{"id":982,"date":"2012-07-19T12:23:16","date_gmt":"2012-07-19T10:23:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/piani-urbanistici-particolareggiati-sconto-a-chi-compra-e-costruisce\/"},"modified":"2012-07-19T12:23:16","modified_gmt":"2012-07-19T10:23:16","slug":"piani-urbanistici-particolareggiati-sconto-a-chi-compra-e-costruisce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/piani-urbanistici-particolareggiati-sconto-a-chi-compra-e-costruisce\/","title":{"rendered":"Piani urbanistici particolareggiati: sconto a chi compra e costruisce"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>L&#8217;agevolazione ipotecaria e catastale per i trasferimenti di terreni  spetta esclusivamente se l&#8217;acquirente procede a edificare nei tempi  previsti dalle disposizioni normative.<\/p>\r\n<p>I benefici fiscali per i  trasferimenti di terreni situati in aree soggette a piani urbanistici  particolareggiati, consistenti nell&#8217;imposta di registro all&#8217;1% e in  quelle ipotecaria e catastale in misura fissa, si applicano a condizione  che l&#8217;acquirente provveda all&#8217;utilizzazione edificatoria entro cinque  anni.<\/p>\r\n<p>Questo, in sintesi, &egrave; il principio di diritto affermato dalla  recente ordinanza della Corte di cassazione n. 11771 dell&#8217;11 luglio.<\/p>\r\n<p><strong>La fattispecie affrontata dalla Corte<\/strong> La controversia decisa dai  giudici di legittimit&agrave; trae origine dall&#8217;impugnazione di un avviso di  liquidazione da parte di una societ&agrave; di capitali, con il quale  l&#8217;Amministrazione finanziaria aveva proceduto al recupero, in misura  ordinaria, dell&#8217;imposta di registro e delle imposte ipotecaria e  catastale su un atto di acquisto di terreni situati in aree soggette a  piani urbanistici particolareggiati.<\/p>\r\n<p>Tali terreni, pi&ugrave; precisamente,  avevano fruito delle agevolazioni previste dall&#8217;articolo 33, comma 3,  della legge n. 388\/2000, testo vigente ratione temporis &#8211; che prevede  l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di registro nella misura dell&#8217;1%, nonch&eacute; le  imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (attualmente 168 euro) &#8211;  ma erano stati ceduti dalla stessa societ&agrave; acquirente prima del decorso  del quinquennio previsto quale conditio sine qua non per la permanenza  dei benefici fiscali, con conseguente decadenza dalle agevolazioni  fruite e del recupero delle differenze delle imposte dovute rispetto a  quelle applicabili in via ordinaria (rispettivamente 8%, trattandosi di  aree edificabili, 2 e 1 per cento).<\/p>\r\n<p>Le ragioni della societ&agrave;, che  aveva chiesto l&#8217;annullamento dell&#8217;avviso di liquidazione impugnato,  negando la natura soggettiva dell&#8217;agevolazione, venivano respinte dalla  Commissione provinciale adita, la cui pronuncia veniva, tuttavia,  riformata in sede di appello.   In particolare, la Commissione  tributaria regionale riteneva di ribaltare la decisione di primo grado  sull&#8217;assunto che &#8220;il beneficio dell&#8217;agevolazione di che trattasi,  soggettivamente, pu&ograve; competere anche a soggetto diverso dall&#8217;acquirente,  che ha goduto dell&#8217;imposta agevolata, ed, oggettivamente, che non &egrave;  indispensabile che nel quinquennio si costruisca, in tutto od in parte,  l&#8217;opera edilizia, essendo sufficiente che si realizzi &#8220;l&#8217;impostazione  dei lavori&#8221;, coincidente con l&#8217;ottenimento dei necessari titoli di  assenso&#8221;.<\/p>\r\n<p>Contro la sentenza di secondo grado, l&#8217;Agenzia delle entrate  ricorreva per cassazione, sostenendo la tesi secondo cui i benefici  fiscali in materia di imposizione indiretta, previsti dalla legge  388\/2000 per i trasferimenti di immobili inseriti in aree soggette a  piani urbanistici particolareggiati, si applicano a condizione che  l&#8217;utilizzazione edificatoria avvenga, a opera dello stesso soggetto  acquirente, entro cinque anni dall&#8217;acquisto.<\/p>\r\n<p><strong>La motivazione  dell&#8217;ordinanza<\/strong> La Corte di cassazione, nell&#8217;accogliere il ricorso  presentato dall&#8217;Amministrazione finanziaria, cassando la sentenza di  merito con rinvio ad altra sezione della Ctr competente, ha ribadito il  principio secondo cui il beneficio dell&#8217;assoggettamento all&#8217;imposta di  registro nella misura dell&#8217;1% cento e alle imposte ipotecaria e  catastale in misura fissa, previsto dall&#8217;articolo 33 comma 3 della legge  388\/2000, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a  piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a  condizione che l&#8217;utilizzazione edificatoria avvenga, a opera dello  stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall&#8217;acquisto.  La ratio  di tale norma, per i giudici di legittimit&agrave;, &egrave; chiara: &#8220;diminuire per  l&#8217;acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso  all&#8217;acquisto dell&#8217;area&hellip;&#8221;.  La norma in esame, pertanto, &#8220;appare di  stretta interpretazione, ai sensi dell&#8217;art. 14 preleggi, e sarebbe  sospetta di incostituzionalit&agrave; se il predetto beneficio potesse essere  ricollegato alla tempestivit&agrave; dell&#8217;attivit&agrave; edificatoria di un  successivo acquirente&#8221;.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;orientamento dei giudici di merito e della  Suprema corte<\/strong> L&#8217;ordinanza in commento si inserisce in un ormai  consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia di merito che di  legittimit&agrave;, che riconosce ormai unanimemente la natura soggettiva del  beneficio fiscale previsto dal legislatore per i trasferimenti di  immobili ricompresi in piani urbanistici particolareggiati.  La Corte di  cassazione, invero, gi&agrave; con le ordinanze n. 7438\/2009 e n. 18679\/2010,  ha stabilito, infatti, l&#8217;importante principio di diritto secondo il  quale l&#8217;agevolazione in esame spetta solamente a chi acquista e realizza  l&#8217;edificazione nel quinquennio.  In particolare, i giudici di  legittimit&agrave;, con l&#8217;ordinanza n. 18679\/2010, hanno ritenuto che la  disposizione agevolativa, &#8220;ispirata alla ratio di diminuire per  l&#8217;acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso  all&#8217;acquisto dell&#8217;area&#8221;, debba considerarsi di stretta interpretazione, a  meno di non voler ingenerare dubbi di incostituzionalit&agrave;, qualora il  beneficio in parola fosse &#8220;ricollegato alla tempestivit&agrave; dell&#8217;attivit&agrave;  edificatoria di un successivo acquirente (Cass. n. 7438\/2009)&#8221;.       Nella parte motivazionale dell&#8217;ordinanza n. 7438\/2009, la Cassazione  argomenta, seguendo un percorso logico &#8211; giuridico alternativo, il  riconoscimento della natura soggettiva dell&#8217;agevolazione fiscale in  esame.  In primo luogo, i giudici di legittimit&agrave; premettono &#8211;  riferendosi all&#8217;articolo 33, comma 3, della legge n. 388\/2000 &#8211; che &#8220;la  norma &egrave; di stretta interpretazione a sensi dell&#8217;art. 14 preleggi. La  tesi sostenuta dalla sentenza impugnata trova un primo ostacolo  nell&#8217;ultima parte del comma ove fa riferimento al trasferimento al  singolare e senza alcuna specificazione. Ritenendo l&#8217;applicabilit&agrave;, come  nella sentenza impugnata, del beneficio al primo acquirente  nell&#8217;ipotesi di uno o pi&ugrave; trasferimenti nel quinquennio per fissare con  sicurezza il termine il legislatore avrebbe dovuto far riferimento al  primo trasferimento&#8221;.      La Suprema corte, sottolinea, inoltre, che  l&#8217;argomento principale di tale tesi &egrave; da individuare nella ratio della  legge.  A tale proposito, viene evidenziato che &#8220;non si comprende,  infatti, quali ragioni vi sarebbero nel favorire chi compri e rivenda un  suolo in area soggetta a piani particolareggiati e nel collegare  aleatoriamente tale beneficio alla tempestivit&agrave; dell&#8217;azione edificatoria  di un successivo acquirente. Inoltre cos&igrave; interpretata la norma si  discosterebbe dai principi di ragionevolezza e di eguaglianza e sarebbe  sospetta di incostituzionalit&agrave;&#8221;.      La posizione della giurisprudenza  di legittimit&agrave; &egrave; unanimemente condivisa dalle Commissioni tributarie  territoriali, le quali aderiscono alla tesi della natura soggettiva  dell&#8217;agevolazione fiscale prevista al comma 3 dell&#8217;articolo 33 della  legge n. 388\/2000 (vedi, fra le altre, la sentenza della Ctr Emilia  Romagna 24\/2011, della Ctp Ravenna 123\/11, 61\/2011, 75\/2011 e 66\/2008,  della Ctp Firenze 8\/2009 e della Ctp Verona 74\/2007).  Pertanto, le due  condizioni che devono sussistere affinch&eacute; sorga il diritto alla  fruizione dei benefici fiscali in esame, come precisato dalla  giurisprudenza, possono individuarsi nel fatto che l&#8217;utilizzazione  edificatoria avvenga a opera dello stesso soggetto acquirente, nonch&eacute;  che sia rispettato il termine di cinque anni dall&#8217;acquisto previsto  originariamente dalla legge 388\/2000.<\/p>\r\n<p><strong>Evoluzione della normativa  agevolativa<\/strong> L&#8217;agevolazione fiscale prevista per gli immobili inseriti  in piani urbanistici particolareggiati &egrave; stata introdotta dalla  Finanziaria 2001.  Pi&ugrave; precisamente, l&#8217;articolo 33, comma 3, della legge  n. 388\/2000, prevedeva un particolare trattamento fiscale per &#8220;i  trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici  particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi  della normativa statale o regionale&#8221;, e &#8220;a condizione che  l&#8217;utilizzazione edificatoria dell&#8217;area avvenga entro cinque anni dal  trasferimento&#8221;. Ricorrendo tali presupposti, la norma agevolativa citata  assoggettava i medesimi atti all&#8217;imposta di registro dell&#8217;1% e alle  imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.      Successivamente il  legislatore, con l&#8217;articolo 76 della legge 448\/2001, sotto la generica  rubrica &#8220;regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili&#8221;, aveva  ritenuto opportuno emanare una disposizione interpretativa  dell&#8217;agevolazione, chiarendo che l&#8217;agevolazione spettava &#8220;anche nel caso  in cui l&#8217;acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile  compreso nello stesso piano urbanistico&#8221;.      Con la legge 350\/2003, &egrave;  stato poi stabilito che &#8220;Nell&#8217;ipotesi di piani attuativi di iniziativa  privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui  all&#8217;articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si  applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della  convenzione con il soggetto attuatore&#8221;.  La disposizione originaria, poi  abrogata (articolo 36, comma 15, Dl 223\/2006), &egrave; stata in seguito  riproposta, con alcune peculiarit&agrave;, dall&#8217;articolo 1, commi da 25 a 28,  della legge 244\/2007.  Con la Finanziaria 2008, &egrave; stata riscritta  nuovamente la tassazione dei trasferimenti di immobili compresi in piani  urbanistici particolareggiati, diretti all&#8217;attuazione di programmi di  edilizia residenziali comunque denominati, prevedendo per la prima volta  l&#8217;introduzione della fattispecie all&#8217;interno dei testi normativi di  riferimento per quanto riguarda l&#8217;imposta di registro (Dpr 131\/1986) e  le imposte ipotecaria e catastale (Dlgs 347\/1990).<\/p>\r\n<p>Sulla base,  quindi, di tale inserimento non pu&ograve; pi&ugrave; parlarsi, tecnicamente, di  un&#8217;agevolazione, ma di una diversa imposizione indiretta nell&#8217;ambito  della disciplina base ordinaria di un determinato tributo, per una  specifica fattispecie traslativa, particolare rispetto a quella generale  dei &#8220;trasferimenti immobiliari&#8221;.  A seguito delle modifiche operate  dalla legge n. 244\/2007, la tassazione per i trasferimenti di immobili  inseriti in piani particolareggiati diretti all&#8217;attuazione di programmi  di edilizia residenziale comunque denominati &egrave; attualmente la seguente: &#8211;  imposta di registro: 1% &#8211; imposta ipotecaria: 3% &#8211; imposta catastale:  1%.<\/p>\r\n<p>Giova evidenziare che, nella versione originaria della Finanziaria  2008 l&#8217;aliquota dell&#8217;1% dell&#8217;imposta di registro si applica a  condizione che &#8220;l&#8217;intervento cui &egrave; finalizzato il trasferimento venga  completato entro cinque anni dalla stipula dell&#8217;atto&#8221;.   In merito a  tale aspetto, da ultimo il Dl 225\/2010 (articolo 2, comma 23) ha  previsto che il termine di cinque anni per il completamento  dell&#8217;intervento, per poter godere dell&#8217;agevolazione, &egrave; prorogato di tre  anni.<\/p>\r\n<p>(Fonte: www.fiscoggi.it)<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\" target=\"_blank\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\" target=\"_blank\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\" target=\"_blank\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;agevolazione ipotecaria e catastale per i trasferimenti di terreni spetta esclusivamente se l&#8217;acquirente procede a edificare nei tempi previsti dalle disposizioni normative.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-982","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=982"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/982\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=982"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}