioni dettate dal codice dei beni culturali e del  paesaggio, proprio laddove hanno reintrodotto la tipologia dei beni  paesaggistici e ne hanno operato la relativa ricognizione, si &egrave; inteso  dare &laquo;attuazione al disposto del (citato) articolo 9 della Costituzione,  poich&eacute; la prima disciplina che esige il principio fondamentale della  tutela del paesaggio &egrave; quella che concerne la conservazione della  morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali&raquo;  (sentenza n. 367 del 2007). Ci si muove, dunque, nell&#8217;ambito di una  rigorosa tipizzazione di tassative ipotesi vincolistiche, alla quale  corrisponde una altrettanto dettagliata previsione di casi, ugualmente  nominati e tassativi, di deroga.<\/p>\r\n<p>Ebbene, nel caso di specie, la  normativa regionale impugnata opera una modifica sostanziale del regime  delle esclusioni dalla tutela prevista dal codice dei beni culturali e  del paesaggio, attraverso una &#8220;assimilazione&#8221; fra aree individuate dalla  legislazione statale come sottratte al regime vincolistico e aree che,  pur con denominazioni diverse rispetto a quelle indicate nel decreto  ministeriale n. 1444 del 1968, presenterebbero, rispetto alle prime,  caratteristiche similari, sia pure per relationem. Si tratta, dunque, di  una operazione normativa da ritenersi in s&eacute; non consentita, in quanto  direttamente incidente su materia riservata alla legislazione statale,  rispetto alla quale la legislazione regionale pu&ograve; solo fungere da  strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e  non &#8211; all&#8217;inverso, come nel caso qui in esame &#8211; quale espediente  dichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell&#8217;ambito della  tutela, attraverso l&#8217;incremento della tipologia delle aree cui il regime  vincolistico non si applica.<\/p>\r\n<p>Non &egrave;, infatti, senza significato  rammentare, sul punto, come questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla  legittimit&agrave; costituzionale proprio dell&#8217;art. 40 della legge urbanistica  della Regione Veneto (legge n. 11 del 2004) &#8211; ora, tra l&#8217;altro,  modificato dalla disposizione oggetto di impugnativa &#8211; ne abbia escluso  il contrasto con la normativa statale in tema di tutela dei beni  culturali in quanto, appunto, funzionale alla tutela non gi&agrave; sostitutiva  di quella statale, bens&igrave; aggiuntiva, nella disciplina del governo del  territorio (sentenza n. 232 del 2005).<\/p>\r\n<p>D&#8217;altra parte, anche ove  si ritenesse di annettere, come la difesa della Regione sembra  prospettare, una portata restrittiva al concetto di &#8220;assimilazione&#8221;  utilizzato dalla disposizione denunciata, resterebbe il fatto che un  simile procedimento, ancorch&eacute; apparentemente ricognitivo, e tuttavia  ampliativo, della deroga (trattandosi di identificare &#8220;ora per allora&#8221;  le caratteristiche di omogeneit&agrave; fra le aree), potrebbe essere previsto e  disciplinato soltanto da una legge statale, avuto riguardo, fra  l&#8217;altro, alla esigenza di attribuire ad una siffatta previsione una  portata generale e uniforme, valida, cio&egrave;, per tutto il territorio  nazionale.<\/p>\r\n<p>N&eacute; pu&ograve; tacersi come, attraverso la previsione  normativa oggetto di censura, la Regione Veneto sia giunta a prevedere  una sostanziale &#8220;delegificazione&#8221; della materia, risultando in concreto  demandata all&#8217;autorit&agrave; amministrativa l&#8217;individuazione dei territori che  presentavano, alla data del 6 settembre 1985, caratteristiche analoghe a  quelle inserite nelle zone &#8220;A&#8221; e &#8220;B&#8221; degli strumenti urbanistici  generali. Sicch&eacute;, mentre in riferimento ad alcune aree la deroga al  vincolo risulta &#8220;cristallizzata&#8221; dalla legislazione statale, con  efficacia erga omnes e con un vincolo di intangibilit&agrave; che scaturisce  dalla legge, in riferimento ad altre aree, secondo la norma censurata,  la deroga finirebbe per essere direttamente determinata  dall&#8217;amministrazione locale, senza che &#8211; per di pi&ugrave; &#8211; lo Stato risulti  in alcun modo chiamato a partecipare al relativo procedimento.<\/p>\r\n<p><br \/>La  disposizione impugnata deve pertanto essere dichiarata  costituzionalmente illegittima, in quanto contrastante con l&#8217;art. 117,  secondo comma, lettera s), della Costituzione. <br \/><br \/><br \/><strong>per questi motivi <br \/>LA CORTE COSTITUZIONALE <br \/>dichiara l&#8217;illegittimit&agrave; costituzionale dell&#8217;articolo 12 della legge della Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10<\/strong> (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 &#8220;Norme per il governo del territorio&#8221; in materia di paesaggio). <br \/>Cos&igrave; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2012.&nbsp;<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n.66 del 23 marzo 2012 la Corte Costituzionale ha ribadito che spetta allo Stato in via esclusiva disciplinare la materia dei vincoli paesaggistici ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 2, lettera s).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-947","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/947","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=947"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/947\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=947"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=947"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=947"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}