Lisa : [post n° 111971]

per chi di voi si intende di abusivismo...

Ciao a tutti,
mi ha appena tel una mia amica disperata. Ha scoperto che la "soffitta" (h=2,70) (quindi tanto soffitta nn è) che si trova sul suo terrazzo nn c'è nelle piante del catasto. Lei sostiene che quando hanno comprato la casa hanno comprato anche questa altra unità con la dicitura di "soffitta" e che hanno la relativa perizia e l'atto del notaio. Dal momento che i vigili stanno facendo degli accertamenti nn ci metteranno molto a scoprire l'inghippo. Che può fare? Io nn mi occupo direttamente di questo e vorrei consigliarle la strada migliore. Grazie a tutti
chicca2 :
Le piante del catasto non sono provative. Occorre richiedere in Comune una visura per atti di fabbrica e ritrovare l'ultimo stato assentito. Se lo stato attuale è difforme da questo, allora potrebbe esserci stato un abuso (addirittura l'atto di vendita dell'immobile potrebbe essere nullo).
Ciao
matteo :
Si richiede una visura e se quell'unità non compare allora l'atto di vendita ed il relativo rogito sono nulli perchè hanno incluso una unità che di fatto non esisteva.
Lisa :
Grazie mille per la risposta celere. Ma allo stato attuale nel caso in cui la situazione sia difforme nn è possibile pensare a un condono o appellarsi alla perizia e all'atto del notaio per il quale era tutto regolare?
Lisa :
In poche parle nn solo le possono demolire la famosa "soffitta", ma nn possiede + neanche la casa?!?
chicca2 :
Prima questione: se l'unità non compare nell'ultimo stato assentito del comune, è sempre possibile fare un acceramento di conformità e sanare l'abuso, a patto che quanto indebitamente edificato sia conforme ai regolamenti edilizi ed urbanistici vigenti sia al momento dell'abuso che in quello attuale. Se non ci fosse conformità il comune richiede l'abbattimento delle opere abusivamente costruite (riduzione in pristino).

Altra questione è quella della nullità dell'atto di vendita: chi ha venduto quell'immobile doveva per legge grantire che l'oggetto della vendita era regolare dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Se così non fosse, l'atto è nullo, e quindi la tua conoscente teoricamente deve restituire l'immobile a chi glielo ha venduto e riavere indietro i suoi soldi. Prima di arrivare a questo, conviene cercare di accordarsi con la parte venditrice, che dovrebbe farsi carico della regolarizzazione dell'abuso ed eventualmente risarcire l'acquirente. Se non si trova un accordo, occorrerà rivolgersi ad un avvocato.
Scusa se mi sono dilungata, spero di non averti confuso troppo le idee.
Lisa :
...ho capito perfettamente...grazie ancora
Campanellino :
x matteo
scusa ma non mi risulta...che io sappia il catasto non è affatto probatorio (come dice chicca2), quello che fa fede è la documentazione presente in comune (DIA, condoni, o qualunque altro tipo di pratica edilizia che abbia riguardato la storia dell'immobile). Quindi se c'è difformità tra stato di fatto e catasto non è detto che si tratti di un abuso...magari l'ultima pratica edilizia assentita dal comune è perfettamente corrispondente con lo stato di fatto, quidi semplicemente non è stata denunciata la variazione al catasto, ma ciò non significa abuso. In pratica: gli aggiornamenti catastali sono obbligatori ma non sono probatori!

x Lisa
Per sapere se la tua conoscente ha realmente acquistato l'immobile dovrebbe vedere se la persona dalla quale ha acquistato era realmente proprietaria, cioè vedere cosa risulta dall'atto di compravendita precedente.
Se da tale atto risulta che la persona aveva acquistato l'immobile allora vuol dire che la compravendita fatta dalla tua amica è regolare. Si tratta solo di fare la variazione catastale.
marzi :
Ad un mio cliente è successo un caso simile addirittura nell'ultimo accatastamento risultava proprietario di due locali proprietà del suo vicino, in catasto risultava proprietario ma nell'atto di compravendita non erano indicati di conseguenza lui non era ( e a dire il vero lui non li voleva neppure) proprietario che della sua porzione.
Il catasto non è provatorio della proprietà altra cosa se la variante posteriore al 1967 non ha riscontro in comune.
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