Forfettone – Ulteriori chiarimenti sul regime semplificato di tassazione per piccoli imprenditori e professionisti

L'Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni operative con la circolare 21/12/07 n. 73/E, anticipando alcuni contenuti delDM 2 gennaio 2008.


Dal 1° gennaio 2008 i contribuenti in possesso dei requisiti indicati all’art. 1, comma 96, della legge finanziaria 2008 hanno la possibilità di avvalersi del nuovo regime riservato ai contribuenti minimi.

L’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni operative con la circolare 21/12/07 n. 73/E, anticipando alcuni contenuti delDM 2 gennaio 2008.

L’Agenzia con questa nuova circolare fornisce, sotto forma di risposta a numerosi quesiti chiarimenti sul nuovo regime .

CHI SONO I "CONTRIBUENTI MINIMI"?
Imprese individuali e professionisti singoli che:
1. nell’anno precedente:
– hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro
– non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
– non hanno effettuato cessioni all’esportazione
– non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
2. nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro
3. iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2).
Attenzione: Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche i contribuenti "minimi in franchigia" che avevano optato per il regime ordinario

CHI NON È UN "CONTRIBUENTE MINIMO"
Non possono essere considerati contribuenti minimi:
1. le imprese individuali e i professionisti singoli che nell’anno precedente:
– hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro
– hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
– hanno effettuato cessioni all’esportazione
– hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
2. le imprese individuali e i professionisti singoli che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro
3. le imprese individuali e i professionisti singoli che iniziano l’attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2).
Inoltre non possono essere contribuenti minimi:
– coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva
– i non residenti
– chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
– chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

I VANTAGGI DEL NUOVO REGIME FISCALE

IRPEF e Addizionali
Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.
Il nuovo regime comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell’attività produttiva).
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell´impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
È ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

IVA
Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.
Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’Iva e non si detrae l’Iva dagli acquisti: conseguentemente, l’Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

IRAP
Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

STUDI DI SETTORE
Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Esonero dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta soltanto obbligatoria:
– la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali;
– la certificazione dei corrispettivi;
– la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
– l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
– la titolarità di un conto corrente bancario o postale.

L’OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO
I contribuenti considerati "minimi" possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.
L’opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Dopo tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.
L’opzione comunicata per il 2008 può essere revocata con effetto dal periodo d’imposta successivo.

LA CESSAZIONE DAL REGIME DEI "MINIMI"
– Dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza una delle condizioni di esclusione
– Dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l’Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati dall’inizio del periodo di imposta


Circolare 28 gennaio 2008 n. 7
Vedi (in formato .PDF)

Modello Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – (Imprese individuali e lavoratori autonomi)

Vedi (in formato .PDF)

Continua su p+A

Argomenti

Tools

Cerca nel sito