Liguria – energie rinnovabili: novità su procedure edilizie

La Giunta regionale con deliberazione n. 770 in data 8 luglio 2011 (BURL 27 luglio 2011), ha approvato alcuni adeguamenti alla vigente disciplina regionale stabilita negli articoli 21 e 23 della LR n. 16/2008 e s.m. relativa alla procedura edilizia per l'

La Giunta regionale con deliberazione n. 770 in data 8 luglio 2011 (BURL 27 luglio 2011), ha approvato alcuni adeguamenti alla vigente disciplina regionale stabilita negli articoli 21 e 23 della LR n. 16/2008 e s.m. relativa alla procedura edilizia per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di minore o contenta incidenza.

Tali adeguamenti sono volti a semplificare l’iter burocratico per l’installazione di alcune tipologie dei suddetti impianti da fonti rinnovabili, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni nazionali di settore volte ad incentivare la realizzazione di tali impianti.

Con tale deliberazione la Giunta regionale, in applicazione di apposita facoltà (art. 21 comma 2, lettera e) ultimo capoverso e art. 23 , comma 1, lettera h) ultimo capoverso), ha aggiornato le disposizioni al riguardo già contenute nei ridetti articoli al fine di recepire le innovazioni introdotte in recenti provvedimenti normativi statali (tra cui il D.lgs. n. 28/2011) recanti l’estensione del campo di applicazione delle procedure edilizie più semplificate, quali la comunicazione di avvio dell’attività e la DIA.

In particolare le modifiche apportate con detto provvedimento regionale consistono:

– con riferimento agli impianti di che trattasi soggetti a comunicazione di avvio dell’attività ai sensi del citato art. 21, comma 2 , lettera e:
a) relativamente a pannelli solari termici a servizio di edifici da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze (fattispecie già introdotta con precedente DGR n. 1098/2010), nell’eliminazione del divieto di realizzare serbatoi di accumulo esterno;
b) relativamente agli impianti solari termici e fotovoltaici di superficie non superiore a quella della copertura dell’edificio, con lo stesso orientamento ed inclinazione della falda e relativamente ai singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e diametro non superiore a 1 mt, nell’eliminazione dell’obbligo, previsto dal comma 5 dell’articolo 21, di allegazione alla comunicazione della relazione elaborata da un tecnico abilitato .


– con riferimento agli impianti fotovoltaici soggetti a DIA obbligatoria ai sensi del citato art. 23, comma 1, lettera h).:

a) nell’estensione della possibilità di applicazione della DIA obbligatoria alla fattispecie degli impianti fotovoltaici con moduli collocati su edifici (non ricadenti tra quelli soggetti a comunicazione di avvio dell’attività ai sensi del ridetto art. 21), la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati. Pertanto oggi tutti gli impianti su edifici di qualsiasi potenza, anche se non integrati o aderenti nelle coperture, risultano soggetti in via residuale alla più semplice procedura di DIA obbligatoria, non risultando tali tipologie di impianti assoggettati alla procedura di autorizzazione unica di competenza della Provincia ai sensi dell’art. 29 della LR n. 16/2008 e s.m. .
(Fonte: regione Liguria)


DGR n.770 dell’8 luglio 2011 (pdf)
Adeguamento degli articoli 21 e 23 della lr n.16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

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