st.anza : [post n° 127178]

barriere architettoniche legge 13/89

Salve.
Gentilmente, qualcuno saprebbe dirmi perché nel regolamento di attuazione della legge 13/89 le unità immobiliari residenziali devono essere VISITABILI, tranne negli edifici unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni, come se chi abita in condominio deve avere l'appartamento VISITABILE e che ha una villetta a schiera no???? Non è un'assurdità???
Grazie.
beppe :
veramente non mi corrisponde quello che dici tu. La visitabilità va garantita in tutti gli edifici di cui all'art.1 del D.M. 236/89 pertanto anche nelle case unifamilari.
st.anza :
eh... ma all'art.3.4 punto g) è specificato: negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
Quindi.........
beppe :
Hai ragione. Comunque nulla cambia che la dichiarazione va resa nel senso dell'adattabilità e non necessariamente alla visitabilità in questo caso.
st.anza :
da questa cosa: un appartamento al piano "attico" di un condominio, dove l'ascensore si ferma al piano inferiore, non è "visitabile" in quanto l'ultima rampa di scale non è superabile da una carrozzina, quindi DOVREI predisporre un servoscala già da subito, (mentre per l'adattabilità potrei installarlo successivamente) mentre una casetta a schiera con la sua bella gradinata davanti alla porta va bene così............
beppe :
Vedi il legislatore nell'emanere il d.m.236/89 ha fatto tre differenze di casi: accessibilità, visitabilità e adattabilità.
Le differenze puoi vederle nel decreto art2. lettere G-H-I.
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