{"id":1659,"date":"2017-03-02T11:00:29","date_gmt":"2017-03-02T10:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/?p=1659"},"modified":"2018-02-15T13:04:28","modified_gmt":"2018-02-15T12:04:28","slug":"rc-professionale-architetti-obbligo-copertura-e-convenzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/professione\/rc-professionale-architetti-obbligo-copertura-e-convenzioni\/","title":{"rendered":"Rc professionale architetti: obbligo, copertura e convenzioni"},"content":{"rendered":"<div class=\"ImmagineTop\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-1648 size-full\" src=\"\/up\/press\/2017\/03\/Rc-architetti-MioAssicuratore-top.jpg\" alt=\"Rc professionale architetti: obbligo, copertura e convenzioni\" width=\"1200\" height=\"420\" \/><\/div>\r\n<p>Dal 2013, in seguito alla &#8220;<strong>Riforma delle Professioni<\/strong>&#8221; (<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2012\/08\/14\/012G0159\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">DPR 137\/2012<\/a>), gli italiani che esercitano una libera attivit\u00e0, compresi quindi <strong>architetti, pianificatori e paesaggisti<\/strong>, hanno l\u2019<strong>obbligo di stipulare un&#8217;assicurazione RC per la responsabilit\u00e0 civile e professionale<\/strong>.<\/p>\r\n<p>La norma generale coinvolge gli<strong> iscritti agli ordini o albi professionali<\/strong> ma sancisce l&#8217;<strong>obbligatoriet\u00e0 <\/strong>nel caso in cui l&#8217;<strong>architetto svolga attivit\u00e0 autonoma<\/strong>, anche occasionale, e <strong>in proprio.<\/strong><\/p>\r\n<p>L&#8217;obbligo \u00e8 a carico dei <strong>professionisti che pongono la firma su un progetto<\/strong> e sono <strong>responsabili direttamente <\/strong>nei confronti del cliente <strong>per il lavoro svolto<\/strong>.<\/p>\r\n<p>Sono esclusi invece gli esperti che esercitano mansioni alle dipendenze di fatto di uno studio professionale di un ente pubblico o di una pubblica amministrazione.<\/p>\r\n<p>Nel caso di Studi associati sono da considerarsi assicurati soci e collaboratori esclusivamente per l&#8217;attivit\u00e0 svolta in nome e per conto dello studio.<\/p>\r\n<p>Ad entrare nel merito della norma \u00e8 il <a href=\"http:\/\/www.awn.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">CNA, Consiglio nazionale degli architetti<\/a><strong>,<\/strong> che ha definito specifiche <strong>linee guida<\/strong>.<\/p>\r\n<h2>Rc professionale: l&#8217;obbligo sancito dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138<\/h2>\r\n<p>La norma di riferimento \u00e8 quella stabilita dal\u00a0dal Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 148\/2011, entrata in vigore il 13 agosto del 2013.<\/p>\r\n<p><strong>Le specifiche sono contenute nell&#8217;art. 3, comma 5 del DL 138\/11 <\/strong>che decreta &#8220;a tutela del cliente il professionista \u00e8 tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale&#8221;.<\/p>\r\n<p><strong>Il professionista \u00e8 inoltre tenuto<\/strong> a &#8220;rendere noti al cliente, al momento dell&#8217;assunzione dell&#8217;incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilit\u00e0 professionale e il relativo massimale&#8221;.<\/p>\r\n<p>La <strong>violazione della norma<\/strong>, \u00e8 bene ricordarlo, costituisce prima di tutto un illecito disciplinare. In realt\u00e0 il mancato possesso di una polizza pu\u00f2 creare gravi perdite patrimoniali a carico di chi involontariamente, durante l&#8217;esercizio della professione, causa danni a terzi.<\/p>\r\n<p><em>\u201cL\u2019assicurazione professionale \u00e8 quella assicurazione di Responsabilit\u00e0 Civile Professionale che copre il patrimonio del professionista contro i rischi professionali nell\u2019esercizio delle sue attivit\u00e0.\u201d<\/em><\/p>\r\n<p><em>Come ci spiega il <strong>broker<\/strong> <strong>assicurativo MioAssicuratore<\/strong>. La polizza di assicurazione professionale, a fronte del pagamento di un premio assicurativo annuale, copre il patrimonio del professionista assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi danneggiati dall\u2019operato per errori, disattenzione, distrazione o dimenticanza. Continuano gli esperti, la polizza di <\/em><a href=\"http:\/\/www.mioassicuratore.it\/rc-professionale\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>responsabilit\u00e0 civile professionale<\/em><\/a><em> \u00e8 obbligatoria per tutte le professioni soggette ad iscrizione ad ordine o albo professionale dal 13 agosto 2013.<\/em><\/p>\r\n<h2>Polizza a copertura responsabilit\u00e0 civili, amministrative, penali e disciplinari<\/h2>\r\n<p>Una regolare copertura assicurativa garantisce l&#8217;architetto da colpe e danni. Nello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 l&#8217;architetto \u00e8 costretto a fare i conti con r<strong>esponsabilit\u00e0 civili, amministrative, penali e disciplinari<\/strong>.<\/p>\r\n<p>La valutazione corre ai danni patrimoniali, alla responsabilit\u00e0 civile contrattuale, alle colpe gravi o lievi ma anche alla violazione della privacy, alle colpe a carico di dipendenti e collaboratori, alla perdita di documenti, ed ancora a diffamazione, ingiuria e omissioni, solo per citare le <strong>colpe e i danni ricorrenti<\/strong>.<\/p>\r\n<h3>Circolare del CNAPPC per i casi specifici<\/h3>\r\n<p>Il <strong>CNAPPC, Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori<\/strong>, grazie ad una specifica <a href=\"http:\/\/www.architetti.re.it\/allegati\/528-12_120509094105.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">circolare<\/a> interpreta la norma declinandola ad alcuni casi specifici che rilevano criticit\u00e0 soprattutto laddove di parla di professionisti:<\/p>\r\n<ul>\r\n\t<li>in regime di collaborazione in via continuativa con uno studio<\/li>\r\n\t<li>dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attivit\u00e0 professionale per l\u2019ente avente rilevanza esterna (perizie, collaudi, ecc.) e senza rilevanza esterna<\/li>\r\n\t<li>dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h3>Inarcassa stipula convenzione Rc professionale per il triennio 2016-2018<\/h3>\r\n<p>La copertura adeguata per gli architetti deve passare necessariamente attraverso un&#8217;assicurazione in grado di coprire tutti i danni nei quali il professionista di settore pu\u00f2 incorrere.<\/p>\r\n<p>Ed \u00e8 su questa linea, in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di architetti, pianificatori e paesaggisti che <strong>Inarcassa<\/strong>, ente di previdenza di ingegneri ed architetti, ha stipulato una <a href=\"https:\/\/www.inarcassa.it\/site\/home\/convenzioni\/rc-professionale\/articolo6803.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">nuova convenzione assicurativa RC professionale<\/a><strong> e tutela legale per il triennio 2016-2018.<\/strong><\/p>\r\n<p>Pensata per gli ingegneri e architetti liberi professionisti, regolarmente iscritti all&#8217;Albo e muniti di Partita IVA, studi associati e societ\u00e0, la convenzione vede quale controparte la <strong> Assigeco di Milano<\/strong>, uno dei pi\u00f9 importanti coverholder degli assicuratori <strong>Lloyd\u2019s di Londra<\/strong>.<\/p>\r\n<p>La convenzione consente agli architetti di &#8220;accedere all\u2019esclusivit\u00e0 della soluzione assicurativa direttamente con i <strong>Lloyd\u2019s di Londra <\/strong>e a tutti i servizi annessi (customer care, gestione sinistri) con la possibilit\u00e0 di ottenere ulteriori specifiche coperture, anche personalizzate (Progettista Esterno e Verificatore Esterno). Vi \u00e8 inoltre la possibilit\u00e0 di attivare una polizza di tutela legale \u2013 spiegano in Inarcassa -&#8220;.<\/p>\r\n<h2>Rc professionale: una scelta in regime di libero mercato<\/h2>\r\n<p>In realt\u00e0 <strong>la scelta di una polizza \u00e8 garantita dal regime di libero mercato<\/strong>, che consente ad ogni architetto di vagliare le offerte assicurative, valutare i preventivi e le condizioni, e stipulare l&#8217;assicurazione che meglio si adegua alle esigenze anche attraverso un sito di comparazione.<\/p>\r\n<p>I costi variano a seconda della <strong>tipologia di contratto, <\/strong>dei <strong>massimali, <\/strong>delle <strong>clausole <\/strong>e di eventuali<strong> convenzioni.<\/strong><\/p>\r\n<h3>Copertura adeguata anche nei casi di responsabilit\u00e0 solidale<\/h3>\r\n<p>Come fa rilevare il <strong>Consiglio Nazionale degli Ingegneri,<\/strong> <strong>considerando anche la categoria degli architetti<\/strong>, \u00e8 determinante che i professionisti ottengano dalla propria compagnia assicuratrice una <strong>copertura adeguata anche nei casi di responsabilit\u00e0 solidale.<\/strong><\/p>\r\n<p>A trattare l&#8217;argomento ha pensato il gruppo di lavoro &#8220;Ingegneria forense&#8221;.<\/p>\r\n<p>Il gruppo sottolinea che quando un professionista viene accusato di un danno, insieme ad altri soggetti, deve essere in grado di difendersi nel caso in cui il danneggiato pretenda da lui l&#8217;intero risarcimento.<\/p>\r\n<p>Chi ha subito il danno di norma rivolge la richiesta di risarcimento al soggetto che vanta il patrimonio pi\u00f9 solido, per questo motivo <strong>\u00e8 bene che la Rc professionale preveda la copertura per i casi di responsabilit\u00e0 solidale<\/strong>.<\/p>\r\n<div class=\"piuinfo\"><a style=\"background-color: #556a7d; font-weight: bold;\" href=\"http:\/\/www.mioassicuratore.it\/rc-professionale\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MAGGIORI INFORMAZIONI<\/a><\/div>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<div class=\"toc\">\r\n<div class=\"box3\">\r\n<ul>\r\n\t<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.mioassicuratore.it\/rc-professionale\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-1663 size-full\" src=\"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/up\/press\/2017\/03\/Rc-architetti-MioAssicuratore-logo.png\" width=\"336\" height=\"71\" \/><\/a><br \/>\r\n <br \/>\r\n<p><strong>Siamo realisti. Le assicurazioni hanno un grande problema: <br \/>\r\n <\/strong>il rapporto con i clienti.<\/p>\r\n<\/li>\r\n\t<li style=\"text-align: justify;\">\r\n<p>Ma allora, come muoversi? A chi affidarsi?<\/p>\r\n\r\n\r\nMIOAssicuratore nasce per fare fronte a questa necessit\u00e0.<\/li>\r\n\t<li style=\"text-align: justify;\">Come un moderno Virgilio, MIOAssicuratore guida il cliente, passo dopo passo, nel tortuoso mondo delle assicurazioni, informando e assistendo in modo sempre semplice ed intuitivo.<\/li>\r\n\t<li style=\"text-align: justify;\">La piattaforma online ti assiste a 360\u00b0, affiancandoti nella scelta e nella gestione della polizza pi\u00f9 idonea alle tue esigenze, senza stress e comodamente da casa tua.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La polizza di responsabilit\u00e0 civile professionale \u00e8 obbligatoria per tutte le professioni soggette a iscrizione a Ordine o Albo professionale dal 13 agosto 2013. Come muoversi e chi affidarsi? La piattaforma online MIOAssicuratore ti assiste a 360\u00b0, affiancandoti nella scelta e nella gestione della polizza pi\u00f9 idonea alle tue esigenze, senza stress e comodamente da casa tua.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1662,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[529],"tags":[544],"class_list":{"0":"post-1659","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-professione","8":"tag-assicurazione-architetti"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1659"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1659\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1662"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/press\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}