Salve. Una società di costruzioni e ristrutturazioni edili, in veste di general contractor(GC), deve eseguire degli interventi di manutenzione straordinaria per un suo cliente/committente, il quale ha accettato il preventivo "chiavi in mano" fatto dalla suddetta società, compreso di pratica edilizia. La società/GC, con mandato senza rappresentanza, incarica il professionista di redigere la Cila/Scia del caso e sostiene l'onere della prestazione del professionista per poi addebitarla al cliente/committente in modo separato dal costo totale dell'intervento.
Alla luce degli interpelli dell'AdE, 254/21 e 261/21 può ritenersi corretta come procedura? In caso affermativo, nella lettera d'incarico basterà specificare che il GC agisce con mandato senza rappresentanza del committente?
alesmar : [post n° 453993]
Rapporti general contractor-committente-professionista
La procedura deve essere innanzitutto inquadrata dal punto di vista deontologico e solo poi da quello fiscale.
Nella fattispecie si evidenzia che diversi ordini professionali hanno sempre prescritto che il rapporto (incarico) deve avvenire tra professionista e committente e tra quest'ultimo e il GC, evidenziando nei relativi contratti la "delega di pagamento" in forza della quale il professionista viene (solamente) pagato dal fornitore che addebiterà la spesa al committente.
A questo punto la questione si intreccia con quella fiscale e qui subentrano le citate risposte agli interpelli ove il riaddebito è considerato una "partita di giro" e pertanto non potrà subire variazioni: va sottolineato che sussistono due modalità che dipendono dal modello di contratto (con o senza rappresentanza) tale per cui i pagamenti effettuati nei confronti dei professionisti potrebbero essere ribaltati al committente, nel caso, come spese anticipate (art 15 D.P.R. n. 633/72).
Qui una traccia data dall'OARM: https://areaiscritti.architettiroma.it/media/CONSULENZE/Clausoledain…
Nella fattispecie si evidenzia che diversi ordini professionali hanno sempre prescritto che il rapporto (incarico) deve avvenire tra professionista e committente e tra quest'ultimo e il GC, evidenziando nei relativi contratti la "delega di pagamento" in forza della quale il professionista viene (solamente) pagato dal fornitore che addebiterà la spesa al committente.
A questo punto la questione si intreccia con quella fiscale e qui subentrano le citate risposte agli interpelli ove il riaddebito è considerato una "partita di giro" e pertanto non potrà subire variazioni: va sottolineato che sussistono due modalità che dipendono dal modello di contratto (con o senza rappresentanza) tale per cui i pagamenti effettuati nei confronti dei professionisti potrebbero essere ribaltati al committente, nel caso, come spese anticipate (art 15 D.P.R. n. 633/72).
Qui una traccia data dall'OARM: https://areaiscritti.architettiroma.it/media/CONSULENZE/Clausoledain…