{"id":237,"date":"2010-07-22T17:34:06","date_gmt":"2010-07-22T17:34:06","guid":{"rendered":"http:\/\/wiki2.professionearchitetto.it\/decreto-ministeriale-14441968\/"},"modified":"2010-07-22T17:34:06","modified_gmt":"2010-07-22T17:34:06","slug":"decreto-ministeriale-14441968","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/wiki\/decreto-ministeriale-14441968\/","title":{"rendered":"Decreto Ministeriale 1444\/1968"},"content":{"rendered":"<p>(Gazzetta ufficiale n. 97 del 16\/04\/1968) <\/p><p>Limiti inderogabili di densit\u00e0 edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u00e0 collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell&#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. <\/p> <table id=\"toc\" class=\"toc\"><tr><td><div id=\"toctitle\"><h2>Indice<\/h2><\/div> <ul> <li class=\"toclevel-1 tocsection-1\"><a href=\"#Art._1._-_Campo_di_applicazione\"><span class=\"tocnumber\">1<\/span> <span class=\"toctext\">Art. 1. &#8211; Campo di applicazione<\/span><\/a><\/li> <li class=\"toclevel-1 tocsection-2\"><a href=\"#Art._2._-_Zone_territoriali_omogenee\"><span class=\"tocnumber\">2<\/span> <span class=\"toctext\">Art. 2. &#8211; Zone territoriali omogenee<\/span><\/a><\/li> <li class=\"toclevel-1 tocsection-3\"><a href=\"#Art._3._-_Rapporti_massimi_tra_gli_spazi_destinati_agli_insediamenti_residenziali_e_gli_spazi_pubblici_o_riservati_alle_attivit.C3.A0_collettive.2C_a_verde_pubblico_o_a_parcheggi\"><span class=\"tocnumber\">3<\/span> <span class=\"toctext\">Art. 3. &#8211; Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attivit\u00e0 collettive, a verde pubblico o a parcheggi<\/span><\/a><\/li> <li class=\"toclevel-1 tocsection-4\"><a href=\"#Art._4._-_Quantit.C3.A0_minime_di_spazi_pubblici_o_riservati_alle_attivit.C3.A0_collettive.2C_a_verde_pubblico_o_a_parcheggi_da_osservare_in_rapporto_agli_insediamenti_residenziali_nelle_singole_zone_territoriali_omogenee\"><span class=\"tocnumber\">4<\/span> <span class=\"toctext\">Art. 4. &#8211; Quantit\u00e0 minime di spazi pubblici o riservati alle attivit\u00e0 collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee<\/span><\/a><\/li> <li class=\"toclevel-1 tocsection-5\"><a href=\"#Art._5._-_Rapporti_massimi_tra_gli_spazi_destinati_agli_insediamenti_produttivi_e_gli_spazi_pubblici_destinati_alle_attivit.C3.A0_collettive.2C_a_verde_pubblico_o_a_parcheggi.\"><span class=\"tocnumber\">5<\/span> <span class=\"toctext\">Art. 5. &#8211; Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attivit\u00e0 collettive, a verde pubblico o a parcheggi.<\/span><\/a><\/li> <li class=\"toclevel-1 tocsection-6\"><a href=\"#Art._6._-_Mancanza_di_aree_disponibili\"><span class=\"tocnumber\">6<\/span> <span class=\"toctext\">Art. 6. &#8211; Mancanza di aree disponibili<\/span><\/a><\/li> <li class=\"toclevel-1 tocsection-7\"><a href=\"#Art._7._-_Limiti_di_densit.C3.A0_edilizia.\"><span class=\"tocnumber\">7<\/span> <span class=\"toctext\">Art. 7. &#8211; Limiti di densit\u00e0 edilizia.<\/span><\/a><\/li> <li class=\"toclevel-1 tocsection-8\"><a href=\"#Art._8._-_Limiti_di_altezza_degli_edifici\"><span class=\"tocnumber\">8<\/span> <span class=\"toctext\">Art. 8. &#8211; Limiti di altezza degli edifici<\/span><\/a><\/li> <li class=\"toclevel-1 tocsection-9\"><a href=\"#Art._9._-_Limiti_di_distanza_tra_i_fabbricati\"><span class=\"tocnumber\">9<\/span> <span class=\"toctext\">Art. 9. &#8211; Limiti di distanza tra i fabbricati<\/span><\/a><\/li> <\/ul> <\/td><\/tr><\/table> <h2> <span class=\"mw-headline\" id=\"Art._1._-_Campo_di_applicazione\">Art. 1. &#8211; Campo di applicazione<\/span><\/h2> <p>Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti <\/p> <h2> <span class=\"mw-headline\" id=\"Art._2._-_Zone_territoriali_omogenee\">Art. 2. &#8211; Zone territoriali omogenee<\/span><\/h2> <p>Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:  <\/p> <ul><li>A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;  <\/li><li>B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densit\u00e0 territoriale sia superiore ad 1,5 mc\/mq;  <\/li><li>C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l&#8217;edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densit\u00e0 di cui alla precedente lettera B);  <\/li><li>D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;  <\/li><li>E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui &#8211; fermo restando il carattere agricolo delle stesse &#8211; il frazionamento delle propriet\u00e0 richieda insediamenti da considerare come zone C);  <\/li><li>F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale  <\/li><\/ul> <h2> <span class=\"mw-headline\" id=\"Art._3._-_Rapporti_massimi_tra_gli_spazi_destinati_agli_insediamenti_residenziali_e_gli_spazi_pubblici_o_riservati_alle_attivit.C3.A0_collettive.2C_a_verde_pubblico_o_a_parcheggi\">Art. 3. &#8211; Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attivit\u00e0 collettive, a verde pubblico o a parcheggi<\/span><\/h2> <p>Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all&#8217;art 17 &#8211; penultimo comma &#8211; della legge n 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante &#8211; insediato o da insediare &#8211; la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attivit\u00e0 collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.  Tale quantit\u00e0 complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:  <\/p> <ul><li>a) mq 4,50 di aree per l&#8217;istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell&#8217;obbligo;  <\/li><li>b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P T , protezione civile, ecc.) ed altre;  <\/li><li>c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade&#160;;  <\/li><li>d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall&#8217;art 18 della legge n 765): tali aree &#8211; in casi speciali &#8211; potranno essere distribuite su diversi livelli.  <\/li><\/ul> <p>Ai fini dell&#8217;osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessit\u00e0, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)  <\/p> <h2> <span class=\"mw-headline\" id=\"Art._4._-_Quantit.C3.A0_minime_di_spazi_pubblici_o_riservati_alle_attivit.C3.A0_collettive.2C_a_verde_pubblico_o_a_parcheggi_da_osservare_in_rapporto_agli_insediamenti_residenziali_nelle_singole_zone_territoriali_omogenee\">Art. 4. &#8211; Quantit\u00e0 minime di spazi pubblici o riservati alle attivit\u00e0 collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee<\/span><\/h2> <p>La quantit\u00e0 minima di spazi &#8211; definita al precedente articolo in via generale &#8211; \u00e8 soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversit\u00e0 di situazioni obiettive.  <\/p> <ul><li>1. &#8211; Zone A): l&#8217;Amministrazione comunale, qualora dimostri l&#8217;impossibilit\u00e0 &#8211; per mancata disponibilit\u00e0 di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa &#8211; di raggiungere le quantit\u00e0 minime di cui al precedente articolo 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.  <\/li><li>2. &#8211; Zone B): quando sia dimostrata l&#8217;impossibilit\u00e0 &#8211; detratti i fabbisogni comunque gi\u00e0 soddisfatti &#8211; di raggiungere la predetta quantit\u00e0 di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilit\u00e0 esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.<br\/>Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell&#8217;ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantit\u00e0 minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.  <\/li><li>3. &#8211; Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantit\u00e0 minima di spazi di cui all&#8217;art. 3. Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantit\u00e0 minima di spazio \u00e8 fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. a) dell&#8217;art 3.<br\/> <\/li><\/ul> <p>La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densit\u00e0 fondiaria non superi 1 mc\/mq.<br\/>Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d&#8217;acqua importanti; nonch\u00e9 singolarit\u00e0 orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantit\u00e0 minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale. <\/p> <ul><li>4.- Zone E): la quantit\u00e0 minima \u00e8 stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3. <\/li><li>5. &#8211; Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale &#8211; quando risulti l&#8217;esigenza di prevedere le attrezzature stesse &#8211; debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito: <br\/>&#8211; 1,5 mq\/abitante per le attrezzature per l&#8217;istruzione superiore all&#8217;obbligo (istituti universitari esclusi); <br\/>&#8211; 1 mq\/ abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; <br\/>&#8211; 15 mq\/ abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali. <\/li><\/ul> <p><br \/> <\/p> <h2> <span class=\"mw-headline\" id=\"Art._5._-_Rapporti_massimi_tra_gli_spazi_destinati_agli_insediamenti_produttivi_e_gli_spazi_pubblici_destinati_alle_attivit.C3.A0_collettive.2C_a_verde_pubblico_o_a_parcheggi.\">Art. 5. &#8211; Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attivit\u00e0 collettive, a verde pubblico o a parcheggi.<\/span><\/h2> <p>I rapporti massimi di cui all&#8217;art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:  <\/p> <ul><li>1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attivit\u00e0 collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non pu\u00f2 essere inferiore al 10% dell&#8217;intera superficie destinata a tali insediamenti;  <\/li><li>2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantit\u00e0 minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la met\u00e0 destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all&#8217;art. 18 della legge n. 765); tale quantit\u00e0, per le zone A) e B) \u00e8 ridotta alla met\u00e0, purch\u00e9 siano previste adeguate attrezzature integrative <\/li><\/ul> <h2> <span class=\"mw-headline\" id=\"Art._6._-_Mancanza_di_aree_disponibili\">Art. 6. &#8211; Mancanza di aree disponibili<\/span><\/h2> <p>I Comuni che si trovano nell&#8217;impossibilit\u00e0, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilit\u00e0 anche agli effetti dell&#8217;art 3, lett. d) e dell&#8217;articolo 5, n. 2 della legge n. 765. <\/p> <h2> <span class=\"mw-headline\" id=\"Art._7._-_Limiti_di_densit.C3.A0_edilizia.\">Art. 7. &#8211; Limiti di densit\u00e0 edilizia.<\/span><\/h2> <p>I limiti inderogabili di densit\u00e0 edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:  <\/p> <ul><li>1) Zone A): &#8211; per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densit\u00e0 edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; &#8211; per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densit\u00e0 fondiaria non deve superare il 50% della densit\u00e0 fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc\/mq;  <\/li><li>2) Zone B): le densit\u00e0 territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantit\u00e0 minime di spazi previste dagli artt. 3, 4 e 5. Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densit\u00e0 fondiarie superiori ai seguenti limiti: &#8211; 7 mc\/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti; &#8211; 6 mc\/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti; &#8211; 5 mc\/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. Gli abitanti sono riferiti alla situazione del Comune alla data di adozione del piano. Sono ammesse densit\u00e0 superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densit\u00e0 preesistenti.  <\/li><li>3) Zone C): i limiti di densit\u00e0 edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonch\u00e9 dagli indici di densit\u00e0 fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.  <\/li><li>4) Zone E): \u00e8 prescritta per le abitazioni la massima densit\u00e0 fondiaria di mc 0,03 per mq. <\/li><\/ul> <h2> <span class=\"mw-headline\" id=\"Art._8._-_Limiti_di_altezza_degli_edifici\">Art. 8. &#8211; Limiti di altezza degli edifici<\/span><\/h2> <p>Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:  <\/p> <ul><li>l) Zone A): &#8211; per le operazioni di risanamento conservativo non \u00e8 consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; &#8211; per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l&#8217;altezza massima di ogni edificio non pu\u00f2 superare l&#8217;altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico;  <\/li><li>2) Zone B): &#8211; l&#8217;altezza massima dei nuovi edifici non pu\u00f2 superare l&#8217;altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densit\u00e0 fondiaria di cui all&#8217;art. 7.  <\/li><li>3) Zone C: &#8211; contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.  <\/li><li>4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9. <\/li><\/ul> <h2> <span class=\"mw-headline\" id=\"Art._9._-_Limiti_di_distanza_tra_i_fabbricati\">Art. 9. &#8211; Limiti di distanza tra i fabbricati<\/span><\/h2> <p>Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:  <\/p> <ul><li>1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.  <\/li><li>2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: \u00e8 prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. <\/li><li>3) Zone C): \u00e8 altres\u00ec prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all&#8217;altezza del fabbricato pi\u00f9 alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.<br\/>Le distanze minime tra fabbricati &#8211; tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilit\u00e0 a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) &#8211; debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:<br\/> &#8211; ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.<br\/> &#8211; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;<br\/> &#8211; ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. <br\/>Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all&#8217;altezza del fabbricato pi\u00f9 alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all&#8217;altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. <\/li><\/ul>  <!-- Tidy found serious XHTML errors -->  <!--  NewPP limit report Preprocessor node count: 46\/1000000 Post-expand include size: 0\/2097152 bytes Template argument size: 0\/2097152 bytes Expensive parser function count: 0\/100 -->  <!-- Saved in parser cache with key wikidb-mw_:pcache:idhash:419-0!*!*!!it!*!* and timestamp 20130404130555 --> ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Gazzetta ufficiale n. 97 del 16\/04\/1968) Limiti inderogabili di densit\u00e0 edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u00e0 collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[8,13],"class_list":{"0":"post-237","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-w","7":"tag-esame-di-stato-architettura","8":"tag-leggi-urbanistiche"},"views":20419,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/237","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=237"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/237\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}