Giovani nella Pa: via libera ai contratti di apprendistato e formazione-lavoro

Al termine del percorso, se la valutazione è positiva, il contratto si trasforma a tempo indeterminato

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto dei ministeri per la Pa e dell'Università che dà il via alle assunzioni, nella pubblica amministrazione, di giovani laureati attraverso contratti di lavoro di apprendistato e di formazione lavoro. Le selezioni si svolgeranno a partire da avvisi pubblicati sul portale del reclutamento In.Pa. Si tratta di un provvedimento che dà attuazione alle misure che erano state inserite nel decreto Pa (Dl 44 del 2023) per incentivare l'assunzione di neolaureati e che hanno validità fino al 31 dicembre 2026.

Dunque, il nuovo Dm entra nel dettaglio, andando a definire i criteri che le Pa devono seguire per selezionare ed assumere giovani laureati con contratto a tempo determinato di apprendistato che può durare al massimo 36 mesi. Il nuovo regolamento, inoltre, determina i contenuti omogenei delle convenzioni non onerose che le Pa possono stipulare con le università per l'individuare gli studenti, di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro

I contratti possono, come stabilito dal Dl Pa, trasformarsi a tempo indeterminato. Alla scadenza dei contratti, infatti, se si è in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e se la valutazione servizio prestato è positiva, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla legge.

Il decreto dei ministeri Pa-Università

I requisiti per l'ammissione alle selezioni

I requisiti per l'ammissione alle selezioni sono stabiliti stesso dalle Pa attraverso gli avvisi pubblicati sul sito inpa.gov.it.

Le prove

La selezione, per entrambe le tipologie di contratto, si articola in una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e  una prova orale. La prova scritta, che verte sulle materie indicate negli avvisi, può consistere nella redazione di uno o più elaborati sintetici e in questionari a risposta multipla. La prova orale serve ad accertare il possesso delle capacità logico-tecniche, comportamentali e attitudinali, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera. 

Le procedure in base all'ambito territoriale dell'amministrazione 

Le procedure selettive sono bandite dalle amministrazioni sulla base del proprio ambito territoriale. Per i contratti di formazione e lavoro, le amministrazioni procedenti stipulano le convenzioni  prioritariamente con le istituzioni universitarie aventi sede, anche periferica, all'interno del proprio territorio di appartenenza o anche con le università aventi sede nei territori regionali confinanti o limitrofi per le discipline non presenti nell'ambito territoriale di appartenenza.

Valutazione dei titoli accademici 

Ai fini delle selezioni, che siano finalizzate alla stipula di contratti di apprendistato o di formazione lavoro, le amministrazioni valutano anche i titoli accademici del candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami e gli eventuali titoli di specializzazione post lauream, nonché le eventuali esperienze professionali documentate. 

Punteggio maggiore ai più giovani e a chi ha ottenuto voti alti, laurea compresa

Le amministrazioni, inoltre, possono valorizzare i candidati più meritevoli, mediante l'attribuzione dei punteggi che tengano conto dell'età anagrafica, del voto di laurea e della «regolarità dello svolgimento del percorso di studi». Le amministrazioni possono anche attribuire valore ai voti conseguiti agli esami, considerando la media ponderata, anche calcolata solamente su un numero predeterminato di materie qualificanti il percorso di studio, in numero non inferiore a cinque. 

Possono essere oggetto di valutazione anche le tesi di laurea se gli argomenti trattati sono pertinenti al lavoro che il candidato andrà a svolgere. Anche l'esperienza professionale svolta, se attinente al futuro incarico, può avere un peso nella scelta del giovane da assumere. In ogni caso, i titoli e l'eventuale esperienza professionale non possono concorrere, in misura superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Possibile favorire chi si è laureato da non più di cinque anni

Le amministrazioni possono decidere di favorire chi è "fresco" laureato. Possono infatti prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

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