80) Tipi di pagamenti ( a discrezione, a vacazione…); parcelle
ONERI A PERCENTUALE: Una volta determitata – la classe a cui appartiene l’edificio
- Il valore dell’immobile
- la determinazione delle prestazioni effettuate da parte dell’arch
Si stabilisce in base alla “tabella A” la percentuale da applicare all’ammontare dei lavori
(tale tabella va applicata solo se si svolge tutto l’iter progettuale)
Si stabilisce in base alla “tabella B” la percentuale aggiuntiva da applicare all’amm. dei lavori
(tale aggiunta va applicata nel caso ci si occupi solo di una parte(es. DL) dell’iter progettuale)
ONORARIO A QUANTITA’: Si utilizza nel caso di progettazione ripetitiva, il progetto si paga come singola unità
ONORARIO A ROYALTES Si utilizza nel caso di progettazione ripetitiva, Si richiede una % su fatturato di produz
ONORARIO A VOCAZIONE Compenso orario, 57 € all’ora
ONORARIO A DISCREZIONE Per consulenze
ONORARIO PERIZIE % su valore stimato
81) parcella parziale
Penso sia riconducibile alla tabella B
82) Come calcola l’onorario in questo caso di progetto
83) Norme deontologiche ( rapporto tra colleghi )
Divieto di decurtazione prezzi e pubblicità
84) Norme deontologiche
Norme comportamentali del professionista
RAPPORTI CON COMMITTENTI: E’ necessario fornire tutta la documentazione necessaria a sviluppo prog.
Vietato decurtare compensi
Vietato accettare compensi da terzi (Imprese edili ...)
Indicare contenuti e termini della prestazione
RAPPORTI CON COLLEGHI Risposta 83
RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI: Se si è dipendente pubblico (o si collabora con un ente per un piano) è vietato
accettare lavori da privati che insistano sul comune dove si lavora, in caso il lavoro sia esterno al comune dove si lavori si è autorizzati a procedere salvo autorizzazione di un superiore
RAPPORTI CON ORDINE Partecipare ad attività previste
Rispettare disposizioni emanate
85) regole della professione di architetto
Norme deontologiche
86) Come viene calcolata la parcella?
Vedi onorario
87) Tariffe per architetti:tab A e B
Vedi onorario PRG
88) Criteri della parcella professionale
89) Riserve, firmare con riserva, se e come vengono sciolte
90) Deontologia:architetti e pubblicità
Vedi deontologia
91) Progettazione coordinata
stella : [post n° 42893]
deontologia
Cmq te la rincollo qui:
a nozione di riserva che interessa in questa sede è quella di cui all'art. 31 del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale d'appalto di opere pubbliche) che fa riferimento alle riserve intese quali pretese dell'appaltatore nei confronti del committente che vengono avanzate e valere relativamente all'esecuzione del contratto d'appalto (si pensi, ad esempio, ad un aumento imprevisto ed imprevedibile del prezzo delle materie prime che impone una revisione dei prezzi unitari di quelle determinate materie così come riportato dall'Elenco Prezzi allegato al contratto d'appalto). In altri termini, qualora ritenga di avanzare riserve, l'appaltatore deve firmare "con riserva" il Registro di Contabilità ed entro il termine di 15 gg. apporre in calce allo stesso la riserva per esteso ossia l'indicazione specifica delle somme vantate con menzione dei rispettivi titoli giustificativi. L'appaltatore non ha alcuna possibilità di successivo revisione dei prezzi ove firmi senza riserve salvo la possibilità di correggere il solo errore materiale (art. 165 comma 5 Reg. 554/1999).
Risoluzione delle controversie e discussione delle riserve
La legge prevede due meccanismi tesi a risolvere le controversie tra committente ed appaltatore di lavori pubblici: trattasi dello strumento dell'accordo bonario di cui all'art. 31-bis legge 109/1994 e del giudizio arbitrale ex art. 32 della stessa legge.
Secondo l'art. 31-bis per gli importi di appalto superiori a 10 milioni di euro, il potere di valutazione preliminare, circa l'ammissibilità o la non manifesta infondatezza delle riserve, è demandato ad una commissione la cui costituzione è promossa dal responsabile del procedimento.
In caso di disaccordo o di mancata pronuncia entro 30 gg. sulla proposta di accordo bonario redatta dalla commissione, l'appaltatore ha facoltà di avvalersi del disposto di cui all'art. 32 della legge 109/1994 e promuovere, quindi, giudizio arbitrale.
Secondo il comma 1 dell'art. 32 cit., così come modificato dalla legge 166/02, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31 della stessa legge, possono essere deferite ad arbitri: ciò imporrebbe, pertanto, la presenza nel contratto di un'apposita clausola compromissoria con la conseguenza che, in mancanza, la competenza spetta al giudice.
a nozione di riserva che interessa in questa sede è quella di cui all'art. 31 del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale d'appalto di opere pubbliche) che fa riferimento alle riserve intese quali pretese dell'appaltatore nei confronti del committente che vengono avanzate e valere relativamente all'esecuzione del contratto d'appalto (si pensi, ad esempio, ad un aumento imprevisto ed imprevedibile del prezzo delle materie prime che impone una revisione dei prezzi unitari di quelle determinate materie così come riportato dall'Elenco Prezzi allegato al contratto d'appalto). In altri termini, qualora ritenga di avanzare riserve, l'appaltatore deve firmare "con riserva" il Registro di Contabilità ed entro il termine di 15 gg. apporre in calce allo stesso la riserva per esteso ossia l'indicazione specifica delle somme vantate con menzione dei rispettivi titoli giustificativi. L'appaltatore non ha alcuna possibilità di successivo revisione dei prezzi ove firmi senza riserve salvo la possibilità di correggere il solo errore materiale (art. 165 comma 5 Reg. 554/1999).
Risoluzione delle controversie e discussione delle riserve
La legge prevede due meccanismi tesi a risolvere le controversie tra committente ed appaltatore di lavori pubblici: trattasi dello strumento dell'accordo bonario di cui all'art. 31-bis legge 109/1994 e del giudizio arbitrale ex art. 32 della stessa legge.
Secondo l'art. 31-bis per gli importi di appalto superiori a 10 milioni di euro, il potere di valutazione preliminare, circa l'ammissibilità o la non manifesta infondatezza delle riserve, è demandato ad una commissione la cui costituzione è promossa dal responsabile del procedimento.
In caso di disaccordo o di mancata pronuncia entro 30 gg. sulla proposta di accordo bonario redatta dalla commissione, l'appaltatore ha facoltà di avvalersi del disposto di cui all'art. 32 della legge 109/1994 e promuovere, quindi, giudizio arbitrale.
Secondo il comma 1 dell'art. 32 cit., così come modificato dalla legge 166/02, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31 della stessa legge, possono essere deferite ad arbitri: ciò imporrebbe, pertanto, la presenza nel contratto di un'apposita clausola compromissoria con la conseguenza che, in mancanza, la competenza spetta al giudice.
So solo che c'è uno specifico articolo del D.M 4 aprile 2001
("Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche") e cioè l'Art. 5 che parla di metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata
("Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche") e cioè l'Art. 5 che parla di metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata
Da quello che ho capito si riferisce a progettazione di impianti strutture e arredi!
Qualcuno smentisce o conferma?
Qualcuno smentisce o conferma?
Ma da quello che scrive Paola è relativa ai lavori pubblici e penso si riferisca più precisamente alle parcelle, cioè una domanda potrebbe essere come si calcola la parcella di una progettazione coordinata?
io ho inserito su google la parola prog coord e mi è apparso un bando di concorso nella quale richiedevani la prog coordinata e tra parentesi c'era scritto impianti arredi ...
BHO?!
BHO?!
si l'ho visto anch'io quello.....però mi pare più verosimile che sia qualcosa da cercare tra la normativa x le opere pubbliche! Cmq continuiamo a verificare e a chiederlo in giro!!
Ho l'impressione che si riferisca al progetto eseguito da più professionisti... per cui la tariffa va calcolata con qualche procedura particolare... ma quale sto cercando!
questo è quanto ho trovato sulla progettazione coordinata:
Gli onorari per la progettazione integrale e coordinata sono fissati dall’Art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia del 04-04/2001 (nuova tariffa) di cui si riporta il testo:
Art. 5
1)Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all’art. 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n° 554/1999 (1) è il seguente:
a)progettazione preliminare:
1)per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull’intero ammontare dell’opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all’opera nel suo insieme;
2)alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull’ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;
b)progettazione definitiva e progettazione esecutiva:
1)per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull’intero ammontare dell’opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all’opera nel suo insieme;
2)sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote delle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull’ammontare delle opere con la relativa percentuale;
3)alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull’ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale.
(1) Art. 2, lettera i) del D.P.R. n° 554/1999
Art. 2 (Definizioni)
… omissis …
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale ed impiantistica;
Il Consiglio del nostro Ordine ritiene che la tariffa per la progettazione integrale e coordinata possa essere applicata ogni volta che si è in presenza di diverse professionalità (non necessariamente coincidenti con progettisti diversi) e che sia esplicitata nell’incarcio la mansione di coordinatore.
Gli onorari per la progettazione integrale e coordinata sono fissati dall’Art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia del 04-04/2001 (nuova tariffa) di cui si riporta il testo:
Art. 5
1)Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all’art. 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n° 554/1999 (1) è il seguente:
a)progettazione preliminare:
1)per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull’intero ammontare dell’opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all’opera nel suo insieme;
2)alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull’ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;
b)progettazione definitiva e progettazione esecutiva:
1)per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull’intero ammontare dell’opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all’opera nel suo insieme;
2)sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote delle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull’ammontare delle opere con la relativa percentuale;
3)alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull’ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale.
(1) Art. 2, lettera i) del D.P.R. n° 554/1999
Art. 2 (Definizioni)
… omissis …
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale ed impiantistica;
Il Consiglio del nostro Ordine ritiene che la tariffa per la progettazione integrale e coordinata possa essere applicata ogni volta che si è in presenza di diverse professionalità (non necessariamente coincidenti con progettisti diversi) e che sia esplicitata nell’incarcio la mansione di coordinatore.
Dovendo redigere una parcella per "progettazione coordinata ed integrale" mi è stato suggerito di utilizzare la nuova tariffa professionale: purtroppo non mi è del tutto chiaro come sia da applicarsi l'art. 5 del decreto.
Chiedo quindi se al decreto sono stati allegati degli esempi applicativi, o se è possibile riferirsi alle indicazioni fornite in passato dal mio ordine professionale.
Il D.M. 4 aprile 2001 ha indicato come valutare la "progettazione coordinata ed integrale" recependo le indicazioni dei consigli nazionali e degli ordini, e così facendo ha definito una modalità unica, a fronte delle diverse seppur autorevoli interpretazioni applicative sviluppate nel tempo dagli organi competenti in materia, e cioè per l'appunto gli ordini professionali.
Al decreto purtroppo non è allegato un esempio. Noi raccomandiamo la modalità sviluppata tra l'altro negli schemi di parcella BF.1.1 (progettazione preliminare e sicurezza di cantiere) e BF.1.2 (progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza di cantiere). Il principio sotteso al metodo utilizzato è che la prestazione di coordinamento sia compensata riferendosi alla classe e categoria prevalente ed alla relativa percentuale di tabella A (con adeguata parzializzazione); l'onorario per il coordinamento di fatto si somma agli onorari per le singole prestazioni specialistiche, determinando così l'importo complessivo di parcella.
Gli schemi di parcella BF.1.1 e BF.1.2 sono conformi agli esempi applicativi divulgati dal Consiglio Nazionale Architetti.
Gli ordini rimangono i soggetti istituzionalmente competenti in materia di tariffa professionale; è peraltro evidente che determinate indicazioni sono da ritenersi superate, nel momento in cui una norma avente valore di legge ha ridefinito gli specifici aspetti trattati (è questo il caso della "progettazione coordinata ed integrale").
(20.06.2001)
Chiedo quindi se al decreto sono stati allegati degli esempi applicativi, o se è possibile riferirsi alle indicazioni fornite in passato dal mio ordine professionale.
Il D.M. 4 aprile 2001 ha indicato come valutare la "progettazione coordinata ed integrale" recependo le indicazioni dei consigli nazionali e degli ordini, e così facendo ha definito una modalità unica, a fronte delle diverse seppur autorevoli interpretazioni applicative sviluppate nel tempo dagli organi competenti in materia, e cioè per l'appunto gli ordini professionali.
Al decreto purtroppo non è allegato un esempio. Noi raccomandiamo la modalità sviluppata tra l'altro negli schemi di parcella BF.1.1 (progettazione preliminare e sicurezza di cantiere) e BF.1.2 (progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza di cantiere). Il principio sotteso al metodo utilizzato è che la prestazione di coordinamento sia compensata riferendosi alla classe e categoria prevalente ed alla relativa percentuale di tabella A (con adeguata parzializzazione); l'onorario per il coordinamento di fatto si somma agli onorari per le singole prestazioni specialistiche, determinando così l'importo complessivo di parcella.
Gli schemi di parcella BF.1.1 e BF.1.2 sono conformi agli esempi applicativi divulgati dal Consiglio Nazionale Architetti.
Gli ordini rimangono i soggetti istituzionalmente competenti in materia di tariffa professionale; è peraltro evidente che determinate indicazioni sono da ritenersi superate, nel momento in cui una norma avente valore di legge ha ridefinito gli specifici aspetti trattati (è questo il caso della "progettazione coordinata ed integrale").
(20.06.2001)