{"id":978,"date":"2012-07-11T09:49:57","date_gmt":"2012-07-11T07:49:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/agevolazione-acquisto-prima-casa-il-piano-interrato-e-superficie-utile\/"},"modified":"2012-07-11T09:49:57","modified_gmt":"2012-07-11T07:49:57","slug":"agevolazione-acquisto-prima-casa-il-piano-interrato-e-superficie-utile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/agevolazione-acquisto-prima-casa-il-piano-interrato-e-superficie-utile\/","title":{"rendered":"Agevolazione acquisto prima casa. Il piano interrato \u00e8 superficie utile"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>La sala hobby rientra nel calcolo dei metri quadri, non essendo  rilevante il fatto che l&#8217;altezza di soli 2,60 m., anzich&eacute; 2,70, non gli  conferisce la qualifica di abitabilit&agrave;<\/p>\r\n<p>Costituisce abuso del diritto aggirare le norme sulla cubatura degli  immobili per risparmiare l&#8217;imposta di registro. &Egrave; quanto stabilito dalla  Cassazione che, con la sentenza 10807 del 28 giugno, ha qualificato &#8220;di  lusso&#8221; una casa di 240 metri quadri dopo aver calcolato il piano  seminterrato non abitabile come superficie utile.<br \/>&nbsp;<br \/><strong>Vicenda processuale<\/strong><br \/>&nbsp;Lo  svolgimento dei fatti concerne un contribuente che aveva acquistato in  regime Iva da una societ&agrave; in nome collettivo un&#8217;unit&agrave; immobiliare  ristrutturata su due piani usufruendo dei benefici &#8220;prima casa&#8221;,  corrispondendo l&#8217;aliquota Iva del 4% in luogo di quella ordinaria, come  previsto dalla Tabella A, seconda parte, n. 21), annessa al Dpr  633\/1972. Con successivo avviso di liquidazione, l&#8217;ufficio del Registro  negava i benefici richiedendo la differenza di imposta tra l&#8217;aliquota  agevolata e quella ordinaria, oltre interessi e sanzioni pecuniarie del  30%, a causa del mancato rispetto delle condizioni agevolative previste  dall&#8217;articolo 1, nota 2-bis), della Tariffa, parte prima, allegata al  Testo unico di registro (Dpr 131\/1986).<br \/>&nbsp;In particolare, si trattava  di immobile di lusso in quanto di superficie complessiva superiore a 240  mq, come espressamente previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1969  (contenente le &#8220;Caratteristiche delle abitazioni di lusso&#8221;), il cui  articolo 6 dispone testualmente che sono qualificate &#8220;di lusso&#8221; le  singole unit&agrave; immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a  mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le  scale e posto macchina).<br \/>&nbsp;<br \/>Il ricorso viene respinto sia in primo  sia in secondo grado (salvo che per le sanzioni), e di nuovo riproposto  in sede di legittimit&agrave;, ove il contribuente lamenta violazione della  correlata normativa Iva e di registro, tra l&#8217;altro perch&eacute; la  &#8220;soggettivit&agrave; passiva&#8221; in ordine all&#8217;agevolazione applicata sulla  transazione immobiliare farebbe capo alla societ&agrave; venditrice e non  all&#8217;acquirente. Nel merito il contribuente fa leva su una perizia  dell&#8217;immobile predisposta dall&#8217;Agenzia del Territorio da cui si evinceva  che i locali al piano interrato avevano un&#8217;altezza utile di 2,60 metri,  mentre il regolamento edilizio comunale stabilisce che &#8220;nei piani  destinati ad uso abitazione le stanze devono avere un&#8217;altezza minima tra  pavimento e soffitto di 2,70 metri fino al terzo piano e di 2,60 per i  piani superiori&#8221;. Pertanto, secondo il contribuente, con questa  differenza di 10 centimetri i locali siti al piano interrato non  dovevano essere computati nella superficie complessiva dell&#8217;immobile ai  fini della qualificazione di quest&#8217;ultimo come &#8220;di lusso&#8221;.<br \/>&nbsp;<br \/><strong>La decisione<\/strong><br \/>&nbsp;La  Corte di cassazione ritiene infondato il ricorso del contribuente,  affermando il nuovo orientamento secondo cui &egrave; abuso del diritto  aggirare le norme sulla cubatura degli immobili per risparmiare  sull&#8217;imposta di registro. Infatti, anche le zone dell&#8217;abitazione, come  la sala hobby, non abitabile perch&eacute; avente un soffitto troppo basso,  entrano nel calcolo della metratura globale facendo perdere  l&#8217;agevolazione fiscale prima casa.<br \/>&nbsp;Al riguardo, nell&#8217;articolata  motivazione, la Suprema corte elimina l&#8217;equivoco di fondo della tesi del  contribuente, argomentando innanzitutto che l&#8217;applicazione  dell&#8217;aliquota ridotta non costituisce affatto un onere del venditore, ma  solo un &#8220;diritto soggettivo dell&#8217;acquirente&#8221;, la cui fruizione &egrave;  subordinata soltanto alla manifestazione (espressa nell&#8217;atto di  acquisto) della sua volont&agrave; di beneficiare di quella riduzione: tale  richiesta suppone necessariamente la dichiarazione dell&#8217;acquirente della  sussistenza di tutte le condizioni necessarie. Il venditore, di contro,  in presenza di detta dichiarazione nell&#8217;atto pubblico, &egrave; esonerato da  ogni responsabilit&agrave; fiscale, nonostante al momento di stipula dell&#8217;atto  sia perfettamente consapevole dell&#8217;impossibilit&agrave; per l&#8217;acquirente di  fruire dell&#8217;agevolazione (vedi anche Cassazione 26259\/2010).<br \/>&nbsp;<br \/>Infatti,  ancorch&eacute; la norma agevolativa per l&#8217;acquisto della &#8220;prima casa&#8221; &#8211; di  cui alla nota II-bis) all&#8217;articolo 1 della Tariffa allegata al Dpr  131\/1986 &#8211; non faccia diretto ed esplicito riferimento alla superficie  dell&#8217;abitazione, tuttavia, il superamento di determinate soglie (come  definite dal decreto ministeriale del 2 agosto 1969) impedisce  l&#8217;applicazione dell&#8217;agevolazione, in quanto l&#8217;immobile assume le  caratteristiche &#8220;di lusso&#8221;, che escludono comunque la fruizione del  beneficio (Cassazione, sentenza 22009\/2010).<br \/>&nbsp;<br \/>N&eacute; a tal fine &egrave;  rilevante &#8220;la definizione del procedimento che attiene alla verifica  dell&#8217;abitabilit&agrave;&#8221;. In secondo luogo, il Collegio di legittimit&agrave;  disattende l&#8217;invocata differenza di metratura, trattandosi di limite  estremo inequivocabilmente accertato dalla Commissione del riesame, per  cui pu&ograve; essere ravvisato abuso del diritto, &#8220;ai fini fiscali, se non  pure ai fini edilizi&#8221;, nella pratica costruttiva diretta ad aggirare le  disposizioni, anche comunali, sulla cubatura degli immobili.<\/p>\r\n<p>Il  tutto &#8211; chiarisce in conclusione la sentenza n. 10807\/2012 &#8211; al fine di  ottenere un indebito risparmio sull&#8217;imposta di registro (Cassazione,  sentenze 22716\/2011 e 1530\/2012).<\/p>\r\n<p>Si rammenta che viene comunemente  definito abuso del diritto &#8211; o elusione fiscale &#8211; quell&#8217;elaborazione  giurisprudenziale della Corte di cassazione (vedi sentenza 30055\/2008) &#8211;  che ancora oggi non trova rispondenza in precise norme &#8211; che permette  all&#8217;Amministrazione finanziaria di recuperare le maggiori imposte su  operazioni commerciali, spesso complesse, che, pur non contravvenendo a  specifiche disposizioni legislative, possono essere ritenute come  illegittime in quanto permettono un indebito risparmio fiscale.<\/p>\r\n<p><br \/>(Fonte: <a href=\"http:\/\/www.fiscooggi.it\">www.fiscooggi.it<\/a>)<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\" target=\"_blank\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\" target=\"_blank\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\" target=\"_blank\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sala hobby rientra nel calcolo dei metri quadri, non essendo rilevante il fatto che l&#8217;altezza di soli 2,60 m., anzich\u00e9 2,70, non gli conferisce la qualifica di abitabilit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-978","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/978","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=978"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/978\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=978"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=978"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=978"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}