Ragionevolezza dei requisiti richiesti per la partecipazione ad un appalto

La problematica in esame è relativa alle clausole di bandi di gara ritenute lesive della concorrenza e contenenti la richiesta del possesso di requisiti valutati dagli istanti non proporzionati alla tipologia dell'appalto.

La problematica in esame è relativa alle clausole di bandi di gara ritenute lesive della concorrenza e contenenti la richiesta del possesso di requisiti valutati dagli istanti non proporzionati alla tipologia dell’appalto.

La ragionevolezza dei requisiti richiesti per la partecipazione ad un appalto, non viene valutata in astratto, ma in correlazione al valore ed alla tipologia dell’appalto stesso.

Nel caso in esame, il bando di gara, prevedeva che il concorrente rendesse una dichiarazione con la quale l’impresa attestava che l’organico medio annuo nell’ultimo triennio non era stato inferiore a 10 unità.

Detto requisito rispondeva all’esigenza di valutare la capacità tecnica del concorrente che, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. g) del DLgs 163/2006, può essere dimostrata anche mediante "l’indicazione del numero medio annuo dei dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni".

Attraverso tale requisito, la S.A. valuta i criteri dimensionali dell’impresa allo scopo di assicurasi qualità e continuità di esecuzione del servizio richiesto.

Va in ogni caso riaffermato il principio di proporzionalità, come sancito anche dalla giurisprudenza, secondo il quale le Amministrazioni non possono introdurre nei bandi di gara prescrizioni concernenti i requisiti di ammissione che risultino non ragionevoli, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto e alle sue caratteristiche particolari.

Nel caso in esame, per quanto attiene al requisito dell’organico medio annuo pari ad almeno 10 unità, non si rilevano elementi di non proporzionalità ovvero lesivi della concorrenza.

Infatti, non si delinea una limitazione dell’accesso alla gara, anche in relazione ad imprese di recente costituzione, tenuto conto che attraverso lo strumento dell’associazione temporanea tra imprese ovvero dell’avvalimento, le imprese di minori dimensioni hanno la possibilità di accedere anche agli appalti maggiori, senza con ciò che vengano ridotte le garanzie complessivi di qualificazione che l’amministrazione ha inteso fissare in relazione alla specificità dell’appalto.

Deliberazione 22 maggio 2007 n. 152
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