Pieruzzo : [post n° 478455]

Bonus ristrutturazione SCIA tardiva

Buongiorno,
clienti effettuano opere di ristrutturazione su un immobile unifamiliare (opere interne, esterne, rifacimento tetto), senza nessun alcun titolo abilitativo. In quanto le opere non sono ancora completate si è pensato alla presentazione di una S.C.I.A. in corso di esecuzione (art. 37 comma 5 dpr 380/2001). Domanda: è possibile accedere alle detrazioni del bonus ristrutturazione e di conseguenza anche al bonus mobili? Riferimenti normativi/circolari AdE a riguardo?
archspf :
NO non è possibile accedere a detrazioni per il semplice fatto che fino all'acquisizione della legittimità (chiusura della pratica) l'immobile risulterebbe irregolare.
Archstasis :
Dal mio punto di vista la risposta è SI.
Premesso che le opere eseguite e quelle ancora in corso, nonostante avvenute senza titolo abilitativo … dal punto di vista urbanistico sono consentite e conformi alla normativa edilizia, l’unica violazione è averle realizzate senza autorizzazione pertanto siamo nel caso di opere sanabili attraverso il deposito della pratica edilizia corretta (ma in sanatoria), versando i diritti di segreteria e le sanzioni previste in merito.
In tal caso, per rispondere alle tue domande, com'è vero che l'art. 49 del TUE prevede la decadenza dei benefici fiscali per interventi abusivi, è altrettanto vero che l'art. 50, al comma 4 stabilisce che Il rilascio del permesso in sanatoria produce automaticamente la cessazione dei provvedimenti di revoca dalle disposizioni agevolative previste all’art. 49, e il comma 5 prevede che, In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria.
L’Agenzia delle Entrate, in tema di abuso e decadenza dei benefici fiscali, conferma quanto previsto dal TUE e chiarito più volte negli interpelli quando è consentito usufruire delle agevolazioni, affermando che non vi è decadenza dai benefici fiscali “purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto nelle normative vigenti ”, al termine della procedura sarà opportuno comunicare all'Amministrazione finanziaria l’avvenuto rilascio del titolo in sanatoria. La “sanatoria edilizia”, dunque, ove vi siano i presupposti per la sua applicabilità, consente di tutelare le agevolazioni bonus Irpef per ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 16-bis Tuir.
Nel tuo caso che trattasi di una SCIA e i lavori sono ancora in corso, depositare la pratica e pagare quanto dovuto, ti consente di tutelare le agevolazioni bonus Irpef per ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del Tuir. Così puoi usufruire delle agevolazioni non solo per i pagamenti dei lavori in corso e quelli da fare, ma rientrano anche gli interventi e i pagamenti già eseguiti.
La conferma a quest'ultima affermazione, in merito dell’efficacia temporale e retroattività della sanatoria edilizia, la giurisprudenza si è schierata a favore del cliente affermando: “gli effetti della sanatoria edilizia retroagiscono al momento dell’insorgenza del vizio sanato, con la conseguenza che vengono meno gli impedimenti alla concessione della agevolazione fiscale”
E ancora, la Commissione Tributaria Centrale ha statuito che “la sanatoria, pur intervenendo in un momento successivo, cancella ogni vizio precedente del rapporto e di conseguenza retroagisce al momento in cui lo stesso è sorto, attribuendogli validità fin dall'origine”.
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