ciao a tutti! qualcuno sa se sono ancora validi gli incentivi concessi nel 2006 per le ristrutturazioni edilizie? il decreto legge è il n. 223/2006 e successivamente la legge n. 248/2006, ma non conosco l'articolo.
domanda n. 2 qualcuno sa dove comprare 1 metro laser e rotelle metriche a torino?
grazie
mol
mol : [post n° 115199]
incentivi x ristrutturazioni
Non avevo il link purtroppo... sorry ;-)
AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Sommario
1. In che consiste il beneficio
2. A chi spetta
3. Per quali lavori
4. Cosa occorre fare per fruire della detrazione
5. Attenzione: si può anche decadere dai benefici
6. Se varia il possesso
7. Quando si applica l’agevolazione
II. Regole particolari per le regioni terremotate
8. Il sisma del ’96 in Emilia Romagna e Calabria
9. Il sisma del ’97 in Umbria e nelle Marche
III. Gli interessi passivi sui mutui
10. Le agevolazioni sui mutui
11. Le novità per chi costruisce
Appendice
1. I quesiti più frequenti
2. Legge e Regolamento
3. Circolari ministeriali: Circolare n. 57 del 24 febbraio 1998 Circolare n. 121 dell’11 maggio 1998
Consultare anche:
CIRCOLARE 95/E del 12 maggio 2000
Guida alla tassazione della casa (227 KB .pdf)
Guida alle ristrutturazioni edilizie (113 KB .pdf)
I. Le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
1. In che consiste il beneficio
A partire dal 1° gennaio 1998 e fino a tutto il ’99 è prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 41% delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
A decorrere dall' anno 2000 e fino al 2005 la detrazione è stata ridotta al 36% ed è stata introdotta l'aliquota agevolata I.V.A. al 10%.
Per i lavori eseguiti nel 2006 è stata reintrodotta la detrazione al 41% ed eliminata l'Iva agevolata al 10%.
QUANTO SI PUO' DETRARRE
L’importo massimo delle spese ammesse a fruire del beneficio della detrazione è pari ad Euro 48.000, tenendo però presente che:
1 - dal 1998 al 2001 l’importo massimo annuo è di lire 150.000.000 per immobile e per soggetto richiedente;
2 - dal 2002 il tetto massimo di spesa di € 77.468,53 (Lire 150.000.000) deve essere verificato tenendo conto anche di quanto speso dal 1998 in poi, nel caso in cui gli interventi di recupero consistano in una mera prosecuzione di interventi già cominciati in precedenti periodi.
Sul concetto di “tenendo conto di quanto speso dal 1998 in poi”, nell’ambito della mera prosecuzione di interventi già cominciati, è recentemente intervenuta l’Amministrazione Finanziaria precisando che la detrazione può essere determinata sull’importo che emerge dalla differenza tra Lire 150.000.000 e gli importi già spesi negli anni precedenti per lo stesso intervento, per cui, ad esempio, se si sono già spesi 140 milioni di lire nel 2001 per interventi che proseguono nel 2002, in quest’anno la detrazione spetta fino all’ammontare massimo di € 5.164,57 (Lire 10.000.000).
3 - dal 2003 il tetto massimo di spesa, come per gli anni precedenti è calcolato in rapporto all'effettivo onere sostenuto nel 2003, ma il limite massimo di spesa sarà di 48.000 € contro i 77.468,53 (Lire 150.000.000) del 2002. Se gli interventi iniziati nel 2003 consistono nella mera prosecuzione dei lavori iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, è necessario considerare, nel predetto limite massimo di 48.000 €, anche le spese sostenute negli anni precedenti per le quali si è usufruito della detrazione.
A proposito della detrazione dall’Irpef del 41% della spesa sostenuta, va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante della spesa, nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
Attenzione: la detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.
Le condizioni per usufruire del beneficio (introdotto dalla legge collegata alla finanziaria ’98) sono state definite da un Regolamento (approvato con D.M.18 febbraio 1998, n. 41) e da due successive circolari ministeriali.
Circolare n. 57 del 24 febbraio 1998
Circolare n. 121 dell'11 maggio 1998
2. A chi spetta
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti indicate di seguito.
Hanno quindi diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questa ipotesi (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.
In questo caso è però necessario che:
a) il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;
b) l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo che comunica l’inizio dei lavori.
Ha diritto alla detrazione del 41% anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, con riferimento alle sole spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.
3. Per quali lavori
I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono innanzitutto quelli elencati dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In particolare, la detrazione del 41% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria (limitatamente alle sole parti comuni di edifici residenziali) e quelli di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese anche:
• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNI-CIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
• le spese per l’acquisto dei materiali;
• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
• gli oneri di urbanizzazione;
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Non possono ritenersi compresi tra le spese oggetto della detrazione, invece, gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
La manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. Gli stessi interventi, eseguiti sulle singole proprietà private (appartamenti, villette), nonché sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Riguardo alle spese di ristrutturazione delle parti comuni condominiali, ci sono limiti legati alla presenza di negozi, uffici o attività commerciali.
Se le abitazioni costituiscono più del 50% della superficie dell' edificio, allora le detrazioni spettano a tutti; altrimenti solo ai proprietari delle abitazioni.
Esempio di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, il rifacimento dell’impianto elettrico e idrico-sanitario, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condòmino in base alla quota millesimale.
La manutenzione straordinaria. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, oltre che per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Esempio: l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, la sostituzione di tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.
Restauro e risanamento conservativo. Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
Esempio: gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
In appendice sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti sul diritto alla agevolazione del 41% sottoposti al Ministero.
Ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Esempio: la demolizione e la fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
- al conseguimento di risparmi energetici;
- alla cablatura degli edifici;
- al contenimento dell’inquinamento acustico;
- all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- all’esecuzione di opere interne.
Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Vedasi elenco esplicativo per gli interventi ammessi.
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE CHE RISTRUTTURANO
A decorrere dal 2004 la detrazione del 36% si applica anche nel caso di:
- interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (lettere c e d della legge 05 agosto 1978 n.457) realizzati su interi fabbricati;
- esecuzione dei lavori entro il 30.06.2003;
- effettuazione dei lavori da parte di sole imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- alienazione o assegnazione dei fabbricati entro il 30 giugno 2003. In tal caso la detrazione:
- spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari;
- si calcola su una base che è forfetariamente stabilita nel 25% del prezzo dell’unità;
- spetta sempre nel rispetto massimo del tetto dei 48.000 Euro annui.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato:
- che il 25% su cui determinare l’agevolazione si calcola sull’intero prezzo di vendita (o di assegnazione) dell’immobile, a nulla rilevando che i costi per il recupero siano stati sostenuti anche prima del 1° gennaio 2002, purché comunque gli interventi siano stati realizzati (e i costi sostenuti) a decorrere dal 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore della legge che ha istituito la detrazione del 41/36%);
- che la trasmissione della dichiarazione necessaria al fine di fruire dell’agevolazione deve avvenire entro il termine di presentazione di UNICO relativo all’anno nel quale si gode della detrazione.
4. Cosa occorre fare per fruire della detrazione
Per fruire della detrazione del 41% i contribuenti sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:
1. Comunicazione di inizio lavori
Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o scaricare da qui.
Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello di comunicazione può essere inviato anche successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
Alla comunicazione vanno allegati:
• la copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
• i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
• la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI pagata a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute.
Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non deve essere allegata la fotocopia della ricevuta di pagamento dell’Ici eventualmente detratta sulle stesse;
• la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
• la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
Attenzione: in luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 4 della legge n.15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.
Le comunicazioni di inizio lavori devono essere inviate al seguente indirizzo:
AGENZIA DELLE ENTRATE
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
VIA RIO SPARTO 21 - 65100 PESCARA.
2. Comunicazione alla ASL
Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell’impresa che esegue i lavori deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
• natura dell’intervento da realizzare;
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
• data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL (cioè quando l' intervento richieda meno di 100 giornate lavorative).
3.Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. In proposito si precisa che in presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condòmino che provvede al pagamento.
Inoltre, la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti deve essere irrevocabilmente effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui la spesa viene sostenuta (ad esempio la dichiarazione da presentare nel ’99 per le spese sostenute nel ’98).
Se le spese vengono sostenute sia nel 1998 che nel 1999, la scelta della ripartizione del beneficio fiscale in 5 o 10 anni non è vincolante per le spese sostenute nel secondo anno; gli interessati possono perciò ripartire in 5 anni le spese sostenute nel 1998 e in 10 anni quelle sostenute nel 1999 o viceversa.
I controlli tramite le banche.
Le banche presso le quali vengono eseguiti i bonifici sono tenute a comunicare agli uffici finanziari citati in precedenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo, gli elenchi dei soggetti che hanno eseguito i bonifici e dei relativi destinatari.
4. Adempimenti al termine dei lavori
Al termine dei lavori i contribuenti interessati debbono:
• per i lavori di ammontare complessivo superiore a 100 milioni di lire, produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione.
• conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del pagamento (la documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta dagli uffici finanziari);
5. Attenzione: si può anche decadere dai benefici
Nelle ipotesi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito viene recuperato:
– la comunicazione non viene trasmessa preventivamente al Centro di Servizio;
– la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
– non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
– in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
– non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa al 1997, se dovuta;
– non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
– non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
– per i lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire non viene allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi, sottoscritta come indicato in precedenza;
– non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’A.s.l. competente, quando obbligatoria;
– non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
– il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario;
– le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
– vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.
Attenzione: per tutte le spese pagate entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento attuativo delle norme dettate dall’art.1della legge n.449/1997, la detrazione è consentita anche se queste sono state assolte con strumenti diversi dal bonifico bancario.
Inoltre, in relazione alle violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi dell’art.4 della legge n.15 del 1968.
6. Se varia il possesso
L’articolo 1 della legge 449/97 e la Circolare ministeriale n. 57/E hanno anche disciplinato l’ipotesi di variazione della titolarità dell’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo prescelto - cinque o dieci anni - per fruire della detrazione.
In proposito è necessario fare riferimento alle diverse ipotesi in cui si verifica la variazione nel possesso dell’immobile:
• vendita: nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione - cinque o dieci anni - il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica);
• morte del titolare: se muore il contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi;
• donazione: se il contribuente che ha eseguito l’intervento (donante) effettua la donazione dell’immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo;
• trasferimento dell’inquilino o del comodatario
Del tutto diversa la conclusione quando l’intervento di recupero edilizio è stato eseguito dal soggetto conduttore dell’immobile ad altro titolo, come nei casi di locazione o comodato.
In entrambi i casi, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento prescelto (cinque o dieci anni).
7. Quando si applica l’agevolazione
La detrazione delle spese relative agli interventi edilizi è consentita solo per quelle effettivamente sostenute negli anni d’imposta 1998 e 1999: e pertanto la detrazione inizierà ad essere operativa a partire dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 1999.
Questo principio di carattere generale subisce però una eccezione - come precisato nel paragrafo successivo - nel caso dei contribuenti che hanno sostenuto spese per il ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria.
II. Regole particolari per le regioni terremotate
8. Il sisma del 1996 in Emilia Romagna e Calabria
La detrazione del 41% compete per le spese sostenute negli anni d’imposta 1996 e 1997 per ripristinare gli immobili per i quali, a seguito del sisma, è stata dichiarata l’inagibilità da parte dei Comuni competenti oppure che risultino inagibili sulla base delle apposite certificazioni rilasciate dal Commissario delegato nominato dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile.
Queste le norme particolari previste:
• il bonifico bancario non è l’unico strumento di pagamento riconosciuto idoneo al fine della detrazione. Al contrario, vengono ammessi tutti gli strumenti consentiti;
• per le spese sostenute nel 1997 è possibile optare per la divisione della detrazione in cinque o dieci rate annuali costanti, di pari importo, a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentarsi per l’anno d’imposta 1997;
• per le spese sostenute nel corso del 1996 è necessario presentare un’apposita istanza (aggiuntiva a quella di cui si è parlato in precedenza) contenente la richiesta di rimborso della prima rata - relativa all’anno d’imposta 1996 - per un importo non superiore all’imposta dovuta per lo stesso anno;
• a differenza di quanto previsto nel paragrafo precedente, nei casi di cessione dell’immobile prima del godimento dell’intera detrazione, se viene venduto l’immobile oggetto dell’intervento di ripristino, la detrazione rimane di competenza del venditore fino al termine del periodo prescelto (cinque o dieci anni).
9. Il sisma del 1997 in Umbria e nelle Marche
Le norme relative alla detrazione del 41% delle spese relative agli interventi di manutenzione, recupero, risanamento e ristrutturazione degli immobili, si applicano anche alle spese sostenute nel corso del 1998 e del 1999 a seguito del terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel corso del 1997.
In aggiunta a questo beneficio, i contribuenti danneggiati dagli eventi in questione hanno pure diritto a fruire di un contributo pubblico pari agli importi pagati per l’Iva relativa all’acquisto di beni e servizi - comprese le spese di progettazione professionale - per la riparazione e la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati.
Il contributo compete per gli acquisti e l’importazione di beni e servizi effettuati fino al 31 dicembre 1999 da parte dei contribuenti che non hanno diritto alla detrazione dell’Iva pagata sui beni e servizi in questione.
III. Gli interessi passivi sui mutui
10. Le agevolazioni sui mutui
Il contribuente ha la possibilità di detrarre gli interessi passivi relativi ai mutui stipulati nel corso del 1997 e destinati alla ristrutturazione, per un importo complessivo (su cui calcolare la detrazione) non superiore a 5 milioni.
Attenzione: l’agevolazione è limitata ai soli mutui contratti nell’anno 1997.
Vediamo in dettaglio:
[1] gli interessi sono detraibili se derivano da un mutuo finalizzato all’esecuzione di interventi di recupero, senza alcun collegamento con la proprietà dell’immobile; non importa quindi chi sia il proprietario;
[2] non è necessario che si tratti dell’abitazione principale, e nemmeno che sia un’abitazione; l’agevolazione è valida anche per un negozio o un edificio comunque diverso da quelli abitativi;
[3] se i mutui contratti sono più di uno, il limite rimane fissato a 5 milioni, da intendere come limite massimo, e non 5 milioni per ogni mutuo;
[4] in caso di mutuo destinato alla ristrutturazione di un edificio condominiale, il limite di 5 milioni va ripartito tra i condòmini in rapporto alle quote millesimali;
[5] gli interessi devono riferirsi a un mutuo vero e proprio e non ad altre forme di finanziamento come possono essere le cambiali ipotecarie o le aperture di credito;
[6] si ha diritto all’agevolazione soltanto se nel contratto di mutuo è stata espressamente indicata la finalità dell’intervento di recupero edilizio;
[7] a differenza di quanto previsto per l’abitazione principale, non è necessario che il mutuo sia garantito da ipoteca;
[8] la detrazione spettante per il mutuo relativo alla ristrutturazione è cumulabile con quella del mutuo per la prima casa;
[9] i documenti da conservare sono: la copia del contratto di mutuo, le quietanze di pagamento degli interessi e la copia delle fatture attestanti le spese sostenute.
[10] tutti gli interventi devono essere in regola con la disciplina urbanistica.
11. Le novità per chi costruisce
Dal 1° gennaio ’98 ai contribuenti che intraprendono la costruzione della loro casa di abitazione principale viene esteso il beneficio della detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari.
In particolare, a partire dall’anno d’imposta 1998 sono detraibili nella misura del 19% gli importi versati a titolo di interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, in dipendenza dei contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. L’importo per il quale spetta la detrazione non può superare i cinque milioni di lire complessivi per ciascun anno d’imposta.
12. I quesiti più frequenti
1. Marito e figli conviventi; affittuario dell’appartamento
Se l’abitazione è intestata alla moglie, priva di altri redditi, possono il marito (o il figlio convivente) sostenere le spese di ristrutturazione e usufruire della detrazione del 41%?
Possono, perché la detrazione spetta anche a chi non ha la proprietà ma la semplice detenzione dell’immobile. Può quindi usufruire della detrazione anche il semplice affittuario e chi (come il marito o il figlio convivente) detiene l’appartamento a seguito della coabitazione.
Nel caso dell’affittuario, la condizione di detentore deve risultare da un contratto di affitto regolarmente registrato (e gli estremi della registrazione vanno indicati nell’apposita casella del modello di comunicazione). Nel caso del marito, o del figlio convivente, non c’è bisogno di alcun atto che formalizzi la condizione di detentore dell’immobile.
2. Ristrutturazione cantina o posto macchina
È possibile ristrutturare la cantina o il posto macchina senza effettuare lavori nell’abitazione?
Sì, è possibile, se si tratta di cantina o posto macchina che sono pertinenze di un’abitazione, accatastate separatamente.
3. Materiale per la sicurezza
È agevolato l’acquisto di materiale elettrico per la sicurezza (rilevatori di gas, antifurti)?
Sì, purché sia certificata la conformità alle normative tecniche applicabili.
4. Comproprietà, bonifico bancario
Nell’ipotesi di comproprietà è possibile effettuare il pagamento con un unico bonifico bancario?
Sì, purché su questo vengano indicati tutti i comproprietari.
5. Lavori eseguiti da comproprietari
Come opera il limite dei 150 milioni nell’ipotesi di un appartamento in comproprietà tra due fratelli rispettivamente proprietari del 90% e del 10% del fabbricato?
Il limite è di 150 milioni per ciascuno dei fratelli, indipendentemente dalla quota di proprietà.
6. A chi spetta la comunicazione all’Asl
La comunicazione all’Asl deve essere fatta dal committente i lavori o dall’impresa esecutrice degli stessi?
È indifferente.
7. Compromesso
In presenza di un contratto preliminare di vendita il promissario acquirente può detrarre i costi per i lavori di manutenzione ordinaria prima del rogito?
Sì, se è stato regolarmente immesso nel possesso ed ha eseguito i lavori.
8. Amministratore inadempiente
Qualora l’amministratore non effettui regolarmente i pagamenti all’impresa appaltatrice dei lavori condominiali i singoli condomini che hanno versato le quote dei lavori all’amministratore possono portarle in detrazione?
No, quelli che valgono sono i versamenti fatti tramite bonifico dall’amministratore alla ditta.
9. Pagamenti pre-regolamento
I pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dovevano avvenire anch’essi necessariamente con bonifico bancario?
No.
10. Lavori effettuati direttamente dal proprietario
Nell’ipotesi di lavori effettuati in economia dal proprietario dell’abitazione l’agevolazione si applica?
Sì, limitatamente all’acquisto dei materiali utilizzati per l’intervento e comunque alle spese effettivamente sostenute.
11. Acquisto di fabbricato in via di ristrutturazione
Nell’ipotesi di acquisto di un fabbricato in corso di ristrutturazione è possibile fruire delle agevolazioni per i lavori di ultimazione della ristrutturazione?
Sì, purché vi sia un compromesso registrato presso l’Ufficio del registro competente. Il beneficio della detrazione è applicabile, ovviamente, ai soli costi delle opere di recupero agevolabili.
12. Lavoratore tassato interamente alla fonte
Un lavoratore dipendente che paga l’Irpef con le ritenute effettuate dal datore di lavoro sul salario in che modo può recuperare l’importo detraibile per i lavori?
Presentando la dichiarazione dei redditi.
13. Incendio
A seguito di incendio sono andati distrutti completamente il tetto-mansarda e il sottostante appartamento. È possibile, per coprire parzialmente le spese, rientrare nella detrazione fiscale del 41%, sia per le parti comuni che per l’appartamento?
Sì, è possibile.
14. Usufrutto e nuda proprietà
Sono usufruttuaria di uno stabile, la cui nuda proprietà appartiene ad una s.a.s. A chi spetta la riduzione dell’Irpef per gli interventi ammessi?
La detrazione del 41% spetta a chi sostiene le spese, purché gli immobili sui quali sono effettuati i lavori non siano strumentali all’esercizio dell’impresa e a condizione che siano posti in essere gli adempimenti richiesti.
15. Lavori sulle parti condominiali
I lavori che vengono effettuati solo su parti condominiali (intendendo per tali le parti comuni della casa) possono usufruire della riduzione Irpef?
Sì.
16. Cancello automatico
Rientrano nell’agevolazione anche le spese per l’impianto di automazione del cancello?
Sì.
17. Cancellata nel condominio
Le spese per l’installazione di una cancellata in un condominio sono detraibili?
Sì.
18. Realizzazione di nuovi edifici
La realizzazione di nuovi edifici abitativi rientra nell’agevolazione se effettuata nell’ambito di un intervento di ristrutturazione urbanistica?
No.
19. Lavori di completamento
Sono agevolati anche i lavori di completamento di un fabbricato acquistato al grezzo?
No, in quanto si tratta del completamento di una nuova costruzione.
20. Pluriproprietario
Nell’ipotesi di un proprietario di tre diverse unità immobiliari facenti parte di un unico condominio è necessario trasmettere all’Ufficio delle imposte un modello per ciascun appartamento?
Sì.
21. Pagamento tardivo dell’Ici
La detraibilità delle spese compete anche nell’ipotesi di tardivo pagamento dell’Ici dovuta nel 1997?
Sì.
22. Ampliamento del fabbricato rurale
È possibile fruire di benefici fiscali per interventi di ampliamento di un fabbricato rurale?
Non è possibile.
AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Sommario
1. In che consiste il beneficio
2. A chi spetta
3. Per quali lavori
4. Cosa occorre fare per fruire della detrazione
5. Attenzione: si può anche decadere dai benefici
6. Se varia il possesso
7. Quando si applica l’agevolazione
II. Regole particolari per le regioni terremotate
8. Il sisma del ’96 in Emilia Romagna e Calabria
9. Il sisma del ’97 in Umbria e nelle Marche
III. Gli interessi passivi sui mutui
10. Le agevolazioni sui mutui
11. Le novità per chi costruisce
Appendice
1. I quesiti più frequenti
2. Legge e Regolamento
3. Circolari ministeriali: Circolare n. 57 del 24 febbraio 1998 Circolare n. 121 dell’11 maggio 1998
Consultare anche:
CIRCOLARE 95/E del 12 maggio 2000
Guida alla tassazione della casa (227 KB .pdf)
Guida alle ristrutturazioni edilizie (113 KB .pdf)
I. Le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
1. In che consiste il beneficio
A partire dal 1° gennaio 1998 e fino a tutto il ’99 è prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 41% delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
A decorrere dall' anno 2000 e fino al 2005 la detrazione è stata ridotta al 36% ed è stata introdotta l'aliquota agevolata I.V.A. al 10%.
Per i lavori eseguiti nel 2006 è stata reintrodotta la detrazione al 41% ed eliminata l'Iva agevolata al 10%.
QUANTO SI PUO' DETRARRE
L’importo massimo delle spese ammesse a fruire del beneficio della detrazione è pari ad Euro 48.000, tenendo però presente che:
1 - dal 1998 al 2001 l’importo massimo annuo è di lire 150.000.000 per immobile e per soggetto richiedente;
2 - dal 2002 il tetto massimo di spesa di € 77.468,53 (Lire 150.000.000) deve essere verificato tenendo conto anche di quanto speso dal 1998 in poi, nel caso in cui gli interventi di recupero consistano in una mera prosecuzione di interventi già cominciati in precedenti periodi.
Sul concetto di “tenendo conto di quanto speso dal 1998 in poi”, nell’ambito della mera prosecuzione di interventi già cominciati, è recentemente intervenuta l’Amministrazione Finanziaria precisando che la detrazione può essere determinata sull’importo che emerge dalla differenza tra Lire 150.000.000 e gli importi già spesi negli anni precedenti per lo stesso intervento, per cui, ad esempio, se si sono già spesi 140 milioni di lire nel 2001 per interventi che proseguono nel 2002, in quest’anno la detrazione spetta fino all’ammontare massimo di € 5.164,57 (Lire 10.000.000).
3 - dal 2003 il tetto massimo di spesa, come per gli anni precedenti è calcolato in rapporto all'effettivo onere sostenuto nel 2003, ma il limite massimo di spesa sarà di 48.000 € contro i 77.468,53 (Lire 150.000.000) del 2002. Se gli interventi iniziati nel 2003 consistono nella mera prosecuzione dei lavori iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, è necessario considerare, nel predetto limite massimo di 48.000 €, anche le spese sostenute negli anni precedenti per le quali si è usufruito della detrazione.
A proposito della detrazione dall’Irpef del 41% della spesa sostenuta, va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante della spesa, nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
Attenzione: la detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.
Le condizioni per usufruire del beneficio (introdotto dalla legge collegata alla finanziaria ’98) sono state definite da un Regolamento (approvato con D.M.18 febbraio 1998, n. 41) e da due successive circolari ministeriali.
Circolare n. 57 del 24 febbraio 1998
Circolare n. 121 dell'11 maggio 1998
2. A chi spetta
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti indicate di seguito.
Hanno quindi diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questa ipotesi (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.
In questo caso è però necessario che:
a) il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;
b) l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo che comunica l’inizio dei lavori.
Ha diritto alla detrazione del 41% anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, con riferimento alle sole spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.
3. Per quali lavori
I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono innanzitutto quelli elencati dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In particolare, la detrazione del 41% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria (limitatamente alle sole parti comuni di edifici residenziali) e quelli di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese anche:
• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNI-CIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
• le spese per l’acquisto dei materiali;
• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
• gli oneri di urbanizzazione;
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Non possono ritenersi compresi tra le spese oggetto della detrazione, invece, gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
La manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. Gli stessi interventi, eseguiti sulle singole proprietà private (appartamenti, villette), nonché sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Riguardo alle spese di ristrutturazione delle parti comuni condominiali, ci sono limiti legati alla presenza di negozi, uffici o attività commerciali.
Se le abitazioni costituiscono più del 50% della superficie dell' edificio, allora le detrazioni spettano a tutti; altrimenti solo ai proprietari delle abitazioni.
Esempio di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, il rifacimento dell’impianto elettrico e idrico-sanitario, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condòmino in base alla quota millesimale.
La manutenzione straordinaria. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, oltre che per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Esempio: l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, la sostituzione di tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.
Restauro e risanamento conservativo. Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
Esempio: gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
In appendice sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti sul diritto alla agevolazione del 41% sottoposti al Ministero.
Ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Esempio: la demolizione e la fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
- al conseguimento di risparmi energetici;
- alla cablatura degli edifici;
- al contenimento dell’inquinamento acustico;
- all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- all’esecuzione di opere interne.
Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Vedasi elenco esplicativo per gli interventi ammessi.
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE CHE RISTRUTTURANO
A decorrere dal 2004 la detrazione del 36% si applica anche nel caso di:
- interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (lettere c e d della legge 05 agosto 1978 n.457) realizzati su interi fabbricati;
- esecuzione dei lavori entro il 30.06.2003;
- effettuazione dei lavori da parte di sole imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- alienazione o assegnazione dei fabbricati entro il 30 giugno 2003. In tal caso la detrazione:
- spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari;
- si calcola su una base che è forfetariamente stabilita nel 25% del prezzo dell’unità;
- spetta sempre nel rispetto massimo del tetto dei 48.000 Euro annui.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato:
- che il 25% su cui determinare l’agevolazione si calcola sull’intero prezzo di vendita (o di assegnazione) dell’immobile, a nulla rilevando che i costi per il recupero siano stati sostenuti anche prima del 1° gennaio 2002, purché comunque gli interventi siano stati realizzati (e i costi sostenuti) a decorrere dal 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore della legge che ha istituito la detrazione del 41/36%);
- che la trasmissione della dichiarazione necessaria al fine di fruire dell’agevolazione deve avvenire entro il termine di presentazione di UNICO relativo all’anno nel quale si gode della detrazione.
4. Cosa occorre fare per fruire della detrazione
Per fruire della detrazione del 41% i contribuenti sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:
1. Comunicazione di inizio lavori
Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o scaricare da qui.
Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello di comunicazione può essere inviato anche successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
Alla comunicazione vanno allegati:
• la copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
• i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
• la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI pagata a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute.
Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non deve essere allegata la fotocopia della ricevuta di pagamento dell’Ici eventualmente detratta sulle stesse;
• la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
• la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
Attenzione: in luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 4 della legge n.15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.
Le comunicazioni di inizio lavori devono essere inviate al seguente indirizzo:
AGENZIA DELLE ENTRATE
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
VIA RIO SPARTO 21 - 65100 PESCARA.
2. Comunicazione alla ASL
Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell’impresa che esegue i lavori deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
• natura dell’intervento da realizzare;
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
• data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL (cioè quando l' intervento richieda meno di 100 giornate lavorative).
3.Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. In proposito si precisa che in presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condòmino che provvede al pagamento.
Inoltre, la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti deve essere irrevocabilmente effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui la spesa viene sostenuta (ad esempio la dichiarazione da presentare nel ’99 per le spese sostenute nel ’98).
Se le spese vengono sostenute sia nel 1998 che nel 1999, la scelta della ripartizione del beneficio fiscale in 5 o 10 anni non è vincolante per le spese sostenute nel secondo anno; gli interessati possono perciò ripartire in 5 anni le spese sostenute nel 1998 e in 10 anni quelle sostenute nel 1999 o viceversa.
I controlli tramite le banche.
Le banche presso le quali vengono eseguiti i bonifici sono tenute a comunicare agli uffici finanziari citati in precedenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo, gli elenchi dei soggetti che hanno eseguito i bonifici e dei relativi destinatari.
4. Adempimenti al termine dei lavori
Al termine dei lavori i contribuenti interessati debbono:
• per i lavori di ammontare complessivo superiore a 100 milioni di lire, produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione.
• conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del pagamento (la documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta dagli uffici finanziari);
5. Attenzione: si può anche decadere dai benefici
Nelle ipotesi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito viene recuperato:
– la comunicazione non viene trasmessa preventivamente al Centro di Servizio;
– la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
– non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
– in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
– non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa al 1997, se dovuta;
– non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
– non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
– per i lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire non viene allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi, sottoscritta come indicato in precedenza;
– non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’A.s.l. competente, quando obbligatoria;
– non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
– il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario;
– le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
– vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.
Attenzione: per tutte le spese pagate entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento attuativo delle norme dettate dall’art.1della legge n.449/1997, la detrazione è consentita anche se queste sono state assolte con strumenti diversi dal bonifico bancario.
Inoltre, in relazione alle violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi dell’art.4 della legge n.15 del 1968.
6. Se varia il possesso
L’articolo 1 della legge 449/97 e la Circolare ministeriale n. 57/E hanno anche disciplinato l’ipotesi di variazione della titolarità dell’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo prescelto - cinque o dieci anni - per fruire della detrazione.
In proposito è necessario fare riferimento alle diverse ipotesi in cui si verifica la variazione nel possesso dell’immobile:
• vendita: nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione - cinque o dieci anni - il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica);
• morte del titolare: se muore il contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi;
• donazione: se il contribuente che ha eseguito l’intervento (donante) effettua la donazione dell’immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo;
• trasferimento dell’inquilino o del comodatario
Del tutto diversa la conclusione quando l’intervento di recupero edilizio è stato eseguito dal soggetto conduttore dell’immobile ad altro titolo, come nei casi di locazione o comodato.
In entrambi i casi, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento prescelto (cinque o dieci anni).
7. Quando si applica l’agevolazione
La detrazione delle spese relative agli interventi edilizi è consentita solo per quelle effettivamente sostenute negli anni d’imposta 1998 e 1999: e pertanto la detrazione inizierà ad essere operativa a partire dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 1999.
Questo principio di carattere generale subisce però una eccezione - come precisato nel paragrafo successivo - nel caso dei contribuenti che hanno sostenuto spese per il ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria.
II. Regole particolari per le regioni terremotate
8. Il sisma del 1996 in Emilia Romagna e Calabria
La detrazione del 41% compete per le spese sostenute negli anni d’imposta 1996 e 1997 per ripristinare gli immobili per i quali, a seguito del sisma, è stata dichiarata l’inagibilità da parte dei Comuni competenti oppure che risultino inagibili sulla base delle apposite certificazioni rilasciate dal Commissario delegato nominato dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile.
Queste le norme particolari previste:
• il bonifico bancario non è l’unico strumento di pagamento riconosciuto idoneo al fine della detrazione. Al contrario, vengono ammessi tutti gli strumenti consentiti;
• per le spese sostenute nel 1997 è possibile optare per la divisione della detrazione in cinque o dieci rate annuali costanti, di pari importo, a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentarsi per l’anno d’imposta 1997;
• per le spese sostenute nel corso del 1996 è necessario presentare un’apposita istanza (aggiuntiva a quella di cui si è parlato in precedenza) contenente la richiesta di rimborso della prima rata - relativa all’anno d’imposta 1996 - per un importo non superiore all’imposta dovuta per lo stesso anno;
• a differenza di quanto previsto nel paragrafo precedente, nei casi di cessione dell’immobile prima del godimento dell’intera detrazione, se viene venduto l’immobile oggetto dell’intervento di ripristino, la detrazione rimane di competenza del venditore fino al termine del periodo prescelto (cinque o dieci anni).
9. Il sisma del 1997 in Umbria e nelle Marche
Le norme relative alla detrazione del 41% delle spese relative agli interventi di manutenzione, recupero, risanamento e ristrutturazione degli immobili, si applicano anche alle spese sostenute nel corso del 1998 e del 1999 a seguito del terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel corso del 1997.
In aggiunta a questo beneficio, i contribuenti danneggiati dagli eventi in questione hanno pure diritto a fruire di un contributo pubblico pari agli importi pagati per l’Iva relativa all’acquisto di beni e servizi - comprese le spese di progettazione professionale - per la riparazione e la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati.
Il contributo compete per gli acquisti e l’importazione di beni e servizi effettuati fino al 31 dicembre 1999 da parte dei contribuenti che non hanno diritto alla detrazione dell’Iva pagata sui beni e servizi in questione.
III. Gli interessi passivi sui mutui
10. Le agevolazioni sui mutui
Il contribuente ha la possibilità di detrarre gli interessi passivi relativi ai mutui stipulati nel corso del 1997 e destinati alla ristrutturazione, per un importo complessivo (su cui calcolare la detrazione) non superiore a 5 milioni.
Attenzione: l’agevolazione è limitata ai soli mutui contratti nell’anno 1997.
Vediamo in dettaglio:
[1] gli interessi sono detraibili se derivano da un mutuo finalizzato all’esecuzione di interventi di recupero, senza alcun collegamento con la proprietà dell’immobile; non importa quindi chi sia il proprietario;
[2] non è necessario che si tratti dell’abitazione principale, e nemmeno che sia un’abitazione; l’agevolazione è valida anche per un negozio o un edificio comunque diverso da quelli abitativi;
[3] se i mutui contratti sono più di uno, il limite rimane fissato a 5 milioni, da intendere come limite massimo, e non 5 milioni per ogni mutuo;
[4] in caso di mutuo destinato alla ristrutturazione di un edificio condominiale, il limite di 5 milioni va ripartito tra i condòmini in rapporto alle quote millesimali;
[5] gli interessi devono riferirsi a un mutuo vero e proprio e non ad altre forme di finanziamento come possono essere le cambiali ipotecarie o le aperture di credito;
[6] si ha diritto all’agevolazione soltanto se nel contratto di mutuo è stata espressamente indicata la finalità dell’intervento di recupero edilizio;
[7] a differenza di quanto previsto per l’abitazione principale, non è necessario che il mutuo sia garantito da ipoteca;
[8] la detrazione spettante per il mutuo relativo alla ristrutturazione è cumulabile con quella del mutuo per la prima casa;
[9] i documenti da conservare sono: la copia del contratto di mutuo, le quietanze di pagamento degli interessi e la copia delle fatture attestanti le spese sostenute.
[10] tutti gli interventi devono essere in regola con la disciplina urbanistica.
11. Le novità per chi costruisce
Dal 1° gennaio ’98 ai contribuenti che intraprendono la costruzione della loro casa di abitazione principale viene esteso il beneficio della detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari.
In particolare, a partire dall’anno d’imposta 1998 sono detraibili nella misura del 19% gli importi versati a titolo di interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, in dipendenza dei contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. L’importo per il quale spetta la detrazione non può superare i cinque milioni di lire complessivi per ciascun anno d’imposta.
12. I quesiti più frequenti
1. Marito e figli conviventi; affittuario dell’appartamento
Se l’abitazione è intestata alla moglie, priva di altri redditi, possono il marito (o il figlio convivente) sostenere le spese di ristrutturazione e usufruire della detrazione del 41%?
Possono, perché la detrazione spetta anche a chi non ha la proprietà ma la semplice detenzione dell’immobile. Può quindi usufruire della detrazione anche il semplice affittuario e chi (come il marito o il figlio convivente) detiene l’appartamento a seguito della coabitazione.
Nel caso dell’affittuario, la condizione di detentore deve risultare da un contratto di affitto regolarmente registrato (e gli estremi della registrazione vanno indicati nell’apposita casella del modello di comunicazione). Nel caso del marito, o del figlio convivente, non c’è bisogno di alcun atto che formalizzi la condizione di detentore dell’immobile.
2. Ristrutturazione cantina o posto macchina
È possibile ristrutturare la cantina o il posto macchina senza effettuare lavori nell’abitazione?
Sì, è possibile, se si tratta di cantina o posto macchina che sono pertinenze di un’abitazione, accatastate separatamente.
3. Materiale per la sicurezza
È agevolato l’acquisto di materiale elettrico per la sicurezza (rilevatori di gas, antifurti)?
Sì, purché sia certificata la conformità alle normative tecniche applicabili.
4. Comproprietà, bonifico bancario
Nell’ipotesi di comproprietà è possibile effettuare il pagamento con un unico bonifico bancario?
Sì, purché su questo vengano indicati tutti i comproprietari.
5. Lavori eseguiti da comproprietari
Come opera il limite dei 150 milioni nell’ipotesi di un appartamento in comproprietà tra due fratelli rispettivamente proprietari del 90% e del 10% del fabbricato?
Il limite è di 150 milioni per ciascuno dei fratelli, indipendentemente dalla quota di proprietà.
6. A chi spetta la comunicazione all’Asl
La comunicazione all’Asl deve essere fatta dal committente i lavori o dall’impresa esecutrice degli stessi?
È indifferente.
7. Compromesso
In presenza di un contratto preliminare di vendita il promissario acquirente può detrarre i costi per i lavori di manutenzione ordinaria prima del rogito?
Sì, se è stato regolarmente immesso nel possesso ed ha eseguito i lavori.
8. Amministratore inadempiente
Qualora l’amministratore non effettui regolarmente i pagamenti all’impresa appaltatrice dei lavori condominiali i singoli condomini che hanno versato le quote dei lavori all’amministratore possono portarle in detrazione?
No, quelli che valgono sono i versamenti fatti tramite bonifico dall’amministratore alla ditta.
9. Pagamenti pre-regolamento
I pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dovevano avvenire anch’essi necessariamente con bonifico bancario?
No.
10. Lavori effettuati direttamente dal proprietario
Nell’ipotesi di lavori effettuati in economia dal proprietario dell’abitazione l’agevolazione si applica?
Sì, limitatamente all’acquisto dei materiali utilizzati per l’intervento e comunque alle spese effettivamente sostenute.
11. Acquisto di fabbricato in via di ristrutturazione
Nell’ipotesi di acquisto di un fabbricato in corso di ristrutturazione è possibile fruire delle agevolazioni per i lavori di ultimazione della ristrutturazione?
Sì, purché vi sia un compromesso registrato presso l’Ufficio del registro competente. Il beneficio della detrazione è applicabile, ovviamente, ai soli costi delle opere di recupero agevolabili.
12. Lavoratore tassato interamente alla fonte
Un lavoratore dipendente che paga l’Irpef con le ritenute effettuate dal datore di lavoro sul salario in che modo può recuperare l’importo detraibile per i lavori?
Presentando la dichiarazione dei redditi.
13. Incendio
A seguito di incendio sono andati distrutti completamente il tetto-mansarda e il sottostante appartamento. È possibile, per coprire parzialmente le spese, rientrare nella detrazione fiscale del 41%, sia per le parti comuni che per l’appartamento?
Sì, è possibile.
14. Usufrutto e nuda proprietà
Sono usufruttuaria di uno stabile, la cui nuda proprietà appartiene ad una s.a.s. A chi spetta la riduzione dell’Irpef per gli interventi ammessi?
La detrazione del 41% spetta a chi sostiene le spese, purché gli immobili sui quali sono effettuati i lavori non siano strumentali all’esercizio dell’impresa e a condizione che siano posti in essere gli adempimenti richiesti.
15. Lavori sulle parti condominiali
I lavori che vengono effettuati solo su parti condominiali (intendendo per tali le parti comuni della casa) possono usufruire della riduzione Irpef?
Sì.
16. Cancello automatico
Rientrano nell’agevolazione anche le spese per l’impianto di automazione del cancello?
Sì.
17. Cancellata nel condominio
Le spese per l’installazione di una cancellata in un condominio sono detraibili?
Sì.
18. Realizzazione di nuovi edifici
La realizzazione di nuovi edifici abitativi rientra nell’agevolazione se effettuata nell’ambito di un intervento di ristrutturazione urbanistica?
No.
19. Lavori di completamento
Sono agevolati anche i lavori di completamento di un fabbricato acquistato al grezzo?
No, in quanto si tratta del completamento di una nuova costruzione.
20. Pluriproprietario
Nell’ipotesi di un proprietario di tre diverse unità immobiliari facenti parte di un unico condominio è necessario trasmettere all’Ufficio delle imposte un modello per ciascun appartamento?
Sì.
21. Pagamento tardivo dell’Ici
La detraibilità delle spese compete anche nell’ipotesi di tardivo pagamento dell’Ici dovuta nel 1997?
Sì.
22. Ampliamento del fabbricato rurale
È possibile fruire di benefici fiscali per interventi di ampliamento di un fabbricato rurale?
Non è possibile.