Finanziaria 2008: al via il regime semplificato di tassazione, il cd. «Forfettone»

Dal 1° gennaio al via il regime semplificato di tassazione dei contribuenti minimi (professionisti e piccoli imprenditori), introdotto dall'art. 1, commi 96-117 della legge finanziaria del 2008.

Dal 1° gennaio al via il regime semplificato di tassazione dei contribuenti minimi, introdotto dall’art. 1, commi 96-117 della legge finanziaria del 2008.

Al posto di Irpef, Irap e addizionali viene introdotta una imposta sostitutiva con aliquota al 20% .

Il regime semplificato opera – per tali contribuenti – come un regime naturale, con la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
E’ stato pubblicato, inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio u.s. il Dm 2 gennaio 2008 che detta le modalità applicative del regime semplificato e forfetario per i piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi e i professionisti con ricavi/compensi inferiori ai 30mila euro.

Si completa così il quadro normativo per l’entrata in vigore del regime agevolato introdotto dalla Finanziaria 2008.



I contenuti del decreto erano stati anticipati dalla circolare dell’agenzia delle Entrate. n. 73/E del 21 dicembre scorso

Con la nuova normativa vengono eliminati i regimi semplificati preesistenti.
In particolare scompaiono il regime dei contribuenti minimi in franchigia, il regime delle attività marginali, e il regime super semplificato.

Di seguito le PRINCIPALI CARATTERISTICHE del nuovo regime. semplificato:

  • Chi potrà accedervi
    Potranno accedervi i contribuenti che nel 2007 hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro.
    Alla determinazione del limite non rilevano i ricavi e compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore compreso l’adeguamento ai parametri. Il contribuente per avvalersi del regime non deve aver effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate. Sono esclusi anche chi ha effettuato operazioni con il Vaticano e San Marino.
    Inoltre non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente, non deve aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati e non deve aver acquistato nei tre anni precedenti beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il regime in esame se prevedono di rispettare il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi.
  • Esclusi
    Sono comunque esclusi dal regime dei minimi i contribuenti che operano in attività alle quali si applicano regimi speciali Iva quali l’agricoltura, i tabaccai, il commercio dei fiammiferi, l’editoria, la gestione di telefonia pubblica, la rivendita di documenti di trasporto pubblico, i giochi e gli intrattenimenti, le agenzie di viaggi, l’agriturismo, le vendite a domicilio gli antiquari e le agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte.
    Sono anche esclusi i contribuenti che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati e di rivendita di auto.
  • Ingresso nel regime
    I contribuenti in possesso dei requisiti sono naturalmente nel regime dei minimi.
    Viene stabilito che i contribuenti che avevano optato ad inizio attività per l’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali valido per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e i due successivi possono scegliere di restare in tale regime fino alla durata dello stesso oppure passare al regime dei minimi, se ne hanno i requisiti senza terminare il triennio.
    I contribuenti che iniziano un’attività e presumono di avere i requisiti del regime minimo devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività.
  • Disapplicazione del regime
    La disapplicazione del regime dei minimi può avvenire per opzione del contribuente che applica le imposte nei modi ordinari, al superamento del limite dei 30.000 euro, oppure al verificarsi di una delle cause che determinano l’esclusione dal regime (effettua cessioni all’esportazione, spese per dipendenti, eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati, effettua acquisti di beni strumentali che sommati a quelli dei due anni precedenti superano l’ammontare di 15.000 euro). Inoltre scatta la disapplicazione quando il contribuente muta l’attività e rientra in uno dei regimi speciali Iva, trasferisce la residenza all’estero, acquista partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata in regime di trasparenza o in associazioni professionali che esercitano in forma associata arti e professioni. Nei casi di disapplicazione il regime, in linea generale, cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni.
  • Superamento limite 30.000 euro del 50%
    Nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro la disapplicazione scatta nell’anno stesso in cui avviene il superamento.
    Il contribuente in tal caso dovrà versare l’Iva relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno. Inoltre deve istituire i registri Iva entro il termine della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui si è superato il limite, adempiere agli obblighi ordinari per le operazioni effettuate dopo il superamento del limite, presentare la dichiarazione Iva annuale, versare la relativa l’imposta a saldo e annotare i corrispettivi e gli acquisti effettuati prima del superamento del limite.
    Relativamente all’Irpef e all’Irap il contribuente deve istituire i registri previsti e annotare le operazioni a decorrere dal mese in cui è stato superato il limite, adempiere agli obblighi previsti per le operazioni successive, comunicare i dati relativi agli studi di settore, versare le imposte a saldo relative all’anno in cui è stato superato il limite, annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e prestazioni servizi nonché gli acquisti effettuati prima del superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione.
    Per i contribuenti che superano il limite di oltre il 50% il regime ordinario va applicato l’anno del superamento e nei tre anni successivi.
  • Esclusione per accertamento
    L’esclusione dal regime agevolato può avvenire anche a seguito di accertamento divenuto definitivo. Il regime cessa dall’anno successivo a all’accertamento a meno che i ricavi o i compensi accertati superino la soglia dei 45.000 euro. In tal caso il regime ordinario si applica dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
  • Semplificazioni
    I contribuenti in regime semplificato sono esonerati dagli obblighi di registrazione delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti, della tenuta e conservazione dei registri della dichiarazione e comunicazione annuale e dalla compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Relativamente alle imposte sul reddito sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono altresì esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati sugli studi di settore. I minimi inoltre non devono pagare l’Irap. Perciò sono esonerati dalla relativa dichiarazione.
  • Adempimenti
    Restano comunque a carico dei contribuenti minimi l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, l’obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d’imposta provvedendo al relativo versamento mensile e l’obbligo di presentare gli elenchi intrasat. Ai fini delle imposte dirette sono comunque tenuti a conservare i documenti ricevuti ed emessi.
    I contribuenti che esercitano arti e professioni devono altresì tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far confluire obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali devono prelevare le somme per pagare le spese. Sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità gli importi inferiori a 1.000 euro fino al 30 giugno 2008, fino a 500 euro dal primo luglio2008 al 30 giugno 2009 e fino a 100 euro a decorrere dal primo luglio 2009.
  • Determinazione del reddito
    Il reddito dei minimi è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi e quello delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività . Concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa e all’esercizio dell’arte e professione e le sopravvenienze attive e passive percepite nel periodo d’imposta. Per la determinazione dell’importo si applica il principio di cassa. Perciò sia i componenti attivi che passivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la reale manifestazione finanziaria.
    Sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali. Tali contributi dovranno essere dedotti prioritariamente dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime speciale dei minimi nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito, L’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del contribuente con le regole dell’articolo 10 del Tuir.
  • Imposta
    Una volta determinato l’imponibile si applica una imposta sostitutiva dei redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. N
    el caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori. Tale reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva non assumerà alcuna rilevanza in sede di determinazione del reddito complessivo del contribuente. Per contro il reddito calcolato con il regime dei minimi rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per la determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali.
  • Versamenti
    I contribuenti minimi ai quali si applicano le disposizioni di versamento delle persone fisiche devono effettuare i versamenti con il sistema telematico.
    L’acconto d’imposta da corrispondere nell’anno in cui avviene il passaggio al regime semplificato va calcolato senza tener conto delle disposizioni sul regime dei minimi. In pratica chi dal prossimo anno sceglierà il regime semplificato calcolerà gli acconti da versare nel 2008 tenendo conto dell’imposta dovuta evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007. Nel caso di imprese familiari l’acconto è dovuto dal titolare d’impresa anche per conto dei collaboratori familiari.
  • Rivalsa e detrazione Iva
    I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’Iva assoluta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. Inoltre l’applicazione del regime comporta la rettifica dell’Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario. L’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, oppure in 5 rate annuali, senza attendere il materiale impiego degli stessi. Fanno eccezione i beni ammortizzabili la cui rettifica ve eseguita solo se non siano trascorsi 4 anni dalla loro entrata in funzione o 10 dalla data di acquisto o di ultimazione se si tratta di fabbricati. E’ comunque possibile compensare gli importi dovuti con eventuali crediti vantati nei confronti del fisco. Le rettifiche vanno effettuate nella prima dichiarazione annuale Iva presentata dopo l’ingresso nel regime.
  • Redditi esercizi precedenti
    Eventuali componenti di reddito positive o negative, riferibili ad esercizi precedenti, e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle norme, partecipano alla formazione del reddito del periodo d’imposta che precede l’applicazione del regime dei minimi solo per l’importo risultante dalla somma algebrica che eccede l’ammontare di 5.000 euro. Per contro in caso di importo negativo potrà essere portato integralmente in deduzione dal reddito anche se inferiore a 5.000 euro.
  • Trattamento fiscale perdite
    Le eventuali perdite fiscali realizzate negli anni precedenti a quello da cui decorre il regime agevolato possono essere computate in diminuzione del reddito anche durante il regime dei minimi secondo le ordinarie regole del Tuir. Le perdite realizzate nel corso dell’applicazione del regime dei minimi possono essere utilizzate nei periodi d’imposta successivi non oltre il quinto. Se la perdita è stata realizzata nei primi tre anni d’attività può essere riportata senza limiti temporali.
  • Regime transitorio
    Al fine di evitare duplicazioni o salti d’imposta nei periodi di entrata o uscita dal regime semplificato viene stabilito che nel passaggio dal regime dei minimi all’ordinario i ricavi, compensi e le spese sostenute che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi assoggetti al regime speciale non assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi. Per contro i componenti che non hanno concorso alla formazione del reddito assumono rilevanza nei periodi successivi. Le stesse regole si applicano per chi dal regime dei minimi transita in quello ordinario.
  • Sanzioni
    Si applicano le sanzioni previste relativamente alle violazioni degli obblighi cui sono tenuti i contribuenti minimi. E’ stata introdotta una maggiorazione della sanzione minima e massima in caso di infedele indicazione dei requisiti per l’accesso al regime dei minimi quando il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. La stessa maggiorazione della sanzione si applica anche quando viene accertato il venir meno dei requisiti per permanere nel regime agevolato. Relativamente alla sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’attività tornano applicabili le norme contenute negli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 471 del 1997.
  • Chi opta per l’ordinario
    I contribuenti che pur avendo i requisiti per il regime semplificato dei minimi optano per quello ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano esonerati. L’opzione è valida per almeno un triennio e si rinnova automaticamente fino a quando il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari. Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi se ne ha i requisiti. In deroga all’obbligo di applicare il regime ordinario per almeno 3 anni, limitatamente al 2008 è prevista la possibilità di revocare l’opzione a partire dal 2009.

 

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