Agenzia delle Entrate – Certificato regolarità fiscale solo a chi non è stata contestata alcuna violazione tributaria

Il certificato di regolarità fiscale necessario per partecipare alle gare pubbliche può essere rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ai contribuenti ai quali non sia stata contestata alcuna violazione di obblighi tributari

Il certificato di regolarità fiscale necessario per partecipare alle gare pubbliche può essere rilasciato dall’Amministrazione finanziaria ai contribuenti ai quali non sia stata contestata alcuna violazione di obblighi tributari con un atto definitivo.

L’Agenzia delle Entrate in una circolare conferma la validità provvedimento del direttore adottato il 25 giugno 2001, con il quale è stato approvato, il modello di "Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria" con le relative istruzioni.

A seguito dell’entrata in vigore del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, con il quale è stato approvato il Codice dei contratti pubblici, alcuni Uffici operativi hanno chiesto di conoscere se il predetto modello di certificazione dei "carichi pendenti" e le relative istruzioni possano considerarsi ancora validi ed attuali.

Il comma 1, lett. g), dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento di subappalti e dalla stipula dei relativi contratti, i soggetti che "hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti":

Con questa nuova circolare del 25 maggio u.s. viene anche ribadito che l’irregolarità fiscale viene meno qualora alla data rispetto alla quale viene richiesta la certificazione, la pretesa dell’amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.

Gli uffici, precisa la circolare, nel certificato indicheranno separatamente anche le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate.

Ciò anche perché la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale relativa al Codice dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante, alla quale l’Agenzia delle Entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso.


Circolare Agenzia delle Entrate 25 maggio n. 34/E
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture – Requisito di regolarità fiscale (Art. 38, comma 1, lett. G – DLgs 12 aprile 2006, n. 163)
Vedi (in formato .PDF)

 

Continua su p+A

Argomenti

Tools

Cerca nel sito