R.U.P. : [post n° 282736]

CAMBIO DESTINAZIONE D'USO

che titolo abilitativo serve per il cambio di destinazione d'uso? Che differenza c'è fra cambio dest uso e variazione catastale? la variazione catastale in che casi si deve fare e dopo quali interventi? Grazie a tutti

sa :
il titolo abilitativo utile soprattutto se con necessità di piccole lavorazioni è la DIA oppure una SCIA.
Cambio di destinazione d'uso vuol dire che al comune risulterà un edificio adibito a ufficio (per esempio), una variazione catastale consente di cambiare la categoria dell'edificio interessato, esempio se prima era magazzino sarà categoria C/2, in seguito alle eventuali lavorazioni con aggiornamento della catagoria catastale sarà negozio quindi C/1.
in pratica la classificazione tramite le categorie catastali serve per il calcolo della rendita catastale, mentre al comune la destinazione d'uso di un immobole serve per una vigilanza urbanistica del territorio comunale.
ciao
sa :
scusami, inoltre con destinazione d'uso si indica il compito che può assolvere un immobile e che viene consentita del prg. per esempio adibito a ufficio, civile abitazione ecc.

spero di essere stato utile..

Momo :
Tengo a precisare che per i cambi di destinazioni d'uso o per edifici di nuova realizzazione regolamentate dai piani particolareggiati la dia e' onerosa e adesso il modello e' unico ma una volta si chiamava super dia e aveva un modello differente per la presentazione allo sportello unico. Per il cambio di destinazione d'uso inoltre come per l'aumento della volumetria o della sagoma o della facciata si può utilizzare anche il permesso a costruire.
alev :
"il T.U. sull’edilizia prevede all’articolo 10, comma 2 che le “regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di nuova attività”. In definitiva , è rimesso alle regioni il compito di individuare quali ipotesi di mutamento di destinazione d’uso debbano essere assoggettate a permesso di costruire e quali a denuncia d’inizio attività.
In particolare, si osserva che il semplice cambio di destinazione d’uso effettuato senza opere edilizie, non implica necessariamente un mutamento urbanistico - edilizio del territorio comunale e, come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l’assetto dell’area in cui l’intervento edilizio ricade."
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