Regione Umbria – Costruzione di nuovi edifici in zona agricola. Il regolamento che deroga indici di utilizzazione territoriale

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 6 giugno il Regolamento per la realizzazione di annessi rurali ed impianti essenziali all'attività dell'impresa agricola, in deroga all'indice di utilizzazione territoriale ed alla superficie minima in zona agr

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 6 giugno il Regolamento per la realizzazione di annessi rurali ed impianti essenziali all’attività dell’impresa agricola, in deroga all’indice di utilizzazione territoriale ed alla superficie minima aziendale previsti dalla legge regionale che disciplina la costruzione di nuovi edifici in zona agricola (LR"11/2005").

Il Regolamento (n. 5 del 28 maggio 2007), individua le specialità produttive, le tipologie degli impianti e le caratteristiche edilizie degli edifici per i quali sono possibili deroghe, con l’obiettivo di conseguire un adeguato inserimento nello spazio rurale considerato dal Piano urbanistico territoriale "contesto ambientale di pregio che dà valore all’intera Umbria".

La deroga sarà possibile solo per sostenere produzioni tipiche di qualità o ad alta redditività o individuate da piani regionali di riconversione produttiva purché coerenti con la programmazione regionale.

"Al fine di facilitarne l’applicazione – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura e urbanistica Carlo Liviantoni -, i contenuti del Regolamento, composto da dieci articoli, sono stati coordinati con gli altri provvedimenti regionali riguardanti il rilascio di titoli abilitativi, la definizione delle caratteristiche degli interventi e l’ottimizzazione dell’uso dei manufatti per favorirne l’inserimento ambientale. Si tratta – ha aggiunto l’assessore – di un nuovo strumento edilizio urbanistico che troverà la sua piena applicazione solo dopo essere stato recepito dalle amministrazioni comunali. Costituisce quindi una ulteriore possibilità a disposizione di comuni che non va a sostituire – ha concluso Liviantoni – gli attuali strumenti urbanistici".

In particolare nell’atto (Art.2 – Indici di densità edilizia, di altezze e superfici) si conferma la possibilità che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali possano prevedere indici più restrittivi; si individuano (Art.3 – Produzioni agricole tipiche di qualità) le produzioni agricole tipiche di qualità in quelle definite da normative nazionale e comunitaria e si identificano (Art.4) le produzioni agricole vegetali ad alta redditività in quelle il cui reddito lordo standard è pari o superiore a 1440 euro/ha per le zone montane e svantaggiate e a 1920 euro/ha per le altre zone.

Pertanto – spiegano all’assessorato all’urbanistica – una produzione si può ritenere ad alta redditività quando il reddito lordo standard di una determinata coltura supera il rapporto fra la redditività aziendale e la superficie aziendale minima già fissata dalla Regione per il Piano di sviluppo rurale.

Secondo il regolamento (Art.5 – Produzioni agricole a seguito di piani regionali) la Regione Umbria può prevedere, nell’ambito della propria attività di programmazione e per specifiche attività produttive, l’individuazione di piani di riconversione produttiva.

In questo caso i settori interessati possono avvalersi della deroga.

Le superfici oggetto di deroga (Art.6 – Attuazione degli interventi) vengono inoltre identificate con l’area che ha determinato tale diritto.

Ad esempio, se c’è una azienda che ha un indirizzo produttivo cerealicolo-viticolo e la deroga è applicabile alle sole produzioni viticole (DOC, DOCG o IGT), sarà esclusivamente la superficie interessata a vigneto quella ritenuta utile ai fini della maggiorazione dell’indice di edificabilità.

Analogamente per le produzioni zootecniche si riterranno eleggibili alla deroga solo le superfici destinate all’alimentazione dell’allevamento.

Alle produzioni in serra, ritenute ad elevata redditività e per le quali è possibile praticare più cicli colturali durante l’annata agraria, si è ritenuto di applicare la deroga all’indice di edificabilità sul cinquanta per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) dall’azienda.

Nel provvedimento sono inoltre indicati (Art.7) le tipologie di impianti per i quali è consentita la deroga e (Art.8) le modalità e tecniche costruttive per favorire il migliore uso dei manufatti e ridurre al minimo l’impatto ambientale.

È infine (Art.9) definita la possibilità del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli annessi rurali successivamente alla sottoscrizione del Piano aziendale convenzionato, qualora lo stesso contenga gli elementi previsti per il rilascio del titolo abilitativo.

Continua su p+A

Argomenti

Tools

Cerca nel sito