DURC: istruzioni operative dell’Inail sull’intervento sostitutivo della stazione appaltante

Istruzioni operative Inail da seguire in sede di prima applicazione della circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro.

L’INAIL fornisce le istruzioni operative da seguire in sede di prima applicazione della circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro

Ricordiamo che l’articolo 4 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, rubricato “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore” dispone, al comma 2, che “Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva e’ disposto  dai  soggetti  di  cui all’articolo 3, comma 1, lettera  b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile“.

Sul punto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di approfondimenti congiunti anche con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha emanato la circolare n. 3/2012.

L’INAIL  illustra gli aspetti dell’intervento sostitutivo che interessano direttamente l’Istituto, e le istruzioni operative da seguire in sede di prima applicazione della norma.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’INTERVENTO SOSTITUTIVO
L’intervento sostitutivo nei contratti pubblici si concretizza nel pagamento da parte della stazione appaltante, direttamente a INAIL, INPS e Casse Edili, dell’importo corrispondente all’inadempienza contributiva segnalata nel DURC.

Ai fini dell’applicazione dell’intervento sostitutivo si ricorda che:
– l’inadempienza contributiva indicata nel DURC riguarda un determinato “operatore economico”, termine con cui si intende qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici e che, ai fini del DURC, sia tenuto all’obbligo assicurativo nei confronti di INAIL ed INPS3 e, nel caso di imprese edili, anche nei confronti della Cassa Edile
– il termine “contratto pubblico” comprende tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonché tutti gli altri contratti, assoggettati ad una procedura di evidenza pubblica e disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo.

1.1. Soggetti nei cui confronti deve essere attivato l’intervento sostitutivo.
L’intervento sostitutivo trova applicazione nel caso di inadempienze contributive segnalate nel DURC  relative “a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto”, pertanto è attivabile in relazione ad ogni operatore economico, sia esso appaltatore che subappaltatore, per il quale, in occasione del pagamento delle relative prestazioni, la stazione appaltante abbia acquisito un DURC attestante l’irregolarità.

1.2. Soggetti tenuti ad attivare l’intervento sostitutivo
L’articolo 4 fa esplicito riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3 lett. b) del Regolamento. Pertanto, l’intervento sostitutivo deve essere attivato da tutte le stazioni appaltanti e, dunque, non solo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli organismi di diritto pubblico – di cui all’art. 3, commi 25 e 26, del Codice – ma anche dagli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori indicati rispettivamente dall’articolo 3, commi 29, 31, 32 e 33, del Codice.

1.3. Oggetto dell’intervento sostitutivo
Oggetto dell’intervento è il pagamento diretto agli Enti di quanto dovuto per le “inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva” nei confronti dell’operatore economico.
Si ricorda che, come precisato anche nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5/2008 (par. “requisiti di regolarità contributiva”), il DURC attesta la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti riferita all’intera situazione aziendale e che, prima di attestare l’irregolarità, la Sede deve sempre invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24.10.2007.

La somma che la stazione appaltante deve versare agli Enti deve essere trattenuta dal corrispettivo dovuto all’operatore economico, al netto delle ritenute di cui all’articolo 4, comma 3, del Regolamento4.
Secondo le indicazioni ministeriali, l’intervento sostitutivo può operare anche quando detto corrispettivo sia in grado solo in parte di “colmare” il debito contributivo indicato nel DURC. In questo caso, la stazione appaltante attiverà l’intervento sostitutivo nei limiti del minor importo disponibile.

Nell’ipotesi in cui l’inadempienza accertata nel DURC riguardi più Enti e l’importo disponibile per l’intervento sostitutivo sia inferiore, come esplicitato dal Ministero, il pagamento nei confronti di ciascun Ente deve essere effettuato in proporzione alle rispettive irregolarità.

Una volta effettuato il versamento nei confronti degli Enti, la stazione appaltante non deve richiedere un nuovo DURC5 per il pagamento dell’eventuale somma residua all’operatore economico.

2. INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI SUBAPPALTO
In base alle indicazioni ministeriali, l’intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per le inadempienze contributive dei subappaltatori ha come limite il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.
Una volta soddisfatta, anche solo parzialmente, la pretesa creditoria degli Enti nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento all’appaltatore regolare.
Anche nel caso del subappaltatore, qualora l’importo dell’irregolarità indicata sul DURC sia superiore alla somma a disposizione della stazione appaltante, ai fini del pagamento agli Enti deve applicarsi il criterio proporzionale.

3. INTERVENTO SOSTITUTIVO E PROCEDIMENTO EX ART. 48 bis DPR 602/1973
In base alle indicazioni ministeriali, il procedimento previsto dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/19737 e dal D.M. n. 40/2008 non sembra poter “interferire” con l’intervento sostitutivo ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, che deve pertanto ricevere “prioritaria applicazione”.

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Come noto, i versamenti per premi assicurativi e relativi accessori di competenza dell’INAIL già da tempo devono essere effettuati tramite il modello F24 (o tramite modello F24EP per gli enti e le amministrazioni pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica).
L’utilizzo di detto modello consente all’Istituto di avvalersi di sistemi telematici e di ricondurre automaticamente l’incasso al titolo o alla richiesta corrispondenti. 
Per quanto riguarda l’intervento sostitutivo, sono in corso contatti con l’Agenzia delle Entrate per includere nella “Tabella dei codici identificativi” – relativa alla sezione “Contribuente” dell’attuale modello di pagamento unificato F24 – un nuovo apposito codice.
Nel fare riserva di successive comunicazioni, nel frattempo le stazioni appaltanti devono effettuare all’INAIL i versamenti a titolo di intervento sostitutivo tramite accredito sul conto corrente bancario della Sede che ha attestato l’irregolarità.

5. CASI PARTICOLARI                  
Eventuali interventi sostitutivi riguardanti, in ipotesi, codici ditta per i quali risultino procedure concorsuali o crediti iscritti a ruolo esulano dalle modalità di pagamento descritte al paragrafo precedente e devono essere gestiti alla luce della rispettiva normativa di riferimento, in relazione alla specificità del caso concreto.

6. FLUSSO OPERATIVO
Si ricorda che le Sedi devono indicare sul DURC l’importo dell’irregolarità contributiva, ponendo particolare attenzione alla sua esatta quantificazione, fermo restando che la verifica è  effettuata allo stato degli atti e delle registrazioni presenti nel fascicolo informatico e cartaceo del codice ditta interessato al momento di conclusione dell’istruttoria.
Poiché dette registrazioni sono soggette a continuo aggiornamento, in dipendenza sia del flusso dei pagamenti sia di eventuali sistemazioni contabili effettuate dalle Sedi, può verificarsi che tra l’attestazione dell’irregolarità e l’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante ovvero il pagamento da parte di quest’ultima l’importo dell’inadempienza contributiva sia divenuto inferiore a quello attestato nel DURC.

Tale eventualità deve essere gestita come di seguito esposto, nell’ambito del flusso operativo riguardante l’intervento sostitutivo.

A. Comunicazione preventiva
Ricevuto un DURC attestante l’irregolarità, la stazione appaltante deve comunicare alla Sede INAIL che ha accertato l’inadempienza, per posta elettronica o posta elettronica certificata, la volontà di attivare l’intervento sostitutivo.
Tale “comunicazione preventiva” deve essere effettuata utilizzando il facsimile allegato, predisposto al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi, dove la stazione appaltante deve indicare l’importo che intende versare all’INAIL.

B. Istruttoria della Sede
Ricevuta la richiesta della stazione appaltante, la Sede deve tempestivamente:
– verificare l’attualità dell’inadempienza contributiva attestata sul DURC al fine di tenere conto di eventuali pagamenti o comunque di variazioni relative al dovuto intervenuti tra la data di emissione del DURC e la data di ricezione della comunicazione preventiva (vedi par. “comunicazione preventiva” della citata circolare ministeriale)
– comunicare al responsabile del procedimento della stazione appaltante il codice IBAN della Sede e, se nel frattempo l’inadempienza INAIL si è ridotta rispetto all’importo indicato dalla stazione appaltante nella “comunicazione preventiva”, comunicare anche il minor ammontare del debito contributivo che deve essere versato all’INAIL.
Al fine di agevolare le Strutture, è stato predisposto un facsimile di comunicazione12, che potrà essere personalizzato in base al caso concreto, da inviare tempestivamente alla stazione appaltante.
Rispetto ad uno stesso codice ditta, infatti, possono essere attivati più interventi sostitutivi da parte di stazioni appaltanti diverse, pertanto le Sedi devono porre particolare attenzione nell’esame delle comunicazioni pervenute dalle stazioni appaltanti e trattarle nel minor tempo possibile secondo l’ordine  cronologico, verificando ogni volta l’attualità dell’importo dell’irregolarità al fine di evitare che siano acquisiti incassi non dovuti, che andrebbero necessariamente restituiti alla stazione appaltante.


C. Pagamento da parte della stazione appaltante
Fermo restando quanto esposto al paragrafo 4, sulla base del prospetto comunicato dalla Sede, la stazione appaltante, nei limiti dell’importo disponibile già comunicato all’INAIL, deve provvedere al pagamento tramite accredito sul conto corrente della Sede che ha attestato l’irregolarità.
È opportuno che il pagamento sia effettuato con la massima tempestività, al fine di favorire la migliore  gestione di eventuali ulteriori interventi da parte di altre stazioni appaltanti.
È necessario, inoltre, inviare con tempestività alla Sede gli estremi del pagamento, per consentire a quest’ultima di “normalizzare” l’incasso, attribuendolo al codice ditta interessato, con le consuete modalità.

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