Buongiorno colleghi,
sto seguendo un lavoro superbonus su minicondominio, autorizzato con cilas a metà 2022. I committenti hanno chiesto di installare un ascensore interno al posto della scala esterna a servizio del subalterno della nonnina (su tre piani). Esiste già un cavedio/predisposizione, quindi i lavori saranno minimi, ma richiedono di spostare di 20 cm delle pareti divisorie nell'appartamento della figlia (che ovviamente acconsente).
Trattandosi di abbattimento di barriere architettoniche in regime di superbonus , come vanno inquadrati i lavori?
Sufficiente la CILA-S in quanto edilizia libera in ambito superbonus?
Serve una SCIA perché pur essendo abbattimento b.archit. e superbonus, si ha una diversa suddivisione dei sub con successivo aggiornamento catastale, e l'ascensorino richiede anche calcoli strutturali.
F.Romani : [post n° 477475]
SCIA o CILA o basta la CILA-Superbonus?
Mi permetto di dire che dopo 3 anni non è possibile avere ancora certi dubbi che peraltro sono stati già ampiamente superati dalle circolari, guide e interpretazioni autentiche.
Detto questo e dunque ammettendo il "caso particolare", dalla domanda pare tuttavia non sia chiara la netta distinzione tra CILA-S (che è un regime speciale ed esclusivo per i soli interventi agevolati da superbonus) e regimi ordinari.
L'intervento di "spostamento" dei divisori non rientra nell'applicazione dell'agevolazione e peraltro prevede proprio titolo che nel caso di specie potrebbe essere una CILA (in quanto c'è "perequazione" delle superfici, mantenendo inalterati gli altri parametri) sempreché non siano interessate le strutture, viceversa occorrerà una SCIA ex art. 22: l'inquadramento deve essere fatto nel merito degli interventi urbanisticamente rilevanti che nel caso di specie sono le opere "correlate" all'installazione dell'ascensore (di fatto un ascensore interno rientrerebbe astrattamente in edilizia libera). Attenzione al discorso di ottenere l'autorizzazione sismica poichè è svincolato dalla necessità di un titolo superiore (v. sentenza TAR Lazio del 28 novembre 2018 n. 11553)
Con il superbonus, si incentiverà l'installazione dell'ascensore, integrando la pratica già depositata.
La diversa suddivisione dei sub è questione meramente catastale che non centra nulla con la fattispecie urbanistica, anzi ne è semmai una diretta conseguenza.
Detto questo e dunque ammettendo il "caso particolare", dalla domanda pare tuttavia non sia chiara la netta distinzione tra CILA-S (che è un regime speciale ed esclusivo per i soli interventi agevolati da superbonus) e regimi ordinari.
L'intervento di "spostamento" dei divisori non rientra nell'applicazione dell'agevolazione e peraltro prevede proprio titolo che nel caso di specie potrebbe essere una CILA (in quanto c'è "perequazione" delle superfici, mantenendo inalterati gli altri parametri) sempreché non siano interessate le strutture, viceversa occorrerà una SCIA ex art. 22: l'inquadramento deve essere fatto nel merito degli interventi urbanisticamente rilevanti che nel caso di specie sono le opere "correlate" all'installazione dell'ascensore (di fatto un ascensore interno rientrerebbe astrattamente in edilizia libera). Attenzione al discorso di ottenere l'autorizzazione sismica poichè è svincolato dalla necessità di un titolo superiore (v. sentenza TAR Lazio del 28 novembre 2018 n. 11553)
Con il superbonus, si incentiverà l'installazione dell'ascensore, integrando la pratica già depositata.
La diversa suddivisione dei sub è questione meramente catastale che non centra nulla con la fattispecie urbanistica, anzi ne è semmai una diretta conseguenza.