Puglia – certificazione energetica: attività di formazione

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 5 maggio 2010 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1008 del 13 aprile 2010, che disciplina le modalità di rilascio della autorizzazione regionale ai soggetti accreditati allo svolgime

 

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 5 maggio 2010 la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 1008 del 13 aprile 2010,  che disciplina le modalità di rilascio della autorizzazione regionale ai soggetti accreditati allo svolgimento delle attività formative nelle materie disciplinate della Regolamento n. 10/2010 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del DLgs. 19 agosto 2005 n. 192”

 

I soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti richiesti, che intendano erogare i corsi di formazione finalizzati all’iscrizione nell’Elenco regionale nell’Elenco Regionale dei Certificatori Energetici, devono richiedere apposita autorizzazione al servizio Formazione Professionale per lo svolgimento dei suddetti corsi, utilizzando il modello allegato alla deliberazione

Ricordiamo che sul BURP 27 del 10 febbraio 2010 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 10 febbraio 2010, n.10, “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del DLgs 19 agosto 2005 n. 192”, che all’art.8 stabilisce che sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e che possiedono un’adeguata competenza professionale comprovata da esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:

– progettazione dell’isolamento termico degli edifici;

– progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;

– gestione energetica di edifici ed impianti;

– certificazione e diagnosi energetica.

In alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento,  tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale.

Sullo stesso Bollettino Ufficiale è stata pubblicata la  deliberazione di Giunta n. 1009 del 13 aprile 2009  con cui si approvano le “Linee Guida per la prima applicazione del Regolamento regionale del 10 febbraio 2010, n. 10”  attinenti le disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2010, n. 1008 (.pdf)
DLgs 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Corsi di Formazione Professionale. Procedure per l’autorizzazione. Approvazione.

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2010, n. 1009 (.pdf)
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici . Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e ulteriori provvedimenti. Linee Guida di prima applicazione del Regolamento. Approvazione.

Continua su p+A

Argomenti

Tools

Cerca nel sito