Rendimento energetico in edilizia: approvato il regolamento attuativo del DLgs 192/05

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, ha approvato nell'ultima riunione del 6 marzo u.s. il regolamento di attuazione dell'art. 4 comma 1, lettere a) e b), del DLgs n. 192 del 2005 concernente attuazione della dire

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, ha approvato nell’ultima riunione del 6 marzo u.s. il regolamento di attuazione dell’art. 4 comma 1, lettere a) e b), del DLgs n. 192 del 2005 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.


I commi 1  e 2 dell’art. 4.  del DLgs 192 del 2005 disciplinano l’Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica” e recano: “1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a)  i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato “B” e della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici;
b)    i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato “B” e della destinazione d’uso degli edifici;”


Il decreto del Presidente della Repubblica definisce i criteri generali, la metodologia di calcolo, i requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici ed degli impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari

Le disposizioni danno attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’applicazione immediata.

Il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del regolamento in materia di rendimento energetico in edilizia ha dichiarato : “Con questo provvedimento, rendiamo concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’isolamento termico del proprio edificio. Positivo anche l’effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l’efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.”

“Dopo un vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo completando – ha continuato il ministro – l’iter iniziato nel 2005, quando abbiamo recepito la direttiva europea 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia. Presto porteremo in Consiglio dei ministri gli altri provvedimenti del “pacchetto”, che riguardano le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica degli edifici.”

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