Nel caso di cantiere allestito e lavori non eseguiti perché si attendeva che la committenza ottenesse la cessione del credito dalla banca, è dovuto il pagamento per la provvista di materiali e allestimenti non utilizzati? ad esempio:
- la provvista a piè d’opera di pannelli di isolante termico a cappotto
- la provvista nel magazzino dell’impresa di componenti del generatore dell'impianto centralizzato
- il nolo del ponteggio che è installato da 10 mesi: montaggio, smontaggio e nolo x 10 mesi
- il nolo della gru, è stata installata, doveva servire due cantieri, non è stata utilizzata nel cantiere in oggetto ma è stata utilizzata nel cantiere adiacente
Cerco anche una consulenza diretta sul problema, se qualcuno è interessato può contattarmi all'indirizzo email
Le : [post n° 472597]
Pagamento provvista di materiali e allestimenti
Non serve consulenza, la risposta non può essere che una: SI è dovuta. Mica la ditta può attendere la disponibilità del committente, tanto più che si trattava di cessione del credito. Il problema per i tempi di risposta della banca non può certamente essere caricato sull'impresa
La cessione del credito, che è una mera opzione esercitabile dal contribuente ai fini fiscali, non si sostituisce agli accordi contrattuali nè costituisce una formula per non pagare lavori o le prestazioni inerenti un progetto di ristrutturazione/riqualificazione.
Pertanto confermo, che è dovuto il pagamento di noli e provviste di forniture, che saranno state acquistate sulla base di un accordo e non "spontaneamente", relative al cantiere, con o senza il bene placido della banca o altro intermediario sulla cedibilità del relativo credito di imposta.
Il fatto che non si abbiano le risorse economiche o che non sia garantita l'acquisibilità del credito per ottenere liquidità, non trova giustificazioni sul piano delle obligazioni.
Pertanto confermo, che è dovuto il pagamento di noli e provviste di forniture, che saranno state acquistate sulla base di un accordo e non "spontaneamente", relative al cantiere, con o senza il bene placido della banca o altro intermediario sulla cedibilità del relativo credito di imposta.
Il fatto che non si abbiano le risorse economiche o che non sia garantita l'acquisibilità del credito per ottenere liquidità, non trova giustificazioni sul piano delle obligazioni.