Cati : [post n° 436493]

Portico e testo Reg. Edil. Unico

Buongiorno, mi aiutate anche se non sono architetto? Nel 2000 faccio una ristrutturazione parziale di casa del '58 con demolizione e ricostruzione, sopra l'ingresso mi creano una sporgenza, di 1,40 mt per 2,46 metri larga, a due falde che esce dal tetto a una falda, inserendosi nella falda per poco più di un metro, scopo protezione atmosferica, sostenuta da 2 pilastri a terra rientranti di circa 40 cm per parte. Il geometra non me la disegnò causa distanza di mt 9,20 dalla casa di fronte di mia zia. Apparentemente non sarebbe ora sanabile il portico. Il geometra del comune, interpellato da un mio geometra che presenta la situazione come nuova costruzione, parla di nuova costruzione con volume da eseguire necessariamente senza i due pilastri, che quindi dovrei far togliere: e a me vien male. Leggi leggi, le tettoie non farebbero volume utile, addirittura se sotto il mt 1,50 neanche accessorio , ma neppure i porticati, in base al Reg. Edilizio Unico. Ma è in vigore 'sto regolamento inequivocabile? Trovo infatti in più parti :
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Ogni professionista tecnico, così come ogni Comune di Italia dovrà, da adesso in avanti,
fare riferimento alle nuove 42 definizioni standardizzate del prossimo testo di Regolamento Edilizio Unico:
15.Superficie accessoria (SA)- Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
1. i portici e le gallerie pedonali. etc
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Mi potete aiutare a capire se il portico, il mio è anche piccolo, fa superficie accessoria non computabile al fine del calcolo distanze? (Le varie sentenze anche del Consiglio di Stato sono quasi inequivocabili, ma mi sembra di essere su un altro mondo rispetto alla decisione del comune.) Se sì secondo voi come dovrei presentare la cosa in comune? I portici piccoli non dovrebbero necessitare neppure di permesso di costruzione, ma non oso sperare che la cosa sia facile da superare. Grazie mille !

desnip :
Il problema è che lo Stato può fare tutte le leggi e le semplificazioni che vuole, ma poi nel Comune di Vattelapesca si fa quello che decide il geometra dell'ufficio tecnico.
Quindi segua le sue indicazioni che va sul sicuro.
Uno :
Completamente in disaccordo con desnip. Se hai un idea, hai studiato e sei convinto di ciò che dici, portala avanti. Sei tu che firmi ed asseveri una pratica e dunque ti prendi la responsabilità delle tue dichiarazioni. Io mi sono più volte posto contro il parere di tecnici comunali che su determinati argomenti non sapevano una mazza ma dispensavano consigli come se la loro parola fosse la bibbia. E più volte ho presentato pratiche e dichiarazioni contro la loro "idea" rivelatori poi priva di fondamenta normative. Tu hai l'obbligo di giustificare le tue scelte ma loro, di contro, hanno l'obbligo di specificare perché ti dovrebbero negare di svolgere un intervento. Smontiamo questa concezione anni 80 secondo cui il tecnico comunale ha la ragione assoluta su tutto. Oggi siamo noi tecnici a prenderci la responsabilità nel male e nel bene e ad a-s-s-e-v-e-r-a-r-e.
Comunque si, segui il regolamento edilizio tipo. verifica eventualmente se la tua regione lo ha recepito con specifiche norme (la toscana ad esempio con il 64/R e con il 39/R) e controlla se il tuo comune ha delle prescrizioni in merito. La questione della distanza tra edifici è normativamente un campo minato dato che entrano in basso concetti sia civilistici che urbanistici ma le norme sono abbastanza chiare.
Cati :
Grazie, io sono un po’ come Uno, anche se costa fatica. Ho verificato che il Comune ha il termine del 30/9/20 per adeguamento al reg. edilizio tipo, che mi sono letta bene. Nel Nat del Comune è attualmente riportato che il portico se ha le colonne, anche se aperto, fa volume, contrariamente ad esempio al Nat di un comune vicino. Però io sosterrò che il mio è una tettoia, sui pilastri vi è la cassetta delle lettere – che è una pertinenza- e la definizione di tettoia dalle 42 definizioni è:” Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali”; credo anzitutto una tettoia possa essere appoggiata ad un muro, inoltre la mia, sempre dalle 42 def., ha profondità inferiore a mt 1,50 quindi: “le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile” ergo guardando la def. di volume sempre tra le 42 def: “Volume totale o volumetria complessiva – Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda” e guardando tutte le definizioni presenti vedo che la superficie totale (def n.12) è data dalla somma di tutte le superfici, logicamente; quindi guardo tutte le superfici elencate di seguito e vedo che dalla Lorda è esclusa l’accessoria, la Utile si calcola al netto della accessoria stessa, nella def. di Sup Accessoria non si ricomprende la tettoia inferiore al 1,50 appunto, la Complessiva e la Calpestabile si riferiscono alla utile e alla accessoria, deduco quindi che tale tettoia non faccia volume e quindi alla stregua di (traggo una definizione usuale dai reg.edil.) “ Sono esclusi dal computo della distanza: - gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi o altri elementi architettonici di facciata che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 metri;
alla stessa stregua quindi la tettoia di largh. Inferiore al 1.5 mt perché non crea volume.

C’è qualcosa che non va in quanto scritto? Se fin qui tutto fila liscio, vi è forse il problema di farla passare come una tettoia, ad esempio in questa sentenza del Consiglio di Stato : “Consiglio di Stato, Sez. II n.8417 del 11 dicembre 2019 Urbanistica.Costruzione tettoia e permesso di costruire” di definisce la tettoia come:
“- con il termine tettoia si intende uno spazio coperto aperto verso l'esterno, e, quindi, un'opera tipologicamente inequivocabile, non suscettibile di completamenti quali mura perimetrali a chiusura, in quanto esaurentesi nell'insieme degli elementi strutturali e di copertura;” ma più avanti i giudici fanno riferimento ad una sentenza su una tettoia aperta su tre lati, e non quattro quindi, e commentano con: “Ad esempio, è stata esclusa la rilevanza volumetrica di una tettoia in legno ad una sola falda, di forma rettangolare, avente dimensioni di mq. 31,42 e altezza in gronda di m. 2,50 ed alla gronda di m. 2,65, realizzata sul terrazzo di proprietà, ad esclusivo servizio di detto piano, poggiante per un lato direttamente sulla struttura esistente del fabbricato e per l’altro su pilastrini in legno: e ciò in quanto, come affermato già in precedenza dalla giurisprudenza, detto manufatto è aperto su tre lati (Tar Campania, sez. I Salerno, n. 109 del 16 gennaio 2017).
In questo caso la tettoia è aperta su tre lati e non viene considerata nuova costruzione.”
Ora, indipendentemente dal permesso di costruire che è un altro paio di maniche, mi sembra che una tettoia possa definirsi tale anche se appoggiata al muro.

La mia “tettoia” ha la copertura in tegole come il resto del tetto ma è separata da una scossalina, potrei togliere le tegole e mettere perline in legno, a quel punto sarebbe anche tutta in legno. La casa è cmq tutta in legno essendo prefabbricata, poi rasata con intonaco sia dentro che fuori: ecco perché mi diventa anche difficile togliere i pilastri, mi hanno detto che dovrebbero squarciare il muro per mettere delle placche interne, e reintonacando non verrebbe neppure bene. Il resto della casa è del ’58, sistemata a metà in quanto ci facciamo praticamente tutti i lavori da soli. C’era anche una tettoia mezza marcia con la vite rampicante, si vede un po’ da una foto, ma credo il geometra abbia fatto le foto per il comune dopo che l’avevamo tolta. Ho chiesto anche l’accesso agli atti, vediamo.



cati :
Ho in parte risolto positivamente: Ho appena sentito un architetto responsabile di un grosso Comune la quale architetto fa parte del gruppo di lavoro che spiega il RET ai comuni, nel suo è stato adottato e fra poco lo sarà anche nel mio , anzi il mio ha fatto capolino nel loro ufficio per chiedere lumi, quindi si presume almeno con la tettoia, e il portico, saranno in sintonia :
praticamente bisogna fare riferimento alla superficie utile, la quale dà volume e se fa volume incide sulla sagoma e fa distanza.
In sostanza mi ha detto: una tettoia fino a 1,50 o un portico (tutti e due con pilastri) non fanno nulla di questo, neppure distanza, la distanza rimane 10 metri ma questo tipo di costruzione non incide.
Ora rimane il problema: io le ho detto che è nuova costruzione, non ho osato la verità, ma sanarla sarà possibile? O nuova costruzione sarà possibile?
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