Equo compenso, ribasso non consentito: la prima sentenza del Tar

La legge 49/2023 si applica agli appalti pubblici e il ribasso è possibile solo sulla componente "spese e oneri accessori".

di Mariagrazia Barletta

La legge sull'equo compenso si applica ai contratti pubblici. Non ha dubbi il Tar Veneto che si pronuncia sul nodo della possibilità di ribasso nelle gare per l'aggiudicazione di servizi di architettura e ingegneria.

Secondo i giudici amministrativi il ribasso è possibile solo sulla componente "spese e oneri accessori".

Il bando prevedeva ribassi sui compensi

A ricorrere al Tar è un costituendo Rtp partecipante alla gara per l'affidamento della progettazione definitiva per l'adeguamento antincendio e antisismico di due ospedali veneti, chiedendo l'annullamento di diversi atti di gara, tra cui la delibera di aggiudicazione e il disciplinare che consentiva il ribasso sui compensi ai professionisti, in deroga alla legge sull'equo compenso.

Tutti gli operatori economici partecipanti avevano formulato offerte economiche con ribasso sui compensi che erano stai determinati utilizzando il decreto Parametri (Dm 17 giugno 2016). La gara ha infatti ha previsto espressamente l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e ha invitato gli operatori economici a formulare un ribasso percentuale da applicare al «compenso per la propria prestazione professionale per l'incarico oggetto di affidamento, comprensivo di ogni tipo di spese e compensi accessori».

I giudici amministrativi ricordano che con l'approvazione della legge sull'equo compenso (legge 49 del 2023) «il legislatore ha riscritto le regole in materia di compenso equo per le prestazioni professionali con l'intento di incrementare le tutele per quest'ultime, garantendo la percezione, da parte dei professionisti, di un corrispettivo equo per la prestazione intellettuale eseguita anche nell'ambito di quei rapporti d'opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di "contraenti deboli"». La legge 49, inoltre, «trova applicazione in favore di tutti i professionisti, a prescindere dalla loro iscrizione ad un ordine o collegio».

La legge sull'equo compenso si applica agli appalti

Innanzitutto, secondo la pronuncia non vi è contrasto tra i criteri di aggiudicazione del nuovo Codice degli appalti e la legge sull'equo compenso. Secondo la stazione appaltante, invece, la competizione limitata alla sola componente tecnica dell'offerta andrebbe a compromettere la libera contrattazione, il confronto competitivo tra operatori economici e i principi comunitari in materia di libertà di circolazione, di stabilimento e di prestazione di servizi.

Non solo secondo il Tar non c'è contrasto, ma «l'interpretazione letterale e teleologica della legge n.49/2023 depone in maniera inequivoca per la sua applicabilità alla materia dei contratti pubblici». «Il legislatore - ricorda la pronuncia -, al dichiarato intento di tutelare i professionisti intellettuali nei rapporti contrattuali con "contraenti forti" ha espressamente previsto l'applicazione della legge anche nei confronti della Pubblica Amministrazione e ha riconosciuto la legittimazione del professionista all'impugnazione del contratto, dell'esito della gara, dell'affidamento qualora sia stato determinato un corrispettivo qualificabile come iniquo ai sensi della stessa legge».

«Non a caso, l'art. 8, Dlgs. n. 36/2023, oggi prevede che le Pubbliche Amministrazioni, salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente, devono garantire comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso nei confronti dei prestatori d'opera intellettuale».

Dunque, la legge sull'equo compenso si applica anche al Codice dei contratti. «Diversamente opinando, l'intervento normativo in questione risulterebbe privo di reale efficacia sul mercato delle prestazioni d'opera intellettuale qualora il legislatore avesse inteso escludere i rapporti contrattuali tra i professionisti e la Pubblica Amministrazione che, nel mercato del lavoro attuale, rappresentano una percentuale preponderante del totale dei rapporti contrattuali conclusi per la prestazione di tale tipologia».

Secondo il Tar il compenso determinato secondo il Dm Parametri non è ribassabile

Secondo i giudici del Tar il compenso determinato dall'amministrazione ai sensi del Dm Parametri «deve ritenersi non ribassabile dall'operatore economico, trattandosi di "equo compenso" il cui ribasso si risolverebbe, essenzialmente, in una proposta contrattuale volta alla conclusione di un contratto pubblico gravato da una nullità di protezione e contrastante con una norma imperativa». E questo perché la legge 49 riconosce come equo il compenso determinato secondo il Dm Parametri e come nulle le clausole che vanno contro il principio dell'equo compenso.

Ribasso possibile solo su spese e oneri accessori

Inoltre, quando la gara viene aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rapporto qualità/prezzo, «è fatta salva in ragione della libertà, per l'operatore economico, di formulare la propria offerta economica ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori».

«Siffatta conclusione - proseguono i giudici -, oltre ad assicurare la coerente e coordinata applicazione dei due testi normativi, consente di escludere che la legge n. 49/2023 produca di per sé effetti anti concorrenziali o in contrasto con la disciplina dell'Unione europea».

Gare senza ribasso sui compensi non ledono il principio della concorrenza

I giudici osservano, inoltre, che «escludere la proposizione di offerte economiche al ribasso sulla componente del prezzo rappresentata dai "compensi" non è un ostacolo alla concorrenza o alla libertà di circolazione e di stabilimento degli operatori economici, ma al contrario rappresenta una tutela per questi ultimi, a prescindere dalla loro nazionalità, in quanto permetterà loro di conseguire un corrispettivo equo e proporzionato anche da un contraente forte quale è la Pubblica amministrazione e anche in misura superiore a quella che sarebbero stati disposti ad accettare per conseguire l'appalto; inoltre, l'operatore economico che, in virtù della sua organizzazione d'impresa, dovesse ritenere di poter ribassare componenti accessori del prezzo (ad esempio le spese generali) potrà avvantaggiarsi di tale capacità nell'ambito del confronto competitivo con gli altri partecipanti alla gara, fermo restando il dovere dell'Amministrazione di sottoporre a controllo di anomalia quelle offerte non serie o che, per la consistenza del ribasso offerto su componenti accessorie del prezzo, potranno apparire in buona sostanza abusive, ossia volte ad ottenere un vantaggio indebito traslando su voci accessorie il ribasso economico che, in mancanza della legge n. 49/2023, sarebbe stato offerto sui compensi».

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