arch.sergio : [post n° 493063]

Scala interna elemento di arredo

09/04/2025 [POST N° 492586]
Salve a tutti faccio seguito al mio post, dove nonostante i vostri preziosi consigli mi si ribadisce ancora che dovrei fare una SCIA e un CIS.
Suggerimenti oltre mandarli a quel paese e farli scrivere dal legale?
Grazie
archsp :
Allega una dichiarazione in cui fai riferimento la normativa di settore dove si evidenzia che il tuo caso non è contemplato tra quelli per cui è necessaria l'autorizzazione genio civile in quanto non incide sulle strutture/pubblica sicurezza. Diversamente sono loro nel difetto di non indicare (obbligo di motivazione) a quale riferimento normativo si basi la loro contestazione.
arch.sergio :
Grazie @archsp,
Sono in Lombardia, comune di Assago.
Ne ho fatta una, alla quale mi è stato negato il permesso, in quanto ritengono ancora di dover presentare una SCIA
ho scritto

"DICHIARA

che l’unità immobiliare sita al piano primo risulta dotata di un’apertura nel solaio (botola) che consente l’accesso al piano sottotetto. Tale apertura risulta legittimamente rappresentata in tutti gli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie precedentemente depositate presso l’Amministrazione Comunale, costituendo parte integrante dello stato legittimo dell’immobile.

L’accesso al sottotetto avviene attraverso una scala a chiocciola autoportante, come chiaramente evidenziato nella documentazione fotografica allegata. Tale scala non risulta né ancorata né collegata alla struttura portante dell’edificio, ma è da considerarsi un elemento autonomo, rimovibile e di arredo, privo di qualsiasi rilevanza strutturale. Per tali caratteristiche, l’intervento non configura opere soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma rientra pienamente tra gli interventi realizzabili tramite Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo D.P.R. 380/2001, come confermato dalla Tabella A – Sezione II – Voce B.6 del D.Lgs. 222/2016, in quanto trattasi di manutenzione straordinaria priva di opere strutturali.

Il piano sottotetto risulta privo di impianti di riscaldamento e climatizzazione, come già dichiarato nella SCIA in sanatoria prot. n. xxxxxxxx, e non è destinato alla permanenza di persone. Inoltre, è fisicamente separato dai locali abitativi da un setto murario perimetrale al foro e da una botola di chiusura, garantendo così la netta distinzione tra i volumi riscaldati e quelli non riscaldati.

Si precisa infine che l’intervento:

• non comporta incremento di superficie utile o volume;
• non determina alcun aggravio dei carichi strutturali;
• non modifica la sagoma, le prospetti o gli impianti dell’edificio;
• non comporta cambio di destinazione d’uso del piano sottotetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la pratica edilizia presentata sia pienamente legittima, conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente e coerente con quanto già protocollato presso gli uffici competenti."
Non saprei cos'altro dire
mi vedo alle strette con questo Tecnico che poi formalmente non mi ha negato la CILA ma ho solo ricevuto una mail non PEC
Kia :
Premesso che sono d'accordo con te che sia una esagerazione del comune non trattandosi di una scala in c.a. e neppure fatta dal fabbro su disegno strutturale e calcoli di ingegnere. Forse vogliono verifica degli ancoraggi alle strutture esistenti
archspf :
Per l'appunto nel merito delle "caratteristiche della scala" devi aggiungere il riferimento esplicito all'art. della legge regionale antisismica, ove risulti che il tipo di opera non è contemplato tra quelli rilevanti ed in ogni caso richiedenti autorizzazione sismica.
arch.sergio :
In Lombardia, l'allegato C che sarebbe quello privo di rilevanza mi dice che sono prive:
"24. Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello ≤ 1,50 m;" Non il mio caso in quanto >1.50 m
oppure
"Altri interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macrocategoria degli interventi “privi di rilevanza” in quanto non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici, poiché non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento."
La mia scala:
• non ha funzione strutturale (cioè non controventa o irrigidisce l’edificio);
• è ancorata in modo reversibile (smontabile);
• ha peso e dimensioni contenute (leggera, in alluminio e MDF, non cementata);
• è a uso interno e privato;
• ed è assimilabile per materiali e struttura ad altri interventi già ritenuti privi di rilevanza;
Posso aggrapparmi a questo?
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