ago : [post n° 152520]

163/2006

DOMANDA:
Durante lo svolgimento dei lavori relativi ad un appalto per un contratto di X euro, e vinto con un ribasso del 5%, dopo aver eseguito lavori per l'80% dell'importo dell'appalto, l'appaltatore riceve dalla stazione appaltante un ordine di variazione di Z euro in meno.
L'appaltatore può rinunciare al contratto?
Se si, quanto gli sarà dovuto in tutto?
Se firma l'atto di sottomissione, quanto gli sarà dovuto a fine lavori?
POTETE AIUTARMI??
Saretta :
vero??????????????????????????????????????Per me è ARABO!!!
Vizio :
dai questa è chiaramenta una domanda per bocciarti all'orale....chi cavolo le sa ste cose????
mi :
Secondo me hai sbagliato bacheca, vai in quella dei consigli tra professionisti. Qui siamo ancora all'abilitazione!
Cmq facci sapere la risposta, è interessante. Complicato, ma interessante.
gigi :
Secondo me la normativa consente alla stazione appaltante di imporre lavorazioni in più o in meno nella percentuale massima del 20% dell'importo contrattuale.
spikes :
Avendo eseguito i 4/5 dell'importo lavori la stazione appaltante non può ordinare alcuna variante in diminuzione.(Art.12 comma 2 - D.M. LL.PP. 19.04.2000 n° 145).

Nel caso ciò causi la rescissione contrattuale l'appaltatore può chiedere i danni derivanti quali: 10% importo lavori residui non eseguiti, materiale a pié d'opera, mancato utile, mancati ammortamenti, spese generali, il tutto rivalutato secondo gli interessi legali.

Nel caso in cui l'intenzione di applicare la diminuzione della percentuale di importo lavori fosse stata manifestata prima del raggiungimento dei 4/5 dell'importo contrattuale, l'appaltatore deve eseguire i lavori restanti a pari patti prezzi e condizioni applicate fino a quel punto senza avere diritto a nessun indennizzo.

Rif. "D.M. LL.PP. 19.04.2000 n° 145"


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