Secondo acconto Irpef: ecco chi può versare entro il 16 gennaio

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con i dettagli della proroga

Le persone fisiche, professionisti compresi, titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro possono beneficiare della proroga del termine per il  versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto in base alle dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023. È possibile pagare entro il 16 gennaio 2024 anziché entro il 30 novembre 2023. L'importo dell'acconto può essere corrisposto all'Erario in cinque mensilità, applicando i dovuti interessi.

La novità è prevista dal Dl cosiddetto "Anticipi", ossia il Dl 145 del 2023. L'Agenzia dell'Entrate ha pubblicato una circolare (n. 31/E) che traccia più nel dettaglio il perimetro della misura.

Il provvedimento ricorda che la proroga è valida solo per il periodo d'imposta 2023 e che oltre al differimento, il decreto introduce la possibilità di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo). 

Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

I beneficiari

Nel delimitare l'ambito di applicazione della misura, l'Agenzia precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.

Sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali. La circolare chiarisce che possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l'acconto in un'unica soluzione.

La verifica sui ricavi

Per verificare il rispetto del "tetto", fissato a 170mila euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all'articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un'attività di lavoro autonomo sia un'attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe.

La circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva (come i contribuenti che applicano il regime forfettario) devono tenere in considerazione l'ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: