Regione Toscana – Legge sugli appalti – Una circolare per evitare che si blocchino le gare

La giunta regionale della Toscana ha approvato una circolare che contiene dettagliate indicazioni e chiarimenti in relazione alla legge 38/2007, legge regionale sugli appalti.


Non è stata sospesa, come chiedevano Comuni e Province, la nuova legge regionale sugli appalti pubblici della Toscana.

La giunta regionale della Toscana ha approvato una circolare che contiene dettagliate indicazioni e chiarimenti in relazione alla legge 38/2007, legge regionale sugli appalti.

La circolare in parte ribadisce la validità delle scelte compiute nella norma e in parte elenca a beneficio di dirigenti e tecnici quali parti della legge siano effettivamente entrate in vigore dal 17 settembre e quali restino ancora da regolamentare o siano affidate al giudizio facoltativo delle amministrazioni pubbliche.

Nella sostanza, però, la circolare non cambia niente.

Al centro della polemica resta l’art. 20, quello sul subappalto, che ha spinto il Governo ad impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale per conflitto di competenza.

In Toscana il subappalto è sempre vietato alle imprese che abbiano partecipato alla gara senza vincerla ed è limitato a lavori di specializzazione che l´azienda vincitrice della gara non sia in grado di fare.


Il rischio di una paralisi burocratica, insomma, non è sventato.

Un primo chiarimento si avrà il 23 ottobre quando i giudici della Corte Costituzionalesi pronunceranno sul ricorso presentato a suo tempo dalle regioni, Toscana compresa, sul Codice degli appalti.

Il giudizio riguarderà anche la materia del subappalto e anticiperà almeno di un anno e mezzo l’orientamento della Corte sulla legge toscana.


Questi, in sintesi, i principali contenuti della circolare.


A CHI SI APPLICA LA LEGGE.
La legge disciplina i contratti pubblici che hanno per oggetto lavori, forniture, servizi.
Contratti stipulati dalla Regione (e da agenzie ed enti dipendenti), Enti locali, ASL e Aziende pubbliche per i servizi alla persona.
Interessati tutti i bandi pubblicati a partire dal 17 settembre.


DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE APPLICABILI.
Tra di esse hanno un particolare rilievo quelle che prevedono che ai fini della determinazione dell’importo della gara le amministrazioni tengano conto anche dei costi della sicurezza; che prima dell’aggiudicazione si valuti la congruità dell’incidenza dei costi della manodopera; che i soggetti appaltanti verifichino l’idoneità tecnico professionale e la regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa aggiudicataria; che i capitolati d’appalto prevedano alcune cause di risoluzione del contratto.

Inoltre, il subappalto è vietato in favore di imprese che hanno presentato offerte in sede di gara ed è comunque limitato alle sole attività che rivestono carattere di specializzazione. Tra le altre cose si esige che nei contratti di subappalto siano evidenziati gli oneri relativi alla sicurezza.

Viene resa obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e si obbliga l’impresa a dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento.

Altro obbligo di grande rilievo è quello di informare il soggetto appaltante di ogni atto di intimidazione ricevuto, pena la risoluzione del contratto.

Tra gli altri articoli immediatamente applicabili quelli che impegnano il governo regionale ad azione concrete per il potenziamento della sicurezza e della regolarità del lavoro in edilizia.

Allo stesso modo trovano immediata applicazione anche la semplificazione degli adempimenti nelle procedure di gara.


DISPOSIZIONI CHE RIMANDANO A ULTERIORI ATTI.
Rimandano a un successivo regolamento di attuazione le disposizioni della legge relative all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
Regolamenti attuativi – che dovranno essere adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sono previsti anche per dare attuazione agli articoli 18 (pagamento delle retribuzioni), 22 (tutor di cantiere), 31 (profilo del committente), 34 (requisiti di capacità delle imprese), 35 (cause di esclusione), 49 (mercato elettronico regionale).


DISPOSIZIONI CHE RIMANDANO AI SOGGETTI APPALTANTI.
Sono in particolare quelle contenute nell’art.3, che troveranno applicazione solo in seguito all’approvazione da parte dei soggetti appaltanti di specifiche disposizioni relative alle modalità di affidamento dei contratti.

Circolare
LR 13 luglio 2007, n. 38 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro". Prime indicazioni per le stazioni appaltanti

Vedi (in formato .PDF)

Circolare
LR 13 luglio 2007, n. 38 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro". Disposizioni specifiche per gli uffici della Giunta regionale e per gli Enti regionali
Vedi (in formato .PDF)

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