Prestazioni energetiche: anche l'Emilia Romagna aggiorna la normativa

Seguendo le disposizioni nazionali, anche l'Emilia Romagna aggiorna la normativa in materia di efficienza energetica degli edifici. La Regione si adegua ai decreti ministeriali pubblicati lo scorso 15 giugno e allinea le sue norme alla Direttiva 2010/31/UE.

La Regione ha infatti provveduto ad una «profonda revisione» della legge regionale 26/2004. La Giunta, nella seduta del 7 settembre, ha adottato la Delibera 1275, con le nuove disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 237 del 10 settembre 2015.

«Le specifiche disposizioni - avverte una nota della Regione - entrano in vigore dal 1° ottobre 2015; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti di cui alla Delibera di Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m., e in particolare quelle riportate ai punti 5, 6 e 7 e negli allegati 6, 7, 8, e 9».

Già il 20 luglio era stata adottata l Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio CON l'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 24 luglio 2015).

Il sistema finora applicato, basato su classi "fisse" di prestazione energetica, determinate sulla base di un range costante di valori dell'indice EP espresso in kWh/mq, viene sostituito da un nuovo sistema basato su classi "scorrevoli" (10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G), determinate in base ad un range di variazione proporzionale del valore dell'indice EP di un edificio di riferimento "virtuale": per edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

Nessuna novità invece in merito ai requisiti richiesti per l'accreditamento dei soggetti certificatori, che erano già stati allineati a quanto previsto dal DPR 75/2013.

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