Edoarcho : [post n° 468572]

Bagno disabili bar - comune di Milanl

Buongiorno colleghi,
ho un quesito tecnico da sottoporvi. Mi sto approcciando alla progettazione di un locale di somministrazione alcolici, nel comune di Milanl, con superficie dedicata alla somministrazione intorno ai 60 mq, con all’incirca 28/30 coperti, quasi tutti al bancone. Il quesito è relativo all’obbligatorietà del bagno disabili: il dm 236/89 prevede che per “locali privati aperti al pubblico” di superficie netta inferiore a 250 mq il requisito della visitabilitá puó essere rispettato anche solo prevedendo per il disabile l’accesso al servizio ivi svolto, e dunque NON prevede l’obbligatorietà di bagno disabili. Consultando il Regolamento edilizio di Milano si legge peró: “qualora l'unità immobiliare venga destinata ad un'attività aperta al pubblico (es. pubblici esercizi, attività di servizio alla persona..) dovrà contestualmente essere dotata di un locale bagno per disabili con le caratteristiche di cui al punto precedente.”

Mi chiedo dunque dove sta il vero? il quesito nasce da particolari richieste della committenza di avere una disposizione dei coperti su quote differenti dal piano di calpestio che portano alla necessità di avere delle pedane sopraelevate (leggasi barriere architettoniche) che comunque renderebbero difficile, se non impossibile, l’accesso al servizio igienico per il disabile.

Grazie
Davide C. :
A mio avviso, in paese "civile" non si dovrebbe solo interpretare la normativa su questi temi. Il disabile deve poter accedere al locale indipendentemente dalla normativa.
Edoarcho :
Caro Davide, questo è un sicuramente un punto fondamentale dell’architettura: la garanzia di fruizione al di lá di disabilitá motorie o handicap di vario genere. Tuttavia mi preme anche sottolineare che, purtroppo, i nostri valori morali o etici non sempre corrispondono a quelli dei nostri committenti così come, ad esempio, anche i gusti estetici di finiture ed altro. Questo non significa peró che si possa rinunciare in toto ad ottenere commesse, col rischio poi di andare a finire nei tanto discussi studi che pagano una miseria e che sono sicuro, saresti pronto a screditare in qualche altro post dall’alto della tua evidentemente infinitá moralità. Purtroppo non credo sia colpa del tecnico nè del committente, quanto forse di una istituzione che lascia spazio ad interpretazione a chi CI METTE I SOLDI, (leggi=imprenditore che ci da il lavoro). Quello che ho chiesto è un parere tecnico, non un giudizio, sopra il quale possiamo discutere e trovarci probabilmente anche d’accordo davanti ad un caffè, non su un blog di professionisti. Ti ringrazio comunque per il contributo morale.
ArchiFra :
La norma a cui fare riferimento è anche la lr6/89 che, da tecnico suap, vedo essere sconosciuta al 99% dei tecnici che presentano le pratiche.
Comunque il r.e. è più restrittivo e quindi è superiore.
Edoarcho :
Grazie, l’unica cosa che non mi è chiara è che nel R.E. non trovo riferimenti alla possibilitá di andare in deroga per motivi strutturali ad esempio. Mi chiedo quindi perchè per una motivazione del genere si puó fare riferimento alla 236/89 mentre per la motivazione dei 250 mq no.
ArchiFra :
La deroga per motivi strutturali è contenuta all'all'art.20 della lr 6/89. Il r.e. non può citare al suo interno tutte le norme esistenti.
Ma comunque nel tuo caso non esiste la deroga perché sono scelte progettuali. I motivi strutturali sono ad esempio edifici storici con muratura portante non modificabile per avere il bagno a norma e dimostrazione che è tecnicamente impossibile. Non certo perché la committenza vuole un percorso a dislivelli.
Ps leggiti bene la legge citata: ove gli interventi siano pari o superiori alla MS è fatto obbligo rendere accessibili i locali e non solo visitabili con condizione a meno che ricorrano i requisiti di cui all'art 20 della 6 che permettono il ricorso all'art.5.7 del dm 236
Edoarcho :
Ti ringrazio molto per la risposta, è tutto molto chiaro!
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