paola2 : [post n° 488750]

situazione diffusa: difformità edificio e mancato rispetto dei RAi

Buongiorno,
Sono partita da quella che sembrava una situazione banale, ovvero semplice sanatoria per opere interne difformi, al classico vaso di pandora scoperchiato.. ovvero, accesso agli atti >verifiche globali del fabbricato (compreso il piano superiore) e... apriti cielo!
Per la verità me lo aspettavo, vista l'età del fabbricato, ma i clienti continuavano a ribadire la loro totale fiducia legata alle almeno 6 autorizzazioni esistenti...
Morale,
- fabbricato più grande di 10 cm per lato (ma sotto il 2% rispetto le dimensioni autorizzate)
- aperture, tutte, di dimensioni diverse rispetto lo stato autorizzato,
- mancanza di 1 autorizzazione per il mutamento da veranda a locale abitativo,
e, per non farmi mancare nulla, allo stato di fatto in 1 locale (soggiorno), nonostante la porta finestra sia stata realizzata più grande di quella autorizzata, non è soddisfatto il RAI di 1/8.
Calcoli alla mano, anche conteggiando "completamente" la superficie finestrata dichiarata (non quella effettivamente realizzata), non lo sarebbe stato neppure nell'anno della autorizzazione edilizia (1980).
Visto che 1/8 è in vigore dal 1975....
Per questo aspetto meglio aspettare che il Salva Casa di Salvini apporti modifiche al DM 5.7.1975?
(apriti cielo anche qua... all'inizio il nome Salvini è stato un nome impronunciabile, una bestemmia proprio.... ma quando ho aperto uno scenario possibilista sulla veranda>soggiorno, guarda caso ho visto un cambio di atteggiamento.... lascio a voi i commenti)
A complicare le cose c'è che l'altro proprietario (del sopralzo della originaria abitazione unifamiliare) si rifiuta categoricamente di mettere mano alla pratica adducendo che lui ha la casa conforme (io invece sono certa di no..)e che comunque ci penserà quando vorrà vendere.
o ci penseranno i suoi figli.
Dai conteggi fatti la volumetria del lotto è, seppur di pochi metri cubi, superiore al volume realizzato...
Mi chiedo se oltre agli oneri di urbanizzazione e al doppio del costo di costruzione relativo alla veranda > soggiorno, si debba pagare la sanzione anche per questo aumento di volume del fabbricato (con lo stesso criterio, ovvero oneri + 2 x costo costruzione)?
Grazie
archspf :
In punta di diritto la tolleranza è riferita alla "singola unità immobiliare", pertanto il conteggio dovrebbe essere fatto (purtroppo) a parti, dovendo verificare il limite delle variazioni essenziali (art. 36-bis) per non sconfinare in difformità totale (art. 36).
Hai parlato di "volumetria del lotto è, seppur di pochi metri cubi, superiore al volume realizzato", se non è una involontaria inversione (il volume realizzato è, seppur di pochi metri cubi, superiore alla volumetria del lotto) non vi sarebbe sanatoria in quanto a norma del 34-bis comma 2-bis, non rappresenta difformità «il minore dimensionamento dell'edificio». Diversamente si procede come sopra.
Pertanto nel caso l'edifico sia di volume inferiore, non c'è sanatoria/sanzione, mentre per la veranda devi verificare la presenza di cubatura come descritto nell'altro caso: a) doppia conformità; b) conformità asincrona.
Attenzione al fatto che pur in presenza di difformità non sanabili (Rae <1/8) può ricorrere alla sanatoria condizionata adeguando con interventi, nelle more dell'accoglimento dell'amministrazione.
paola2 :
Chiarisco la parte della volumetria:
Ogni lato del fabbricato, oggi, è 10 cm piu' grande rispetto all'autorizzato del 1960
O meglio ad alcune delle pareti originarie.
Perchè poi nel 1980 venne fatto un sopralzo (con regolare CE) che già aveva nello stato di fatto l'accorpamento della "veranda-soggiorno " (di cui non c'è autorizzazione).
I dati del 1960 , indicati nello scarno disegno, sono 3: Area disponibile - Area Coperta e Cubatura
Se calcolo il fabbricato sulla base dei lati (in comune con lo stato attuale) maggiorati di 10 cm eccedo Cubatura e Area Coperta.

Situazione attuale al 2024:
La volumetria del lotto (calcolata con gli attuali indici- SL e If) è superiore quindi ho metri cubi a sufficienza per contenere gli aumenti volumetrici.
Ma, e ti chiedo
Se non avevo capito male, essendoci una autorizzazione mancante a livello di edificio originario (il mutamento da veranda a soggiorno) per potere regolarizzare devo necessariamente prendere in considerazione l'edificio nella sua globalità.
e non posso prendere in considerazione la singola unità immobiliare per cui varrebbero le tolleranze.

Correggimi se mi sbaglio...

Avevo già pensato di sanare "condizionatamente" con la creazione di un ingresso (che non piacerà ai clienti) che consenta di di rimpicciolire il soggiorno per farlo rientrare nel RAi >1/8 (che tu, "archspf" chiami Rae)
ma ho uno stato di fatto di un edificio più grande e col "vuoto" autorizzativo della veranda.

Alcuni colleghi, vista la presenza dei certificati di abitabilità di tutte le unità abitative , avrebbero preso l'ultimo stato autorizzato (CE del 1986) senza considerare la mancata autorizzazione della veranda-soggiorno.

Cioè se mi chiedessero una "dichiarazione di stato legittimo dell'immobile" io non la potrei fare.

Sono troppo pignola io??
archspf :
Corretto e No, non sei tu pignola. Non si può solo "prendere" l'ultimo stato autorizzativo ma occorre, come hai perfettamente fatto, una sovrapposizione poichè non esiste "sanatoria implicita".
Sulla cubatura, essendo riferita al "lotto" e dunque all'edificio, la verifica dovrebbe teoricamente essere sempre fatta a livello di fabbricato poichè non potresti astrattamente privare gli altri proprietari dello stesso "diritto": in pratica si dovrebbe poter ridistribuire la cubatura "residua" (meglio dire forse risultante dai nuovi indici) in base ad un criterio oggettivo (leggasi proporzionale).
Perlomeno questa è il modus operandi con il quale mi sono formato.

sui RAE è un refuso, perdonami: RAI...si vede che la guardo poco :-P
Kia :
Paola2, tu hai fatto quello che andava fatto. Purtroppo una volta i controlli non erano per nulla stringenti e anche a me sono capitate cose assurde su concessioni comunali rilasciate. Anche cose macroscopiche che dovevano saltare all'occhio dei tecnici istruttori.....
paola2 :
Uno dei problemi che riscontro spesso è il rilascio di agibilità su immobili non conformi.
Vaglielo a spiegare al cliente che , dal suo punto di vista, ritiene di essere a posto.
E non esiste responsabilità alcuna del tecnico comunale (di allora) su cui potersi rivalere o su cui fare leva (tipo negligenza)
All'oggi ereditiamo una marea di situazioni così.
Dove la corresponsabilità della Pubblica Amministrazione (perchè a mio avviso a fianco degli abusi commessi dai privati c'era la tolleranza totale da parte della PPAA) non ha alcun peso nella soluzione delle situazioni spinose.
Cioè, se un mio cliente, così come mi è capitato , ha modificato a suo piacimento, nelle dimensioni e nell'uso, un ripostiglio esterno , beh sono PROBLEMI SUOI.
quindi lo ripristina.
PUNTO.
Ma se un mio cliente amplia, sopralza, e divide, tutto con Aut.ni Edilizie, con rilascio di agibilità, e scopre 40 anni dopo che non va bene nulla, ne per dimensioni ne per cubatura o superfici, perchè a suo tempo il Controllore non controllava ma emanava certificati di agibilità, beh anche io sarei un po 'n....zzata.
Archifish :
Le difformità non rilevate (o rilevate e non contestate) in fase di rilascio di agibilità con sopralluogo, rientrano tra le cosiddette "tolleranze" e non richiedono sanatoria. Questo, quantomeno, è ciò che prevede la normativa vigente in Regione Emilia Romagna. Dovrei verificare se tale chiave di lettura sia stata riproposta anche nel recente "Salva Casa" (che ricalca in buona parte quanto già normato in E.R.).
Ovviamente, si apre un mondo di interpretazioni e punti di vista sulle difformità più "pesanti", ma in tanti frangenti, la norma, toglie le castagne dal fuoco.
archspf :
@Archifish sul punto approfitto per domandarti un tuo parere: il rilevamento/non rilevamento non dovrebbe anche risultare agli atti dell'esito del sopralluogo? ad esempio non dovrà comparire un verbale con una qualche formula del tipo "non risultano difformità", oppure si intende implicitamente acquisito dal rilascio dell'agibilità? Grazie
Archifish :
Ovvio che se risultasse, sarebbe il massimo auspicabile. C'è da dire, però, che non mi è mai successo che certi dettagli venissero riportati dai verbali di sopralluogo o nei rilasci di agibilità. Quello che mi è capitato fino ad ora per le mani, sono poche righe, molto sintetiche, in cui, in buona sostanza si dichiara: "va tutto bene, agibilità rilasciata".
Sempre limitatamente alle mie esperienze personali, ad oggi, nessun U.T. comunale ha avuto nulla da eccepire in tal senso. Mi son sempre sentito dire: "C'è l'agibilità?...bene...per noi la difformità non è abuso, lo dice la legge regionale e lo spiega nel dettaglio la circolare interpretativa ai comuni".
Se poi devo esprimere un parere, direi che molto dipende da quanto si è disposti o vogliosi di entrare nel dettaglio, così come molto dipende da quale difformità si intende ascrivere alle tolleranze. Stesso dicasi per le ragioni che ci inducono ad accertamenti in tema di conformità. Ci andrei coi piedi di piombo, ad esempio, per evidenti discostamenti da quanto previsto dai requisiti igienico sanitari (soprattutto per difformità successive alla loro introduzione e non ravvisate), in caso di compravendite o ancora, in tutti quei frangenti in cui si rischia di non poterci mettere una pezza con un successivo intervento edilizio (in ogni caso, sono solito scrivere nero su bianco qualcosa che suona come: "al netto delle tolleranze previste dalla normativa "xyz" e da eventuali interpretazioni normative discordanti da quelle dello scrivente").
Me ne "approfitto", invece, in tutti quei casi in cui, ad esempio, la verifica della conformità è propedeutica ad un successivo intervento da parte del medesimo proprietario che andrà a cancellare o modificare la difformità, idem se si tratta di dimensioni o posizioni di una finestra, ecc, ecc.
Discorso molto ampio, in generale che non può prescindere da valutazioni in capo a responsabilità, rischi, benefici per ogni singolo caso specifico.
Va detto che, ad oggi, tra errori grafici di rappresentazione, errori materiali corretti in cantiere, difformità non contestate in sede di rilascio dell'agibilità, ecc, ecc, se ci si muove bene, se la committenza è disposta ad assumersi gli oneri delle dichiarazioni e si "concorda" l'iter con gli uffici comunali, dimostrando fermezza e conoscenza della materia, è davvero molto complicato incappare in sanatorie di proporzioni "bibliche" come accadeva un tempo, anzi, il più delle volte si potrebbe proprio evitare di sanare. E' più la paura di non essere "capiti" con tutte le conseguenze legali del caso o le situazioni di stallo che si vengono a creare, ad indurci a ritenere opportuno sanare che non la reale necessità farlo (diciamocelo, chi, oggi, ha voglia, tempo e soldi per portare in tribunale un Comune?).
Kia :
Il mio comune se ne è sempre fregato che ci fosse la abitabilità in caso di abusi. Un studio abbiamo avuto dei casi veramente complessi da affrontare, tutte cose anni 60-70 e chiaramente eseguite in fase di costruzione e con rilascio di abitabilità. Praticamente avevamo notato che era uso allegare alla richiesta di abitabilità dei disegni differenti pur facendo riferimento esplicitamente alla concessione iniziale. Una sorta di variante finale. Ebbene, trovato in più situazioni e anche altri colleghi confermano stesse esperienze, ad un certo punto si poteva pensare ad una "prassi" in qualche modo accettata dal Comune in quegli anni. E invece no. Adesso gli uffici dicono semplicemente che un tempo erano più sbrigativi, non ci badavano, bla bla bla, e alla fine fine hanno sempre ragione loro. Concordato un percorso di sanatoria, e si va avanti anche anni. D'altra parte adesso per vendere e comprare c'è molta più attenzione per cui i committenti preferiscono se si può intraprendere la via per sistemare piuttosto che trovarsi a non poter vedere
paola2 :
Io opero in Regione Lombardia.
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