Mr Sunrise : [post n° 492790]

Cila e obbligo iscrizione alla cassa edile

Buongiorno, vi propongo un caso studio perchè ho bisogno del parere di voi "esperti". La DL (lo stesso professionista svolge ruolo di progettista e DL) presenta una Cila per opere di ristrutturazione in appartamento. Terminati i lavori gli stessi vengono contestati dal committente e non dall'architetto. Rileggendo la Cila si riscontrano una serie di difformità ovvero:
- la ditta non ha l'obbligo di iscrizione alla cassa edile (perchè non ha dipendenti) ma, tuttavia, non vengono dichiarati altri soggetti coinvolti ne viene comunicato al committente che bisognava attuare tutta una serie di attività connesse alla presenza di più artigiani sul cantiere .
Quello che ora mi chiedo è:
Leggevo che da quanto è stato istituito il DURC on line anche le ditte senza dipendenti ma che operano nel settore edile hanno obbligo di iscrizione. E' esatto?
La responsabilità di queste dichiarazioni in Cila di chi sono? I pareri sono discordanti da una parte sembrerebbe che la responsabilità sia del committente (anche se ignorante) perchè è stato il committente ha scegliere la ditta dall'altra c'è chi sostiene che la DL ha il dovere di controllare la regolarità della ditte e di avvisare il committente in caso di incongruenze.
Grazie. Buona giornata.
eli71 :
- iscrizione a cassa edile e DURC non sono la stessa cosa, un'impresa può anche non essere iscritta alla cassa edile (spesso mi è capitato con le imprese che fanno impianti)
- nella CILA non è necessario indicare tutte le imprese che entrano in cantiere ma il progettista avrebbe dovuto indicare che serviva il CSP/CSE in caso di più imprese.Ci sono casi in cui si parte con un'impresa sola e poi si aggiungono lavorazioni per cui è necessario chiamare un'altra impresa, tutto dipende se fin dall'inizio si poteva presumere la presenza di più imprese o meno, in base alle lavorazioni da eseguire
- indipendentemente da chi sceglie l'impresa, la verifica dell'idoneità delle imprese deve essere fatta dal committente, come prevede l'art. 90 del d.l 81/2008. Se non è in grado poteva chiedere aiuto al DL, ma quest'ultimo non è tenuto a fare queste verifiche
Mr Sunrise :
Ti ringrazio per la risposta, e me ne approfitto per disturbarti nuovamente. Secondo il codice civile "Il Direttore dei Lavori, nel contesto del Codice Civile, è una figura professionale incaricata dal committente di assistere e sorvegliare l'esecuzione dei lavori, garantendo che questi siano svolti secondo il progetto e le norme vigenti" mentre secondo il codice degli appalti Pubblici " il Direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto". Più o meno le due leggi indicano gli stessi compiti tra i quali la regolarità amministrativa e la regolarità alle norme vigenti. Ora consideriamo il caso in cui il direttore dei lavori è compreso nel contratto d'appalto ed ha rapporti diretti con l'impresa un committente può supporre che la DL sia a conoscenza delle idoneità tecniche dell'impresa (parliamo di una classica ristrutturazione in appartamento senza opere murarie). Successivamente il committente si rende conto che in cila non vengono indicati altri soggetti, che l'impresa (come dichiarato dalla DL) non ha obbligo di iscrizione alla cassa edile perchè non ha dipendenti, non ha certificazioni che le consentano di realizzare gli impianti e sul contratto d'appalto non è previsto il subappalto. Mi domando:
la DL ha, almeno, il dovere di leggere il contratto d'appalto (dove viene compreso il costo del progettista e della DL), dichiarare in Cila tutti i lavori che andavano eseguiti e avvisare il committente della necessita di far intervenire altre maestranze in cantiere? In tutte le leggi che ho letto non c'è ne una che esoneri la DL dal dover conoscere il contratto d'appalto e se il committente sceglie un'impresa per rifare un tetto spiovente, la DL è consapevole che la stessa non ha i mezzi perchè non ha operai e sul contratto d'appalto non è previsto il subappalto in questo caso la DL ha il dovere di segnalarlo al committente?
fulser :
Non entro nel merito del discorso sulla DL perchè non abbastanza ferrata, ma mi preme ribadire qualche errore di fondo che viene reiterato:
"che l'impresa (come dichiarato dalla DL) non ha obbligo di iscrizione alla cassa edile perchè non ha dipendenti". NO, non è così.
Noi siamo serramentisti e facciatisti, lavoriamo ovviamente nell'ambito edile e delle costruzioni, ma NON siamo iscritti alla cassa Edile nè siamo tenuti ad esserlo.
Inoltre, DURC e Cassa Edile non sono la stessa cosa.
archspf :
Mi pare che di confusione ce ne sia parecchia.
L'idoneità tecnico-professionale è responsabilità, compito ed onere del Responsabile dei Lavori (v. obblighi D.Lgs 81/08 art. 90), non del DL che al massimo si limita a domandare i documenti, nel merito del suo dovere "informativo" ancorché nei confronti del proprio committente. Il contratto è materia che spetta esclusivamente alle parti, salvo che nell'incarico affidato al tecnico non vi sia indicata anche l'attività di "mediazione", comunque non dovuta per legge o deontologia e servizio da compensare a parte: l'impresa è scelta dal committente, non dal tecnico.
Non confondere le opere pubbliche con quelle private.

In generale:
a) l'assenza o meno dei dipendenti non centra nulla con l'iscrizione alla Cassa Edile che dipende dal "contratto di inquadramento"
b) nella CILA va indicata l'impresa principale, generalmente quella a cui sono affidati o l'appalto o le opere edili
c) la presenza anche non contemporanea di una impresa e più artigiani (o semplicemente più artigiani) non comporta obblighi sulla sicurezza che scattano invece in presenza di più imprese esecutrici (ovvero ditte con dipendenti; v. D.Lgs 81/08 art. 90 comma 4)
d) in ambito di camera di commercio si parla piuttosto di "impresa", "ditta individuale" e di "lavoratore autonomo", i quali posseggono specifici requisiti e capacità tecnico-organizzative in relazione alle sole attività (codici Ateco) richiamate nella stessa: cosicché in assenza di specifica attività ancorchè secondaria che riguarda gli impianti, una ditta edile non potrà MAI eseguire/certificare gli stessi (v. definizioni D.Lgs 81/08 art. 89)
e) il DURC è richiesto a chiunque, anche alla donna delle pulizie, e non fà alcuna differenza il fatto che non si abbiano o meno dipendenti in quanto riflette la regolarità contributiva che fino a prova contraria è obbligatoria anche per se stessi (v. D.Lgs 81/08 art. 90 comma 9).

Infine, il fatto che il tecnico sia pagato dall'impresa, salvo che non si tratti di "delega di pagamento", è una pratica errata e purtroppo assai diffusa, che si scontra sia con la deontologia che con il senso stesso del ruolo ricoperto: si genera un conflitto tra controllore e controllato, penalizzando gli interessi del committente. Tuttavia anche in questa circostanza al DL non sono dovute verifiche che spettano al committente, come già correttamente ed ampiamente anticipato dai colleghi che mi precedono.
MrSunrise :
@archspf ti ringrazio della risposta che mi ha chiarito una buona parte delle domande che mi ponevo e che preoccupavano il committente (nonché amico). La preoccupazione nasceva dal fatto che in Cila la DL non aveva indicato gli altri artigiani intervenuti e quindi si pensava che si sarebbe dovuto redigere il piano della sicurezza. È vero che il dl 81/2008 parla di "responsabile dei lavori" ma in alcune sentenze è altrettanto vero che la DL viene considerata responsabile di tutta una serie di adempiente (per dovere deontologico) che spettano al "responsabile" laddove il cantiere (per semplicità) non richieda la redazione di un piano della sicurezza o la nomine di altre figure tecniche. Cmq nel caso di specie se non ci sono errori o dichiarazioni non veritiere in Cila immagino che gli errori/orrori di esecuzione delle opere siano responsabilità, in parte, della DL se non altro per la mancata vigilanza. Un esempio hanno installato il parquet sulle vecchie piastrelle quando sul contratto era prevista la rimozione delle vecchie ceramiche. La DL sostiene che non era a conoscenza di questo tipo di lavorazioni ed è qui che mi chiedo se la DL ha o no l'onere di leggere, quantomeno, il contratto tra committente e imprese per capire che lavori bisogna fare e cosa indicare in Cila. A maggior ragione se il tecnico progettista e direttore dei lavori collabora direttamente con l'impresa.
Grazie
archspf :
Fermo restando che per come lavoro io ed altri colleghi, non facciamo mai DDLL su progetti/cantieri altrui, menchèmeno attività di "servizio" alle imprese, perchè sosteniamo fermamente il ruolo superpartes ed indipendente del tecnico/direttore dei lavori (autonomia professionale; assenza di conflitto deontologico; funzione di garanzia degli interessi del committente), per fare una direzione lavori seria è assolutamente necessario avere prima dell'inizio lavori:
- preventivo dell'impresa redatto sulla base del computo metrico (non estimativo, leggasi "capitolato") di progetto: servirà per la revisione della contabilità ed il controllo della tipologia e quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite
- progetto esecutivo perlomeno di base (specie se il preventivo/capitolato è il solito trito e ritrito copia-incolla impersonale)
- capitolato dettagliato con indicate le specifiche lavorazioni, cicli di posa e materiali da utilizzare
- contratto d'appalto con indicate le tempistiche, modalità di liquidazione, penali ecc.
Chiariamo subito che il contratto NON è il capitolato, il quale semmai, rappresenta uno degli allegati allo stesso: questo è stipulato tra committente ed impresa anche ad insaputa del DL in quanto consiste in un accordo civile per prestazione di opera materiale e contiene gli articoli e le clausole nel merito delle responsabilità e obblighi reciproci.

Detto questo, senza conoscere il contenuto almeno del capitolato, mi rimane assai difficile comprendere come si possa svolgere l'attività di direzione lavori dal momento che, per quanto da molti confusa con quella parallela del direttore tecnico di cantiere, assolve alle funzioni di "controllo" oltreché proporre soluzioni in caso di contingenze.

Nel merito della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, questa va effettuata a prescindere dalla complessità del cantiere o dalla necessità o meno della nomina dei coordinatori ed è sempre ed unicamente in capo al Responsabile dei lavori: persino lo stesso CSP/CSE ha funzioni collaterali, figuriamoci il DL che peraltro potrebbe non possedere nemmeno i requisiti specifici di legge.
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