Zone Franche Urbane: i chiarimenti del Ministero per accedere agli incentivi

Alcuni chiarimenti sulle modalità di fruizione delle agevolazioni riconosciute alle Zone Franche Urbane dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 32024 del 30/9/2013.

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 32024 del 30/9/2013 fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di fruizione delle agevolazioni riconosciute alle Zone Franche Urbane ai sensi del DM 10 aprile 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161) emanato in attuazione dell’articolo 37 del DL 179/2012.


Le Zone Franche Urbane sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita (v. Allegato alla Circolare dove sono elencate tutte le ZFU riconosciute) dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro-imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri e aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale.

Con l’art. 37 del DL n. 179/2012 sono state riprogrammate le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla Legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) – prevedendo a favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Regioni Convergenza (tutte meridionali) l’esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell’Irap, dell’IMU e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
 
La dotazione finanziaria per gli interventi da attuare nell’ambito delle Zone franche urbane , così come individuate nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ammonta a complessivi 303 milioni di euro, integrabile con risorse messe a disposizione dalle Regioni interessate.
 
Le agevolazioni sono concesse alle imprese a titolo di “de minimis” (secondo l’accezione UE sono aiuti di piccola entità che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo). Pertanto, ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni potrà beneficiare delle predette esenzioni, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa sempre a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della richiesta di agevolazione nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000 euro.
 
La Circolare chiarisce la tipologia di imprese che possono beneficiare delle agevolazioni: sono quelle di micro (imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro) e piccola dimensione (le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro) già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
 
Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, al Registro delle imprese.
Il decreto di attuazione per diventare “operativo” e quindi per permettere alle imprese di accedere ai benefici previsti necessita di appositi bandi che, secondo quanto annunciato dallo stesso ministero, saranno pubblicati a breve.
 (Fonte: ANCE)

In allegato: Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 32024 del 30/9/2013

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