serenella : [post n° 333035]

Pedana ponteggio mobile deve essere lasciata a che altezza?

Salve,
vorrei porvi il mio caso ed avere un vs suggerimento.
SI stanno effettuando dei lavori condominiali presso il mio stabile e a fine lavori il cantiere pone la pedana del ponteggio mobile sul mio piano dove c'è la possibilità a chiunque, specialmente a criminali, di poter accedere nella mia proprietà. Ho chiesto alla ditta di lasciare il ponteggio ai piani superiori, ma essendo un condominio tutto particolare, le persone che ci abitano dei vari piani si rifiutano far uscire gli operai dai loro appartamenti e di collaborare mettendosi nei panni di chi abita ai primi piani; sono costretta a non poter uscire di casa e di non dormire perchè chiunque ci gioca su questo ponteggio che è a quota stradale.
come devo risolvere questo fastidio? esiste una norma che preveda che il ponteggio deve essere ad una determinata quota dal livello stradale?
ponteggiroma :
Signora, per poterla aiutare sarebbe necessario almeno sapere:
1) cosa intende per pont mobile: il trabattello o il pont telescopico?
2) a che quota è il suo piano?
serenella :
Si intende ponteggio elettrico autosollevante e il piano di lavoro è ad una quota di 3 mt circa. Esiste una normativa che stabilisce a che altezza lasciare la pedana a fine lavori quotidiani? Ed in caso affermativo cosa dispone? Grazie
ponteggiroma :
Ok allora chiariamo prima di tutto una cosa, l'autosollevante non è un ponteggio bensì una macchina normata quindi dalla UNI EN 1495.
Solitamente per tali macchine a fine lavori si prescrive che debbano essere totalmente abbassate per evitare sovraccarichi sulle strutture portanti. Di normativa ne esiste in quantità esorbitanti, le ellego solo alcuni testi a carattere non esaustivo, se ha un po' di tempo ci dia un'occhiata.
Per la macchina specifica si ricordi che esiste sicuramente un libretto di autorizzazione ministeriale dove vengono spiegate per filo e per segno le modalità di uso per tutte le condizioni (a riposo e di lavoro)
Circolare 15/5/1980 n. 39; D.M. 22/5/1992 n. 466; D.M. 6/10/88 n. 451; D.Lgs. 81/08; D.Lgs 106/09
serenella :
Grazie mille.
arko :
Può assoldare una guardia del corpo per le ore notturne.
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