mister : [post n° 272276]

dubbio

differenza tra permesso di costruzione,licenza edilizia e concessione edilizia..
af1972 :
La licenza edilizia fu introdotta dalla L.1150/1945 - L.U.N., da richiedere solo per i manufatti nel centro abitato ed era a titolo gratuito.
La l.765/67 l'ha estesa a tutto il territorio comunale, condizione per il rilascio che siano già presenti le opere di urbanizzazione primaria.
La concessione edilizia fu introdotta dalla L.10/77 Bucalossi e sostituì la licenza edilizia; era a titolo onerosa, cioè per il suo rilascio prevedeva la partecipazione dei privati al contributo per le spese di urbanizzazione; dunque per ritirarla bisognava versare: 1. un contributo commisurato all'incidenza delle opere di ubanizzazione primaria e secondaria, individuato da apposite tabelle regionali distinte per classi di comuni; 2. un contributo commisurato al costo di costruzione. La l.10/77 prescindeva il diritto di proprietà dei suoli dal diritto di edificabilità.
Il Dpr 380/2001, nell'ottica di un regime di semplificazione dei titoli abilitativi li ridusse solamente a due: la DIA (ora sostituita dalla SCIA) e il Permesso di Costruire; quest'ultimo disciplinato dall'art. 10 del dpr 380/2001 individua il suo campo di competenza, ovvero va richiesto per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica. E' a tiolo oneroso come la concessione edilizia, salvo i casi previsti di P.d.c. a titolo gratuito (es. pe gli interventi da realizzare nelle zone agricole comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo).
alberto :
SCUSA AF1972, ti chiedo un ulteriore chiarimento, ma secondo te il D.L. 70 del 2011 sancisce che la super-dia sostituisce il P.C. o pur avendone la stessa funzione, restano attivi tutti e 2?
af1972 :
il P.d.C. resta tutt'ora il principale titolo abilitativo da richiedere in caso di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, tant'è vero che il D.L. 70/2011 ha introdotto il concetto di silenzio assenso per questo permesso (salvo non sussitano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali vale il silenzio rifiuto).
Il ricorso alla Super Dia è uno strumento alternativo al P.d.C. ma non lo sostituisce (ad esempio si può ricorrere alla super dia per gli interventi di cui all’art. 22, c.3 del d.p.r. 380/2001).
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