Tracciabilità dei rifiuti – SISTRI: ufficiale la proroga

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010 il decreto del Ministero dell'Ambiente 22 dicembre 2010: il decreto proroga al 31 maggio 2011 il termine per le procedure SISTRI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010 il decreto del Ministero dell’Ambiente 22 dicembre 2010 recante Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il decreto proroga al 31 maggio 2011 il termine di cui all’art.12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, come modificato dall’art.1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010


La proroga – la terza dall’introduzione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti arriva a seguito delle numerose richieste formulate da parte di tutte le componenti imprenditoriali, a causa dei ritardi nella distribuzione dei dispositivi previsti dal SISTRI (usb e black box), nonché delle difficoltà di utilizzo del sistema stesso che si sono registrate in questi mesi.


DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 22 dicembre 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
(GU n. 302 del 28-12-2010 )

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: “Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini” e, in particolare, l’art.14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art.189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art.189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009″”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art.189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009″”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 13 luglio 2010, n. 161;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 è stato dato avvio al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive modifiche e integrazioni), a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;
Considerato che l’art.12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti””, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 1° ottobre 2010, n. 230, prevede l’obbligo per i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto di adempiere, fino al 31 dicembre 2010, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale del 28 settembre 2010, al fine di consentire ai soggetti tenuti destinatari del predetto decreto di acquisire maggiore familiarità con il Sistri evitando soluzione di continuità nel controllo della tracciabilità dei rifiuti;
Considerato che l’art.12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede che, entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunichino al Sistri, compilando l’apposita scheda, le informazioni ivi indicate, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’ art.190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto necessario prorogare, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, i termini per la presentazione della comunicazione di cui all’art.12, comma 1, del citato decreto e stabilire il termine per la presentazione della predetta comunicazione relativa all’anno 2011;
ADOTTA

il seguente decreto:

ART.1 PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Il termine di cui all’art.12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art.1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, è prorogato al 31 maggio 2011.
2. All’art.12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive modifiche e integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “Entro il 31 dicembre 2010,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011”;
b) conseguentemente, le parole “relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema Sistri” sono soppresse.


ART.2 ENTRATA IN VIGORE
1.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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