Secondo voi se io ho un lotto di 30 x 60m con il lato maggiore esposto lungo l'asse Nord_Sud con una pendenza di 5%, dove a Nord confina con una strada pubblica e a Sud con uno specchio d'acqua e giusto tenere 10m di distanza dai confini nord e sud e 5m dai confini est-ovest? la distanza da una strada pubblica e uno specchio d'acqua è di 10m??
Devo tener conto di distanza dai altri due confini? di 5 m o no visto che non è specificato con cosa confina a est e ovest?
graziee mille a chi risponde
fabi : [post n° 264575]
distanza da uno specchio d'acqua
Non si capisce molto del tuo problema ma cercherò ugualmente di darti un aiuto nel mio piccolo.
Per il margine da rispettare nei confronti dello specchio d'acqua : di solito queste cose sono disciplinate dai Piani Ambientali Regionali;
Per il distacco dalla strada : dipende dal tipo di strada e da quanto è larga;
Io metterei il progetto a norma rispetto al confine specificando poi nella relazione che le altre pareti finestrate delgi edifici nella altre proprietà sono a 10 m da quelle del tuo progetto. Sfrutta l'assenza di info ulteriori.
Ultimo suggerimento : non scendere troppo nel particolare normativo, non ha alcun senso. Senza specificazioni del luogo di progetto, inteso come Comune, non hai appigli per sapere quale normativa consultare. Dico così perchè ogni regione ha una normativa a se. A queste condizioni conviene fare riferimento alle leggi nazionali e usare un pò di arguzia.
Per il margine da rispettare nei confronti dello specchio d'acqua : di solito queste cose sono disciplinate dai Piani Ambientali Regionali;
Per il distacco dalla strada : dipende dal tipo di strada e da quanto è larga;
Io metterei il progetto a norma rispetto al confine specificando poi nella relazione che le altre pareti finestrate delgi edifici nella altre proprietà sono a 10 m da quelle del tuo progetto. Sfrutta l'assenza di info ulteriori.
Ultimo suggerimento : non scendere troppo nel particolare normativo, non ha alcun senso. Senza specificazioni del luogo di progetto, inteso come Comune, non hai appigli per sapere quale normativa consultare. Dico così perchè ogni regione ha una normativa a se. A queste condizioni conviene fare riferimento alle leggi nazionali e usare un pò di arguzia.
E' il tema di Firenze giusto? Ieri lo stavo vedendo anche io con altri ragazzi, e devo dire che come tema è alquanto strano.
Non è specificata la strada, noi abbiamo supposto una grandezza, tipo 6 m e di conseguenza il distacco è di 5m. Dai confini 5m. Ma quello che non mi torna è lo specchio d'acqua. Per la legge Urbani 42/2004 le distanze da mari e laghi sono 300m e fiumi 150. Ma se il lotto massimo è 60 m si costruisce fuori legge? Suppongo un condono? Mah
Non è specificata la strada, noi abbiamo supposto una grandezza, tipo 6 m e di conseguenza il distacco è di 5m. Dai confini 5m. Ma quello che non mi torna è lo specchio d'acqua. Per la legge Urbani 42/2004 le distanze da mari e laghi sono 300m e fiumi 150. Ma se il lotto massimo è 60 m si costruisce fuori legge? Suppongo un condono? Mah
La legge Urbani (D.Lgs 42/04) parla di vincolo paesaggistico (tra gli altri). la fascia di 150 m ( mutuata dalla legge Galasso), ti obbiga a fare una domanda di autorizzazione paesaggistica, se il bene demaniale è tutelato.
Non credo che lo scopo del tema sia quello di farti fare un abuso edilizio.
Io mi limiterei a considerare come distanza i 10 metri (R.D. 523 del 1904).
Non credo che lo scopo del tema sia quello di farti fare un abuso edilizio.
Io mi limiterei a considerare come distanza i 10 metri (R.D. 523 del 1904).
Perdonami Ipso, ma nella traccia 1/2008 si diceva "in zona pianeggiante a 75 mt a picco sul mare, progettare una chiesa ecc...." non pensi che, se non seguire la legge 431/85 dove dice "a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare" è quanto meno preferibile seguire il codice Urbani come hai riportato tu? non tenerne conto credo porterebbe a una bocciatura!!!
per simone:--esatto, è il tema del 2008, io ho supposto 10m come distanza dal confine dallo specchio d'acqua e 10m dalla strada pubblica, l'ho considerata come ipso...è cmq mi rimangono moltissimi mq per l'aperto destinazione verde anche se fosse una casa unifamiliare...voi come avete fatto???
per prom67...non è la traccia che pensi...si tratta della seguente..
...progettare una casa per una famiglia di 4/5 personedi dimensione compresa na l20-150mq in un
terreno rettangorare di 30x 60m, il lato lungo in leggero declivio (5%) sull'asse Nord/sud; a
Nord il lato corto confina con una strada pubblica e a Sud, con uno specchio d'acqua
per prom67...non è la traccia che pensi...si tratta della seguente..
...progettare una casa per una famiglia di 4/5 personedi dimensione compresa na l20-150mq in un
terreno rettangorare di 30x 60m, il lato lungo in leggero declivio (5%) sull'asse Nord/sud; a
Nord il lato corto confina con una strada pubblica e a Sud, con uno specchio d'acqua
per fabi : guarda che ho davanti il foglio che ho stampato proprio da questo sito, la traccia è della prima sessione di napoli V.O.; comunque rimane il fatto che seguendo le leggi sui vincoli paesaggistici non credo proprio sia ammissibile edificare a meno di 300 m dalla battigia : se commettiamo reati noi architetti per primi, allora non c'è da lamentarsi per lo stato delle coste italiane!!!
"se commettiamo reati noi architetti per primi, allora non c'è da lamentarsi per lo stato delle coste italiane!!!"
CONCORDO PIENAMENTE Prom, ma è il caso di contestualizzare:
Non volevo scrivere troppo nel precedente post, ma alla fine si finisce sempre per non capirsi.
RAGIONIAMO: se il limite di 150 metri dai fiumi fosse INDEROGABILE, a bordo Tevere non si toccherebbe più un sasso. si aprirebbe però una questione: perchè chi è arrivato prima della Merli-Galasso ha potuto costruire e quelli dopo no? - Chi ha avuto ha avuto....
Invece bisogna considerare che specchi e corsi d'acqua sono suddivisi per categorie d'importanza e la loro gestione è demandata al demanio dello stato, delle regioni o dei comuni (federalismo idrico). In base a questa classificazione ed alle valutazioni della Soprintendenza (tutela paesaggistica), su alcuni è stato posto il vincolo di inedificabilità ( per rischio idraulico più che altro), su altri è stato posto il vincolo paesaggistico ( tutelare ambiente e paesaggio come bene culturale) è quinidi si può costruire secondo certe regole restrittive, mentre su altri ancora non v'è nessun vincolo se non la distanza prevista dal Regio Decreto citato, che CREDO, non sia espressa in codice civile.
Tutte queste variabili, sono chiaramente individuate nei piani regolatori comunali.
Ecco perchè io credo che la Commissione, con un esercizio del genere, abbia scelto un tema che rientra nel secondo o terzo caso.
il tema d'esame ti chiede di progettare e non credo che sia accettabile scrivere sul foglio : NON PROGETTO NULLA PERCHE' COMPIREI UN ABUSO EDILIZIO.
e, ripeto, non credo nemmeno che la commissione ti chieda di progettare un abuso edilizio.
CONCORDO PIENAMENTE Prom, ma è il caso di contestualizzare:
Non volevo scrivere troppo nel precedente post, ma alla fine si finisce sempre per non capirsi.
RAGIONIAMO: se il limite di 150 metri dai fiumi fosse INDEROGABILE, a bordo Tevere non si toccherebbe più un sasso. si aprirebbe però una questione: perchè chi è arrivato prima della Merli-Galasso ha potuto costruire e quelli dopo no? - Chi ha avuto ha avuto....
Invece bisogna considerare che specchi e corsi d'acqua sono suddivisi per categorie d'importanza e la loro gestione è demandata al demanio dello stato, delle regioni o dei comuni (federalismo idrico). In base a questa classificazione ed alle valutazioni della Soprintendenza (tutela paesaggistica), su alcuni è stato posto il vincolo di inedificabilità ( per rischio idraulico più che altro), su altri è stato posto il vincolo paesaggistico ( tutelare ambiente e paesaggio come bene culturale) è quinidi si può costruire secondo certe regole restrittive, mentre su altri ancora non v'è nessun vincolo se non la distanza prevista dal Regio Decreto citato, che CREDO, non sia espressa in codice civile.
Tutte queste variabili, sono chiaramente individuate nei piani regolatori comunali.
Ecco perchè io credo che la Commissione, con un esercizio del genere, abbia scelto un tema che rientra nel secondo o terzo caso.
il tema d'esame ti chiede di progettare e non credo che sia accettabile scrivere sul foglio : NON PROGETTO NULLA PERCHE' COMPIREI UN ABUSO EDILIZIO.
e, ripeto, non credo nemmeno che la commissione ti chieda di progettare un abuso edilizio.
per fabi : credo ci sia stato un equivoco :), il tema di Napoli di cui parlo è quello della chiesa!
per ipso : stiamo comunque parlando di una esercitazione per quanto sui generis e come per fabi anche a te chiedevo del tema di Na : lì viene indicato " zona pianeggiante a quota 75 m a picco sul mare" ora credo che far riferimento alla legge Galasso (per citarne una) possa essere semplicemente indice di una almeno sufficiente conoscenza della materia.
Su chi ha costruito prima e sul diritto di farlo anche per chi è venuto dopo credo si aprirebbe una discussione che ci porterebbe lontano dal tema e a 3 gg dall'esame non mi sembra sia il caso :).
per ipso : stiamo comunque parlando di una esercitazione per quanto sui generis e come per fabi anche a te chiedevo del tema di Na : lì viene indicato " zona pianeggiante a quota 75 m a picco sul mare" ora credo che far riferimento alla legge Galasso (per citarne una) possa essere semplicemente indice di una almeno sufficiente conoscenza della materia.
Su chi ha costruito prima e sul diritto di farlo anche per chi è venuto dopo credo si aprirebbe una discussione che ci porterebbe lontano dal tema e a 3 gg dall'esame non mi sembra sia il caso :).
Si la discussione sullo ius edificandi (diritto ad edificare) prima e dopo galasso ci porterebbe lontano, ma mi sembra evidente che la norma non può ledere il diritto, quindi i 150 metri o 300 in altri casi non possono essere inderogabili.
Il riferimento alla legge per quanto riguarda la tutela del paesaggio invece è più che corretto.
Aggiungo inoltre che la legge 431/85 (Galasso) è stata quasi interamente abrogata dal D.Lgs 490/99 a sua volta abrogato dal D.Lgs 42/04 (codice Urbani), che è la norma di riferimento in vigore, per la tutela dei beni.
Quello che volevo spiegare è che quando si parla di "fiume" ci sono più livelli di tutela (qualità dell'acqua e disciplina scarichi, assetto idrogeologico, valore del paesaggio) e quindi non confondere le tre cose è indice di una sufficiente conoscenza della materia.
Rientrando nello specifico del tema e dei 75 m a picco sul mare, penso semplicemente che su una tavola di piano regolatore la quota non si legge. Quindi limite dal bordo del precipizio di 10 metri almeno, nulla ti vieta di aumentare la distanza, ed ampie considerazioni sull'inserimento nel paesaggio (non regolate da normativa ma dalla nostra cultura architettonica). Un edificio posti si in alto è come fosse su un podio - visibile a tutti.
Il riferimento alla legge per quanto riguarda la tutela del paesaggio invece è più che corretto.
Aggiungo inoltre che la legge 431/85 (Galasso) è stata quasi interamente abrogata dal D.Lgs 490/99 a sua volta abrogato dal D.Lgs 42/04 (codice Urbani), che è la norma di riferimento in vigore, per la tutela dei beni.
Quello che volevo spiegare è che quando si parla di "fiume" ci sono più livelli di tutela (qualità dell'acqua e disciplina scarichi, assetto idrogeologico, valore del paesaggio) e quindi non confondere le tre cose è indice di una sufficiente conoscenza della materia.
Rientrando nello specifico del tema e dei 75 m a picco sul mare, penso semplicemente che su una tavola di piano regolatore la quota non si legge. Quindi limite dal bordo del precipizio di 10 metri almeno, nulla ti vieta di aumentare la distanza, ed ampie considerazioni sull'inserimento nel paesaggio (non regolate da normativa ma dalla nostra cultura architettonica). Un edificio posti si in alto è come fosse su un podio - visibile a tutti.