Marco : [post n° 451504]

Bonifico per spese professionali superbonus

Buongiorno a tutti.
Ho due domande sul bonifico per prestazioni legate al superbonus.
1. Il cliente mi ha fatto un bonifico ordinario per il compenso di accesso agli atti e rilievo stato di fatto. Deve per forza rifarlo in modalità bonifico parlante per portare in detrazione la spesa?

2. Se lo fa in modalità bonifico parlante ho visto che viene applicata una ritenuta d'acconto dell' 8%. Ma se il mio compenso è 100 il bonifico lo deve fare di 108 oppure la ritenuta è a mio carico?

Grazie


Sui bonifici, al momento dell'accredito dei relativi pagamenti, viene applicata una ritenuta d'acconto (attualmente dell'8%)
archspf :
La ritenuta è a tuo carico salvo che il tuo profilo fiscale sia quello forfettario per cui può essere richiesto all'istituto bancario la non applicazione alla fonte per il regime di vantaggio.
Il cliente per detrarre le "spese sostenute", deve per forza pagare con bonifico parlante...
Marco :
Ok, grazie
desnip :
"salvo che il tuo profilo fiscale sia quello forfettario per cui può essere richiesto all'istituto bancario la non applicazione alla fonte per il regime di vantaggio."
Questa è una notizia che ignoravo... mi dai più dati archspf, per favore?
(anche se è talmente complicato contattare il mio istituto bancario che penso non glielo potrà mai dire, ahimè...)
paoletta :
ma è l'istituto bancario che emette il pagamento del cliente oppure il nostro che riceve a detrarre la ritenuta d'acconto?
archspf :
certamente @desnip. L'ADE con la risoluzione n. 47 del 5 luglio 2013 ha disposto che il contribuente che opera in regime di vantaggio fiscale (soggetto a imposta sostitutiva), attraverso una apposita dichiarazione verso il sostituto di imposta (per i bonifici parlanti è la banca/posta), possa ottenere la non applicazione della ritenuta alla fonte, diversamente recuperabili ma con una procedura che definirei quantomeno "scomoda".
Lascio il link al modello che, entro gennaio di ogni anno, invio via pec (ma lo si può fare anche a sportello) alla mia "banca": https://1drv.ms/w/s!Ai0GUgvDaxQKgaE7QV2o8NOYsfpeLA?e=GOGEd4

@paoletta: l'istituto del ricevente, quindi il nostro.
desnip :
Grazie mille!
paoletta :
wow grazie mille.
Adam Richman :
Sicuramente è una ovvietà, ma nel dubbio (vista la domanda di Marco sul chiedere al cliente il 108%) la scrivo lo stesso: nei casi in cui la tua banca applica la ritenuta dell'8%, nelle settimane successive ti manderà un documento che attesta l'importo di tale ritenuta. Tale importo potrà essere sottratto alle tasse da pagare l'anno successivo, perché di fatto la ritenuta è appunto un acconto.
archspf :
@Adam Richman, rispondo io per lui: nel forfettario non è un acconto ma un accollo ;-)
desnip :
Perchè un accollo? Scusami, ma di questioni fiscali non ne capisco una cippa... :-)
paoletta :
Perchè noi con il forfettario non possiamo scaricarci nulla in quanto la legge ha previsto di detrarre alla fonte dal reddito lordo il 22% di spese.
Ecco perchè il nostro commercialista prende la somma degli imponibili delle nostre fatture e inserisce il 78% di questo valore nella dichiarazione dei redditi. Da questo possiamo portare in detrazione solo la quota del soggettivo inarcassa, l'eventuale conguaglio del soggettivo e la quota di integrativo eccedente se non raggiungiamo il minimo con le fatture.
E stop, non possiamo portare in detrazione niente altro, nemmeno eventuali ritenute che ci fanno alla fonte.
Adam Richman :
@ archspf e paoletta: siete sicuri/e? A me risulta che la ritenuta sia un acconto sottraibile dalle tasse anche per i forfettari (semplificando: se devi pagare 1.000 ed hai avuto ritenute per 800€, ne paghi 200). Leggendo i vs. messaggi ho chiesto ad amici che hanno confermato la mia tesi, dicendo che lo hanno esplicitamente verificato con l'ultima dichiarazione dei redditi. Non ho chiesto conferma alla commercialista, ma la vs. posizione mi spiazza parecchio
archspf :
@Adam Richman, @desnip: è un "accollo" perchè è un regime che naturalmente non prevede ritenute alla fonte, pertanto anche in caso di erronea attribuzione (il regime come ho detto è esonerato), si può recuperare la somma con una procedura in dichiarazione dei redditi, ma ritengo debbano essere casi eccezionali e non certo la regola: con la risoluzione 9/2019 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità ai contribuenti in regime forfettario di chiedere il rimborso delle ritenute applicate erroneamente, secondo le modalità previste dall’articolo 38 del DPR 602/1973.

Chi applica la ritenuta (qualunque essa sia) incondizionatamente ad un forfettario ha evidentemente qualche problema di interpretazione: come forfettari noi versiamo all'erario già l'imposta sostitutiva, pertanto sarebbe un errore di concetto ed anche operativo.

Poi il fatto che le somme possano essere recuperate (compensazione) è un altro conto.
Adam Richman :
Urca, grazie per i chiarimenti. Nella mia cerchia di colleghi è prassi recuperare tali ritenute nell'ambito della dichiarazione dei redditi, senza che i rispettivi commercialisti abbiano avuto da ridire al riguardo.
desnip :
Paoletta, la ritenuta non è una detrazione, come dice Adam, ma un "anticipo" sulle tasse...
Per questo non mi tornava, ma con la spiegazione di archspf ho capito la differenza per i forfettari.
lele84 :
Per chi è forfettario, deve comunicare all’istituto bancario la non applicazione della ritenuta..stessa cosa se subite delle fatture di altri collaboratori,va dichiarata la non applicazione della ritenuta del 20%…
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