Navigando in Rete, su un sito che effettua consulenze on line (non architetti), mi sono imbattuta in questa dicitura:
"Fattura non obbligatoria nei confronti dei privati ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, salvo non espressamente richiesta."
Il comma in questione parla di "cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante" quindi non capisco cosa c'entra con una consulenza.
E' possibile fare una cosa del genere?
desnip : [post n° 391044]
Fattura non obbligatoria
in ogni caso in quell'articolo si parla di "Commercio al minuto e attività assimilate", il che esclude le attività professionali o comunque le consulenze, che "commercio" non sono.
Mi sembra un abuso piuttosto palese.
Mi sembra un abuso piuttosto palese.
Infatti. Per la verità in quell'articolo c'è anche un comma (il 4) che parla anche di prestazioni di servizi, ma non si fa riferimento a quello.
E il bello è che chi commette questo abuso sarebbero dei legali...
E il bello è che chi commette questo abuso sarebbero dei legali...