sa : [post n° 283200]
opere non sanabili
quali sono le opere non sanabili e le relative sanzioni?
Non sono condonabili:
•le opere realizzate su una unità abitativa che già in occasione dei precedenti condoni edilizi è stata oggetto di sanatoria per nuova costruzione o ristrutturazione, oppure per un intervento di ampliamento o soprelevazione il quale ha comportato la realizzazione di nuove unità immobiliari;
•le opere realizzate da persone condannate in via definitiva per determinati reati (associazione mafiosa, riciclaggio o utilizzo di beni di provenienza illecita);
•le opere sulle quali risultino impossibili i dovuti interventi di adeguamento antisismico;
•le opere realizzate su aree di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici territoriali, se questi non hanno espresso la disponibilità a concedere onerosamente l’uso dell’area;
•le opere realizzate su immobili già vincolati, qualora il vincolo sia stato imposto sulla base di norme volte alla tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali;
•le opere eseguite su immobili dichiarati monumento nazionale o dichiarati di interesse rilevante ai sensi della normativa vigente (DLgs n. 42 del 2004);
•le opere realizzate su aree boscate o di pascolo che siano state percorse dal fuoco;
•le opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico;
•le opere realizzate su una unità abitativa che già in occasione dei precedenti condoni edilizi è stata oggetto di sanatoria per nuova costruzione o ristrutturazione, oppure per un intervento di ampliamento o soprelevazione il quale ha comportato la realizzazione di nuove unità immobiliari;
•le opere realizzate da persone condannate in via definitiva per determinati reati (associazione mafiosa, riciclaggio o utilizzo di beni di provenienza illecita);
•le opere sulle quali risultino impossibili i dovuti interventi di adeguamento antisismico;
•le opere realizzate su aree di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici territoriali, se questi non hanno espresso la disponibilità a concedere onerosamente l’uso dell’area;
•le opere realizzate su immobili già vincolati, qualora il vincolo sia stato imposto sulla base di norme volte alla tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali;
•le opere eseguite su immobili dichiarati monumento nazionale o dichiarati di interesse rilevante ai sensi della normativa vigente (DLgs n. 42 del 2004);
•le opere realizzate su aree boscate o di pascolo che siano state percorse dal fuoco;
•le opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico;