Altezze minime e requisiti igienico-sanitari: in arrivo le deroghe per immobili tutelati

La novità inserita alla Camera nel Dl Semplificazioni bis

di Mariagrazia Barletta

Per gli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, arrivano precise deroghe ai requisiti di altezza minima e igienico-sanitari dei locali di abitazione, contenuti nel decreto del ministero della Salute del 5 luglio 1975.

Ad introdurre le deroghe è una modifica al Dl Semplificazioni bis approvata alla Camera. Sul testo del disegno di legge di conversione il Governo ha posto la questione di fiducia. Il seguito della discussione del decreto legge si terrà il 23 luglio in Aula alla Camera. Dopo il voto di fiducia e l'ok finale al provvedimento ci sarà un passaggio blindato al Senato, dove non ci sarà spazio per modifiche (il Dl va convertito entro il 30 luglio). 

Dunque, salvo colpi di scena, ecco le deroghe presto in vigore.

Le deroghe al Dm 5 luglio 1975

Viene aggiunto un nuovo comma all'articolo 10 del Dl Semplificazioni 2020 (Dl 76 del 2020), che dunque si innesta in un pacchetto di misure elaborate con l'obiettivo di «semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana».

Più nel dettaglio, in deroga alle disposizioni del decreto del ministro per la Sanità 5 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004, potranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
  • per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
  • ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di interesse culturale sottoposti a tutela e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.

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