Niente cessione del credito e sconto per le vecchie Cila se non c'è la fattura

di Mariagrazia Barletta

Le Cila presentata entro il 16 febbraio 2023, insieme all'adozione della delibera assembleare nel caso dei condomìni, salvava la possibilità di far ricorso alla cessione del credito o allo sconto in fattura per beneficiare del superbonus e di altri bonus edilizi. Queste le regole del gioco fino allo scorso 29 marzo, messe a punto dal Dl 11 del 2023, ossia dal decreto che aveva bloccato, salvo poche eccezioni, le cessioni e lo sconto in fattura per gli interventi del superbonus e di altri bonus edilizi, trovando anche un modo per salvare i lavori già autorizzati prima della sua entrata in vigore.

Dal 30 marzo la cessione del credito e lo sconto in fattura subiscono un altro colpo: i lavori assentiti tramite Cila o altri titoli edilizi perdono la possibilità di farvi ricorso se i cantieri non sono aperti o se sono avviati ma non è stata pagata alcuna fattura. A deciderlo è il decreto "Salva spese" approvato dal Consiglio dei ministri prima di Pasqua ed entrato in vigore lo scorso 30 marzo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il provvedimento, come affermato dal ministro Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa post-consiglio dei ministri, serve a mettere in salvo i conti pubblici. Il rischio, però, è che il nuovo provvedimento possa causare il blocco di un'altra fetta di lavori agevolati - quelli assentiti al 16 febbraio 2023 ma non pagati o non avviati - a meno che i committenti coinvolti dal nuovo cambio di rotta abbiano la volontà e la possibilità di farsi carico del costo dei lavori per poi recuperarlo con le successive detrazioni. Una soluzione che difficilmente potrà essere percorsa: la spesa può raggiungere importi consistenti e c'è la capienza fiscale con cui fare i conti.

Niente sconto o cessione per Iacp e terzo settore

La possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito viene chiusa anche per gli Iacp, le cooperative di abitazione e il terzo settore, che ancora potevano beneficiarne.

Il caso "ricostruzione post-sisma"

Per le aree colpite dal terremoto del Centro Italia e dell''Aquila le due opzioni restano una strada percorribile, ma entro il limite di spesa che per il 2024 ammonta a 400 milioni di euro. Una correzione che arriva dopo il coro di protesta, cui ha partecipato anche il Consiglio nazionale degli Architetti, cui ha fatto seguito un accordo politico e la variazione del testo dello schema di Dl.

L'esclusione dell'Emilia-Romagna

La stessa possibilità non è concessa per la ricostruzione in Emilia-Romagna, dove vale lo stop a sconto e cessione. «La mancata deroga al Dl Superbonus andrebbe a penalizzare un numero di cantieri pari al 5% del totale, già autorizzati e finanziati dalla struttura commissariale», fa sapere Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna dal suo profilo Facebook, definendo la mancata proroga «una discriminazione vergognosa, che ignora le richieste di sindaci e amministratori locali, anche di centrodestra, e che colpisce in particolare quelle famiglie che ancora oggi stanno completando la ricostruzione dei propri immobili e che vengono lasciati soli e nella disperazione, con un incomprensibile cambio in corsa delle norme».  Ciò seppure «la ricostruzione privata in Emilia sia pressoché completata».

Stretta anche per il bonus barriere

Il giro di vite alle cessioni coinvolge anche il bonus barriere. Le opzioni per sconto e cessione erano ancora possibili per eliminare o superare le barriere nelle parti comuni di edifici condominiali e per le unifamiliari e le unità immobiliari in immobili plurifamiliari. Più nel dettaglio, prima dell'entrata in vigore del Dl "Salva spese" e a partire 1° gennaio 2024, potevano optare per lo sconto o per la cessione i condomìni per lavori sulle parti comuni, purché l'edificio avesse prevalente destinazione residenziale, nonché le villette e gli appartamenti, purché si trattasse di abitazioni principali e il contribuente che intendesse beneficiare del bonus avesse un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro. 

Per le spese successive al 30 marzo 2024 i condomini, le villette e gli appartamenti possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, alle condizioni appena descritte, solo se al 29 marzo 2024 sia stato già richiesto il titolo abilitativo, se dovuto, oppure se siano già iniziati i lavori. 

Nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati e non occorra per essi la presentazione di un titolo abilitativo, le possibilità di opzione sono salve se al 29 marzo 2024 risulti già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

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