milla : [post n° 117331]

costi della sicurezza

ristrutturazione di edificio privato, per calcolare i costi non ribassabili posso applicare una percentuale (5 % ca.) al totale del c.m.e. o devo analizzarli voce per voce?
grazie!
Ronin :
per la legge, la seconda che hai detto. ma sta alla tua deontologia professionale scegliere il metodo (infatti quasi tutti usano il primo).
lorenzo :
Capo IV - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Art. 7. Stima dei costi della sicurezza

1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Ronin :
ma spesso il committente ti dice: guarda che più del 4% non ti do...
lorenzo :
Allora, io valuterei se è possibile con il 4% assicurare al cantiere un livello minimo di protezione. Altrimenti li mando a quel paese (come ho fatto una volta!)

Devo dirti che è però molto più probabile (almeno nel mio contesto) che chi ti affida l'incarico ti da carta bianca perchè completamente ignorante in materia, piuttosto che puntare i piedi.
Ronin :
mandi a quel paese un ente pubblico?
beato te...
lorenzo :
li ho mandati a quel paese in via bonaria... ovviamente, suggerendo un aumento (anche perchè certi soggetti pensano che la percentuale sia sempre la stessa), visto che comunque la fase "procedurale" era ancora in fase di definizione.
Dipende ovviamente dalla situazione particolare, e se in pratica si ha la possibilità di partecipare alla definizione dell'iter amministrativo e quindi fissare nel quadro economico finale la percentuale giusta; come dovrebbe essere.
bobo975 :
...se mi mandi a quel paese ti tolgo il contratto. No a parte gli scherzi, esistono responsabili del procedimento (responsabile dei lavori se l'appalto è privato) coscienti e non. Io sono propenso per una valutazione oggettiva, quindi metodo analitico, il consiglio che posso dari è il seguente: fai il metodo analitico, e consegnagli tali costi con una raccomandato o consegna messa a protocollo. Ci sono 2 possibilità, te li accetta e allora finisce li, non te li accetta e ti chiede di abbassare i costi, assume gli stessi profili di responsabilità della colpa in "eligendo" in quanto ha nominato un coordinatore che non era in grado di disporre di adeguati costi per fare sicurezza in cantiere. Qualunque giudice ti da ragione.
lorenzo :
la cosa ottimale è un risultato concertato con il responsabile del procedimento...; in genere si arriva alla gara solo dopo un lungo iter, in cui il progettista e il coordinatore consigliano sul da farsi.
Naturalmente dipende anche caso per caso.
Per la mia esperienza situazioni di questo tipo è più facile trovarle presso dipartimenti che non si occupano prevalentemente di lavori pubblici (ad es. ambiente, politiche sociali, ecc), per cui il direttore, di per se non molto esperto, tiene molto conto delle direttive dei tecnici (sempre se fidati) e quindi chiede una mano anche per la formulazione dei bandi.
Se invece hai un incarico dai lavori pubblici o urbanistica è pressochè impossibile fare questo tipo di discorsi
bobo :
ricorda la concertazione deve garantire un livello di sicurezza minimo da te condiviso! Non è una mercanzia, l'interesse è rivolto ai lavoratori.
lorenzo :
si... ovviamente.
la concertazione la intendevo mirata al raggiungimento del miglior risultato possibile.
Ciao
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