Inarcassa, approvati i nuovi coefficienti per riscatti e ricongiunzioni

I Ministeri vigilanti hanno approvato i nuovi coefficienti per il calcolo retributivo di riscatti e ricongiunzioni da applicare a tutte le domande presentate a Inarcassa a partire dal 1° gennaio 2015.

L'effetto - annuncia la Cassa di previdenza di architetti e ingegneri liberi professionisti - sarà positivo. «A parità di età ed anzianità - scrivono - i valori in tabella risultano mediamente più bassi rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2014. Per effetto di tale riduzione, l'onere di ricongiunzione/riscatto retributivo, a carico del professionista, risulterà mediamente inferiore rispetto al calcolo effettuato con i coefficienti previgenti».

Ricordiamo che a gennaio di quest'anno è entrato in vigore il nuovo regolamento per riscatti e ricongiunzioni, che permette calcolare gli oneri anche con il metodo contributivo. In particolare per i riscatti l'onere può essere calcolato con il metodo contributivo anche per i periodi che precedono il 2013. Gli interessati possono scegliere il metodo contributivo anche per ricongiungere i contributi versati ad altre casse previdenziali prima del 2013, rendendo la ricongiunzione gratuita.

I riscatti

Il riscatto consente di incrementare l'anzianità di iscrizione e contribuzione. Si possono riscattare: il periodo legale dei corsi di laurea, il servizio militare obbligatorio, i periodi di lavoro all'estero (purché non diano origine a pensione), e i periodi in cui si è esercitata la facoltà di derogare alla contribuzione soggettiva minima. La domanda può essere avanzata in qualsiasi momento,non è più necessario attendere i cinque anni dall'iscrizione alla Cassa e la simulazione può essere fatta attraverso Inarcassa On line, scegliendo tra metodo contributivo e quello retributivo (quest'ultimo molto più oneroso).

Sia per i riscatti di periodi fino al 31 dicembre 2012 che per i periodi successivi, l'iscritto può avvalersi di un calcolo vantaggioso, applicando il riscatto "contributivo". In particolare l'onere è pari, per ciascuna annualità riscattata, «al prodotto del reddito professionale netto dell'anno precedente la domanda per l'aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno». Onere che «non può essere comunque inferiore al contributo soggettivo minimo previsto per l'anno di presentazione della domanda di riscatto».

L'esempio pratico fornito da Inarcassa per il riscatto "contributivo"

• Reddito professionale anno precedente alla domanda: euro 30.000 
• Aliquota 14,5% 
• Anni riscattati n. 5 
• Onere = 30.000 x 14,5% x 5 = euro 21.750

• Reddito professionale precedente la domanda: euro 10.000 
• Aliquota 14,5% 
• Mesi riscattati n. 3 
• Onere = (contributo minimo soggettivo x 90/360) = 2.275 x 90/360 = euro 569,00

Le ricongiunzioni

La ricongiunzione permette di unificare i contributi versati in più casse di previdenza. Con il nuovo regolamento la ricongiunzione di contributi versati ad altre Casse dopo il 31 dicembre 2012 non comporta oneri a carico del richiedente «in quanto i contributi trasferiti, comprensivi degli interessi, sono acquisiti a montante individuale». Sono gli anni in cui per tutti si applica il metodo contributivo, per cui la ricongiunzione diventa un semplice trasferimento di somme.

Questa modalità di computo può essere scelta dall'interessato, e questa è la novità più importante, anche per i periodi che precedono la data 31 dicembre 2012 per cui è possibile riportare in Inarcassa le somme versate ad altre casse di previdenza senza oneri a carico dell'interessato.

«La ricongiunzione dei periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2012 non comporta oneri a carico del richiedente poiché consiste nel trasferimento del montante contributivo accreditato presso l'altro ente previdenziale presso cui era costituita la precedente posizione assicurativa». Scrive Inarcassa.

Le nuove tabelle: www.inarcassa.it

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: